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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 48107/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 31 dicembre 1978; avverso la sentenza del 14 ottobre 2022, della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 26 gennaio 2022, questa Corte di cassazione annullava, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza con la quale la Corte d'appello di Perugia aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA], responsabile del reato di cui all'art. 75 del d. lgs n. 159 del 2011, rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze.

Celebrato il giudizio di rinvio, la Corte territoriale ha confermato il trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado e avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo, con due motivi di censura, il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla ritenuta esclusione delle generiche, non riconosciute alla luce di un dato (l'evasione dagli arresti domiciliari) estraneo al fatto contestato. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i motivi sono inammissibili.

Va premesso che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142).

E sotto tale profilo, deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Rv. 211582; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258410), fra i quali, all'evidenza, anche il comportamento susseguente al reato.

Ciò considerato, questa Corte ha annullato la precedente sentenza emessa dalla Corte territoriale rilevando come "la pregressa applicazione della sorveglianza speciale (derivante dalla commissione di delitti) non è - in quanto tale - ostativa alla applicazione delle circostanze attenuanti generiche, lì dove emergano tratti di personalità (come nel caso in esame) idonei a favorire un inquadramento della intensità del dolo non elevato.

Di tale aspetto la Corte di merito non ha tenuto conto e ciò incide sulla tenuta complessiva della motivazione".

L'annullamento, quindi è intervenuto alla luce di un rilevato difetto di motivazione quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

Vizio che, all'esito della celebrazione del giudizio di rinvio, è stato ampiamente sanato.

La Corte territoriale ha, infatti, dato atto: - della particolare pericolosità della ricorrente (desunta dalle modalità particolarmente violente della condotta posta in essere) e, parallelamente, della sua condizione psicofisica; - dell'assenza di elementi idonei ad essere valutati ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;- della condotta susseguente al reato, rappresentata dalla violazione della misura cautelare applicata (arresti domiciliari).

La motivazione è logica e coerente e, in quanto tale, alla luce di quanto in precedenza evidenziato, insindacabile in questa sede.

Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 31 dicembre 1978; avverso la sentenza del 14 ottobre 2022, della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 26 gennaio 2022, questa Corte di cassazione annullava, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza con la quale la Corte d'appello di Perugia aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA], responsabile del reato di cui all'art. 75 del d. lgs n. 159 del 2011, rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze. Celebrato il giudizio di rinvio, la Corte territoriale ha confermato il trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado e avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo, con due motivi di censura, il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla ritenuta esclusione delle generiche, non riconosciute alla luce di un dato (l'evasione dagli arresti domiciliari) estraneo al fatto contestato. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i motivi sono inammissibili. Va premesso che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142). E sotto tale profilo, deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Rv. 211582; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258410), fra i quali, all'evidenza, anche il comportamento susseguente al reato. Ciò considerato, questa Corte ha annullato la precedente sentenza emessa dalla Corte territoriale rilevando come "la pregressa applicazione della sorveglianza speciale (derivante dalla commissione di delitti) non è - in quanto tale - ostativa alla applicazione delle circostanze attenuanti generiche, lì dove emergano tratti di personalità (come nel caso in esame) idonei a favorire un inquadramento della intensità del dolo non elevato. Di tale aspetto la Corte di merito non ha tenuto conto e ciò incide sulla tenuta complessiva della motivazione". L'annullamento, quindi è intervenuto alla luce di un rilevato difetto di motivazione quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Vizio che, all'esito della celebrazione del giudizio di rinvio, è stato ampiamente sanato. La Corte territoriale ha, infatti, dato atto: - della particolare pericolosità della ricorrente (desunta dalle modalità particolarmente violente della condotta posta in essere) e, parallelamente, della sua condizione psicofisica; - dell'assenza di elementi idonei ad essere valutati ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;- della condotta susseguente al reato, rappresentata dalla violazione della misura cautelare applicata (arresti domiciliari). La motivazione è logica e coerente e, in quanto tale, alla luce di quanto in precedenza evidenziato, insindacabile in questa sede. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil
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