CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2024
Cassazione n. 10556/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 489 cod. pen. e 186, comma 2, lettera b) Codice della Strada, rideterminando la pena (fatto commesso in Genova il 3 maggio 2018); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]! Ovidiu è affidato ad un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia il vizio di motivazione, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente