CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 dicembre 2021
Cassazione n. 32190/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: G.I.P TRIBUNALE ROMA nei confronti di: TRIBUNALE ROMAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che a chiesto dichiararsi l'inammissibilità del conflitto e confermarsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 615-ter e 640-ter cod. pen. il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di Giudice dell'udienza preliminare, ha emesso, in data 6 dicembre 2021, ordinanza ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen. sollevando conflitto negativo di competenza con il giudice del dibattimento del medesimo Tribunale. L'autorità che propone il conflitto ha premesso che, con ordinanza del 9 novembre 2021, il giudice del dibattimento, preso atto della mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare alla persona offesa e ravvisata una nullità a regime intermedio, ha disposto la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari per quanto di competenza. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto essersi determinata una «indebita regressione del procedimento» in seguito all'adozione, da parte del giudice del dibattimento, di un provvedimento definito «abnorme», circostanza che giustifica il conflitto ai sensi dell'art. 28, comma 2, cod. proc. pen. In particolare, ha affermato, che sarebbe stata ravvisata una nullità fuori dei casi previsti dalla legge in quanto la mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare alla persona offesa integra una nullità relativa suscettibile di essere eccepita prima dell'atto conclusivo della fase, ossia dell'emissione del decreto che dispone il giudizio. Sul punto il giudicante si è soffermato ampiamente indicando anche le ragioni sistematiche che, non potendo essere considerata la persona offesa alla stregua di una vera e propria parte processuale la cui assenza dal procedimento determina una lesione del contraddittorio, giustificherebbero l'affermazione secondo cui, nel caso di specie, la nullità non potrebbe ritenersi a regime intermedio. La tesi fatta propria dal giudice del dibattimento contrasterebbe, peraltro, con gli interessi della stessa persona offesa alla celere definizione del procedimento, oltre che con i principi di irretrattabilità dell'azione penale con conseguente (inutile) moltiplicazione delle fasi processuali. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il conflitto confermando la competenza del Giudice per le indagini preliminari di Roma. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il conflitto deve essere dichiarato inammissibile. 2. La disciplina del conflitto tra Giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'udienza preliminare, e giudice del dibattimento è contenuta nell'art. 28, comma 2, cod. proc. pen. in base al quale le norme sui conflitti «si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo». La disposizione viene intesa nel senso che essa non trova applicazione qualora la decisione del giudice del dibattimento «si concretizzi in un provvedimento abnorme, giacché provvedimenti di tal genere, esulando dal sistema processuale in quanto non consentiti e non previsti, legittimano le parti al ricorso per cassazione e non hanno mai modo d'imporsi al giudice dell'udienza preliminare» (Sez. 1, n. 18897 del 21/03/2019, Masciaro, Rv. 275488; Sez. 1, n. 43563 del 10/10/2013, Brognara, Rv. 257414). L'ammissibilità del conflitto è subordinata, quindi, all'abnormità del provvedimento e l'affermazione della giurisprudenza citata si pone in sostanziale continuità con l'ulteriore principio per cui «la prevalenza del provvedimento del giudice del dibattimento su quello del giudice per le indagini preliminari che ha disposto il giudizio, sancita dall'art. 28, comma secondo, ultima parte, cod. proc. pen., trova applicazione anche nel caso in cui quest'ultimo provvedimento non sia stato emesso nell'udienza preliminare, ma vale solo per i provvedimenti che il codice riserva al giudice del dibattimento e non per quelli non previsti e non consentiti» (Sez. U, n. 22 del 06/12/1991, dep. 1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 190249). Il provvedimento del giudice del dibattimento non può definirsi abnorme quando rilevi la nullità, quand'anche non sussistente, in quanto le valutazioni di conformità dell'atto processuale al tipo normativo sono espressione di un potere che gli è proprio (in tal senso Sez. 1, n. 18897 del 2019 cit. con rinvio a Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590). Pertanto, il provvedimento, con il quale è stato sollevato conflitto, si pone in termini di sostanziale difformità rispetto all'orientamento secondo cui «non è abnorme - a prescindere dalla fondatezza nel merito - il provvedimento del giudice del dibattimento che dichiari, "in limine litis", la nullità del decreto di rinvio a giudizio, ritenendo ravvisabile una delle cause che, per legge, possono dar luogo a detta nullità, né detto provvedimento, quand'anche il giudice dell'udienza preliminare ritenga la nullità insussistente, è suscettibile di dar luogo ad un conflitto proprio ex art. 28, comma 1, cod. proc. pen., in quanto trova applicazione il comma 2 del medesimo articolo, secondo il quale, nei "casi analoghi", in caso di contrasto fra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo» (Sez. 1, n. 12929 del 08/02/2018, Chessa, Rv. 272616; Sez. 1, n, 6911 del 18/12/1996, dep. 1997, Giorno, Rv. 206520). 3. L'assunto dal quale prende le mosse il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari è infondato anche nel merito. Si verte in tema di provvedimento che, reputando, in sostanza, non corretta la decisione del giudice del dibattimento che ha rilevato la nullità a regime intermedio causata dalla omessa notifica alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, ha sollevato conflitto di competenza. Il presupposto del conflitto risiede, secondo il provvedimento dal quale origina il presente procedimento, nel fatto che il giudice che ha rilevato la nullità non ha considerato che il vizio del quale si controverte integra una nullità relativa e non a regime intermedio, con il conseguente regime di rilevabilità solo ad istanza di parte. Il rilievo è infondato. Costituisce affermazione della prevalente e costante giurisprudenza di questa Corte quella secondo cui la nullità derivante dalla omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare alla persona offesa integra una nullità a regime intermedio. In tal senso Sez. 6, n. 41575 del 23/02/2018, D'Antoni, Rv. 275673 e Sez. 3, n. 51076 del 26/09/2017, M., Rv. 271803. Isolato e risalente nel tempo l'unico precedente in senso contrario costituito da Sez. 1, n. 483 del 03/02/1992, Correale, Rv. 191130. Il provvedimento del giudice del dibattimento, avendo applicato tale principio, appare esente dai rilievi sollevati, sul punto, dal Giudice per le indagini preliminari. 4. Da quanto esposto discende l'inammissibilità del conflitto e la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. P.Q.N. Dichiara inammissibile il conflitto e dispone la restituzione degli atti al iudice per le indagini preliminari del Tribunale di