CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 gennaio 2026
Cassazione n. 02415/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalle parti civili: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2019 della CORTE DI CASSAZIONE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni per l’udienza ex art. 127 c.p.p. senza trattazione orale, non richiesta da alcuna delle parti, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto correggersi l’errore materiale Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parti civili costituite nel proc. n. 27210/2015 R,G.N.R. a carico di [OSCURATO:PERSONA], definito con la sentenza n. 20830 del 03/04/2019 della Quarta Sezione penale di questa Corte con declaratoria di inammissibilità del ricorso a seguito della rinuncia allo stesso da parte del [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale, propon gono ricorso straordinario per la correzione di errore materiale, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. contro la sentenza in epigrafe. Richiamando a sostegno delle proprie argomentazioni il dictumdi Sez. U. n. 12345/2024 iricorrenti lamenta no che la Corte di legittimità non abbia provveduto alla liquidazione delle spese processuali a suo favore. Ciò – ci si duole – è avvenuto nonostante la documentata produzione, attraverso il relativo deposito in cancelleria, di conclusioni scritte e nota spese. 2. Il PG presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte riportate in epigrafe. 3.Ritiene il Collegio che i sopra illustrati motivi, di cui al proposto ricorso per correzione di errore materiale ex art. 625bis cod. proc. pen., siano inammissibili. 4. Va rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso il precedente giudice di legittimità è pervenuto a seguito di rinuncia allo stesso fatta pervenire in data 26/03/2019, pochi giorni prima dell’udienza pubblica fissata per il 03/04/2019, a firma degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con allegata dichiarazione anche dell’interessato [OSCURATO:PERSONA]. Non è dato riscontrare in atti se i difensori del ricorrente abbiano dato seguito a quanto affermato nell’atto di rinuncia laddove dichiarano che “sarà comunque cura degli scriventi difensori informare via PEC i procuratori delle costituite parti civili della sopravvenuta rinuncia”, ciò in quanto questa Corte ha chiarito che l'imputato che intende rinunciare all'impugnazione ha l'onere di comunicarlo tempestivamente alla parte civile e, nel caso non vi provveda, è tenuto alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile stessa(cfr. Sez. 1, n. 20158 del 30/03/2022, Vincenti, Rv. 283063 – 01 ; conf. Sez. 5, Sentenza n. 29472 del 07/05/2018, Dante,Rv. 273476 – 01 ). In ogni caso, assorbente rispetto ad ogni altra considerazione è che, come si rileva ex actisdall’intestazione della sentenza e dal verbale di udienza -cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione della natura processuale del vizio lamentato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094) - all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui la Corte ha pronunciato, su conforme richiesta del PG, sentenza di inammissibilità del ricorso nessun difensore era presente. 5. Pertanto, diversamente da quanto opina il ricorrente, nella sentenza 20830/2019 non manca la “quantificazione” delle spese processuali in favore della parte civile”, bensì la Corte di legittimità non le ha affatto liquidate. Ciò in quanto il processo si è celebrato in pubblica udienza e costituisce principio consolidato che, qualora come nel caso in esame il difensore di parte civile non sia comparso, nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese ( Sez. U., n. 27727 del 14/12/2023, dep.2024 , Gambacurta, Rv. 286581 – 03 ; conf. (Sez. 6, n. 28615 del 28/04/2022, Landi,Rv. 283608 -02; Sez. 5, n. 19177 del 31/01/2022, dep. 2022, Musso, Rv. 283118- 01; Sez. 2, n. 36512 del 16/07/2019, Serio, Rv. 277011-01; Sez. 6, n. 9430 del20/02/2019, S., Rv. 275882-02). 6. Essendo i ricorsiinammissibili e, a norma dell’art. 616 c od . p roc . p en, n on ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del13.6.2000), alla condanna delle parti civili ricorrent i al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 08/01/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]