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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 15721/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 del TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Macerata per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen.

Deduce vizio di motivazione, in particolare sotto il profilo della sua mancanza in punto di sanzione amministrativa accessoria di cui si è disposta la durata pari al massimo edittale di anni 2, risultando la stessa sproporzionata rispetto alla sanzione penale irrogata.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata ha reputato congruo determinare la sanzione amministrativa accessoria nella misura di anni 2, adeguatamente motivandola in ragione «delle modalità del fatto e della concreta condotta posta in essere dall'imputato».

Del tutto irrilevante è poi l'asserita sproporzione della disposta durata della sospensione della patente di guida rispetto alla pena inflitta, stante la diversità ontologica delle due sanzioni, quella amministrativa e quella penale, del tutto autonome l'una dall'altra.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]‘-t „52.4.)1.

Zr C234:01-• c • Lin-» ot-X.kt • ILL1,4 (.; el9i4,‹ C 61^')."• e • I` t," Lr. ›t6L.- D [OSCURATO:PERSONA] -0591A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 del TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Macerata per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. Deduce vizio di motivazione, in particolare sotto il profilo della sua mancanza in punto di sanzione amministrativa accessoria di cui si è disposta la durata pari al massimo edittale di anni 2, risultando la stessa sproporzionata rispetto alla sanzione penale irrogata. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata ha reputato congruo determinare la sanzione amministrativa accessoria nella misura di anni 2, adeguatamente motivandola in ragione «delle modalità del fatto e della concreta condotta posta in essere dall'imputato». Del tutto irrilevante è poi l'asserita sproporzione della disposta durata della sospensione della patente di guida rispetto alla pena inflitta, stante la diversità ontologica delle due sanzioni, quella amministrativa e quella penale, del tutto autonome l'una dall'altra. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]‘-t „52.4.)1. Zr C234:01-• c • Lin-» ot-X.kt • ILL1,4 (.; el9i4,‹ C 61^')."• e • I` t," Lr. ›t6L.- D [OSCURATO:PERSONA] -0591A
Sentenza Cassazione n. 15721/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris