CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2021
Cassazione n. 40115/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 - [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 1 ottobre 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha applicato la misura alternativa della detenzione domiciliare, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con contestuale rigetto della domanda di affidamento in prova al servizio sociale. In motivazione, al fine di sostenere il diniego della misura più ampia, il Tribunale evidenzia la ricorrenza di precedenti penali ancora pendenti, la frequentazione di soggetti pregiudicati e la assenza totale di revisione critica, aspetti che impongono una gradualità nella fruizione dei benefici. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge regolatrice e vizio di motivazione. Si evidenzia la circostanza dell'avere il condannato fatto tutto il possibile per elidere le conseguenze delittuose del reato commesso e dell'avere intrapreso positivamente un processo di risocializzazione dall'anno 2013. 3. Comtrisulta dal certificato di morte successivamente trasmesso e acquisito agli atti, [OSCURATO:PERSONA] è deceduto il 22 ottobre 2020, sicché va dichiarato il non luogo a provvedere per morte del ricorrente. P.Q.M. Dichiara non luogo a provvedere per morte del ricorrente. Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]