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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 17101/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 26 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Pescara, pronunciata in data 1 aprile 2019, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentata estorsione e lesioni personali di cui ai capi e) e i) perché estinti per intervenuta prescrizione e, esclusa la continuazione tra í reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione aggravati di cui ai capi a), b), c) e g) per i quali ha riportato condanna, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna anche per i residui reati di estorsione e falso.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura l'insufficienza della motivazione in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è del tutto privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto non indica le ragioni di diritto e i dati di fatto che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Ritenuto che la richiesta di liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile debba essere rigettata in ragione del fatto che il richiedente non ha fornito alcun contributo apprezzabile per la decisione di fase (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716- 01) P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese di parte civile.

Così deciso, in data 7 febbraio 2023 Il Consigliere Estensore tifi Presiden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 26 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Pescara, pronunciata in data 1 aprile 2019, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentata estorsione e lesioni personali di cui ai capi e) e i) perché estinti per intervenuta prescrizione e, esclusa la continuazione tra í reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione aggravati di cui ai capi a), b), c) e g) per i quali ha riportato condanna, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna anche per i residui reati di estorsione e falso. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura l'insufficienza della motivazione in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è del tutto privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto non indica le ragioni di diritto e i dati di fatto che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ritenuto che la richiesta di liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile debba essere rigettata in ragione del fatto che il richiedente non ha fornito alcun contributo apprezzabile per la decisione di fase (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716- 01) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese di parte civile. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 Il Consigliere Estensore tifi Presiden
Sentenza Cassazione n. 17101/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris