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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 ottobre 2021

Cassazione n. 25541/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • VITALI Giuseppe [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale Libertà di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto udita la relazione svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza del 13/09/2021 il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'appello del P.M. ed in riforma dell'ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano in data 06/05/2021 disponeva il sequestro preventivo ex art.321 cod. proc. pen. della società [OSCURATO:PERSONA] sagl, con sede legale in Agno (Svizzera), in relazione al reato di tentata estorsione, contestata a [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Vitali, in proprio quale socio di maggioranza nonché legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] sagl, sulla base di due motivi. 2.1 Con il primo ha dedotto la nullità dell'ordinanza per la violazione degli artt. 322 bis, 324, 310, 127 e 178, lett.

C), cod. proc. pen.

Il Tribunale avrebbe notificato l'udienza camerale del 13 settembre 2021 soltanto a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto, nella prospettazione accusatoria, amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] sagl, e non al ricorrente, nonostante la sua veste formale oltre che quale socio di maggioranza, con conseguente lesione del diritto di difesa. 2.2 Con il secondo motivo ha eccepito la violazione di legge e il vizio motivazionale in ordine al fumus delicti e al periculum in mora.

In relazione al primo profilo, il difensore ha lamentato l'inconsistenza giuridica e fattuale della lettura offerta dal Tribunale del riesame che ha rielaborato in termini di rilevanza penale una vicenda di natura squisitamente civile, ancora sub udice.

I giudici del riesame hanno definito la pretesa della [OSCURATO:PERSONA] temeraria e pretestuosa, contrariamente al giudice civile, attribuendo natura intimidatoria ad atti che per giurisprudenza pacifica non lo sono, quale la proposizione di una causa civile (azione ex art. 2932 cod. civ.) ovvero una missiva del legale della società ricorrente contenente una proposta transattiva, senza sviluppare reali argomentazioni a sostegno della misura cautelare reale.

Assente, infine, la motivazione in merito al periculum in mora finalizzato, nella sostanza, a impedire alla società [OSCURATO:PERSONA] l'esercizio dei propri diritti davanti alla competente [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto tardivamente.

Hanno stabilito le sezioni unite di questa Corte che in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Cass. sez. un., sent. n. 1626 del 24/09/2020 - dep. 14/01/2021 - Rv. 280167).

4. Deve premettersi che, con riguardo alle questioni aventi natura processuale (quale è certamente la verifica officiosa di tempestività del ricorso), la Corte di legittimità "è giudice anche del fatto" e, per risolvere la relativa questione, può - talora necessariamente deve - accedere all'esame dei relativi atti processuali (argomenta da Sez.

U., sentenza n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01).

5. Ciò premesso, dall'esame degli atti emerge quanto segue: - l'ordinanza impugnata è stata depositata in data 21.10.2021 e pervenuta a conoscenza del Vitali il 29/11/2021, come affermato in ricorso; - in ogni caso (a prescindere cioè dalla data di conoscenza dell'ordinanza di riesame) il ricorso per cassazione risulta depositato in data 07.12.2021 presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli (cfr. timbro apposto sulla prima pagina); - il ricorso è pervenuto al Tribunale di Milano - sezione del riesame cautelare in data 10.01.2022 (cfr. timbro apposto sulla prima pagina dell'atto).

6. Orbene, come evidenziato in precedenza, il ricorso per cassazione presentato nella cancelleria del giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato potrebbe ritenersi ammissibile soltanto ove esso sia pervenuto tempestivamente anche alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività - salvi i casi espressamente previsti dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. - è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo.

7. Il ricorso in esame risulta quindi tardivo, essendo l'atto pervenuto al Tribunale di Milano, che aveva emesso il provvedimento cautelare impugnato, oltre il termine di quindici giorni - ex art. 585, comma 1, lett. a) - dalla conoscenza del provvedimento stesso oltre che dal deposito presso il Tribunale di Napoli, attesa la ricezione del 10/01/2022 presso il Tribunale di Catanzaro.

8. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • VITALI Giuseppe [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale Libertà di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto udita la relazione svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 13/09/2021 il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'appello del P.M. ed in riforma dell'ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano in data 06/05/2021 disponeva il sequestro preventivo ex art.321 cod. proc. pen. della società [OSCURATO:PERSONA] sagl, con sede legale in Agno (Svizzera), in relazione al reato di tentata estorsione, contestata a [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Vitali, in proprio quale socio di maggioranza nonché legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] sagl, sulla base di due motivi. 2.1 Con il primo ha dedotto la nullità dell'ordinanza per la violazione degli artt. 322 bis, 324, 310, 127 e 178, lett. C), cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe notificato l'udienza camerale del 13 settembre 2021 soltanto a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto, nella prospettazione accusatoria, amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] sagl, e non al ricorrente, nonostante la sua veste formale oltre che quale socio di maggioranza, con conseguente lesione del diritto di difesa. 2.2 Con il secondo motivo ha eccepito la violazione di legge e il vizio motivazionale in ordine al fumus delicti e al periculum in mora. In relazione al primo profilo, il difensore ha lamentato l'inconsistenza giuridica e fattuale della lettura offerta dal Tribunale del riesame che ha rielaborato in termini di rilevanza penale una vicenda di natura squisitamente civile, ancora sub udice. I giudici del riesame hanno definito la pretesa della [OSCURATO:PERSONA] temeraria e pretestuosa, contrariamente al giudice civile, attribuendo natura intimidatoria ad atti che per giurisprudenza pacifica non lo sono, quale la proposizione di una causa civile (azione ex art. 2932 cod. civ.) ovvero una missiva del legale della società ricorrente contenente una proposta transattiva, senza sviluppare reali argomentazioni a sostegno della misura cautelare reale. Assente, infine, la motivazione in merito al periculum in mora finalizzato, nella sostanza, a impedire alla società [OSCURATO:PERSONA] l'esercizio dei propri diritti davanti alla competente [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto tardivamente. Hanno stabilito le sezioni unite di questa Corte che in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Cass. sez. un., sent. n. 1626 del 24/09/2020 - dep. 14/01/2021 - Rv. 280167). 4. Deve premettersi che, con riguardo alle questioni aventi natura processuale (quale è certamente la verifica officiosa di tempestività del ricorso), la Corte di legittimità "è giudice anche del fatto" e, per risolvere la relativa questione, può - talora necessariamente deve - accedere all'esame dei relativi atti processuali (argomenta da Sez. U., sentenza n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01). 5. Ciò premesso, dall'esame degli atti emerge quanto segue: - l'ordinanza impugnata è stata depositata in data 21.10.2021 e pervenuta a conoscenza del Vitali il 29/11/2021, come affermato in ricorso; - in ogni caso (a prescindere cioè dalla data di conoscenza dell'ordinanza di riesame) il ricorso per cassazione risulta depositato in data 07.12.2021 presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli (cfr. timbro apposto sulla prima pagina); - il ricorso è pervenuto al Tribunale di Milano - sezione del riesame cautelare in data 10.01.2022 (cfr. timbro apposto sulla prima pagina dell'atto). 6. Orbene, come evidenziato in precedenza, il ricorso per cassazione presentato nella cancelleria del giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato potrebbe ritenersi ammissibile soltanto ove esso sia pervenuto tempestivamente anche alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività - salvi i casi espressamente previsti dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. - è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. 7. Il ricorso in esame risulta quindi tardivo, essendo l'atto pervenuto al Tribunale di Milano, che aveva emesso il provvedimento cautelare impugnato, oltre il termine di quindici giorni - ex art. 585, comma 1, lett. a) - dalla conoscenza del provvedimento stesso oltre che dal deposito presso il Tribunale di Napoli, attesa la ricezione del 10/01/2022 presso il Tribunale di Catanzaro. 8. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Ro
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