CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 24923/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 644-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 7 S.P.A., già LA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]" -I.N.P.G.I. - , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Oggetto contributi R.G.N.644/2019 Cron. Rep. Ud.27/04/2023 PU nonchè contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2289/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/06/2018 R.G.N. 4816/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 22.6.2018, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato, per quanto rileva in questa sede, [OSCURATO:SOCIETA]. a pa- gare all’INPGI la somma di € 85.406,64 per contributi omessi e relative sanzioni, queste ultime calcolate ai sensi delle delibere n. 86/2001 e 23/2006 del medesimo ente previdenziale, in re- lazione agli accertamenti ispettivi in esito ai quali taluni lavora- tori, formalmente inquadrati con contratto di lavoro autonomo, erano stati viceversa ritenuti lavoratori subordinati adibiti a mansioni di contenuto giornalistico.La Corte, in particolare, ha ritenuto che il regime sanzionatorio di cui all’art. 116, commi 8 e 20, l. n. 388/2000, fosse inappli- cabile all’omesso versamento dei contributi in favore dell’INPGI in mancanza di apposito recepimento della normativa legale da parte dell’ente; sotto altro profilo, ha ritenuto che, nella specie, non ricorressero gli estremi della buona fede del solvens nei versamenti contributivi che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva eseguito presso l’INPS, escludendo pertanto che si versasse nell’ipotesi di cui all’art. 1189 c.c., e da ultimo ha reputato che la condotta della società datrice di lavoro integrasse gli estremi dell’evasione contributiva e non invece quella meno grave dell’omissione. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto ricorso per cas- sazione, deducendo tre motivi di censura. L’INPGI ha resistito con controricorso e altrettanto ha fatto l’INPS, pur dando atto che, non essendo stata spiegata nei suoi confronti alcuna do- manda, la sua chiamata in giudizio dovevaritenersi effettuata per mera litis denuntiatio. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. In vista dell’udienza, [OSCURATO:SOCIETA]. e l’INPGI hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 116, commi 8 e 20, l. n. 388/2000, per avere la Corte di merito ritenuto che il regime sanzionatorio delineato dalle norme citate fosse inapplicabile all’omesso ver- samento dei contributi in favore dell’INPGI in mancanza di ap- posito recepimento della normativa legale da parte dell’ente: ad avviso della ricorrente, infatti, l’autonomia gestionale, orga- nizzativa e contabile degli enti privatizzati gestori di forme di previdenza obbligatorie di cui al d.lgs. n. 509/1994 dovrebbe rilevare solo in quanto autonomia operativa, non anche quale autonomia normativa, salva espressa deroga di legge non rin- venibile nel caso di specie. Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 116, commi 8 e 20, l. n. 388/2000, dell’art. 1189 c.c. e degli artt. 421, 424, 441 e 445 c.p.c., per avere la Corte territoriale escluso che ricorressero in specie gli estremi della buona fede del solvensnei versamenti contributivi che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva eseguito presso l’INPS: ad avviso della ricorrente, infatti, rileverebbe in contrario il fatto che giammai i collaboratori per i quali era stata avviata la procedura di recu- pero dei contributi evasi avevano contestato la correttezza del loro inquadramento, di talchéla contribuzione versata per co- storo all’INPS avrebbe dovuto avere effetto pienamente libera- torio nei confronti dell’INPGI. Con il terzo motivo, la società ricorrente si duole di violazione degli artt. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388/2000, e dell’art.1189 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che l’omesso versamento dei contributi integrasse la fattispecie dell’evasione invece che dell’omissione contributiva: una volta acclarata la buona fede, infatti, sarebbe mancata del tutto la volontà di oc- cultare i rapporti di lavoro, che è elemento costitutivo della più grave fattispecie dell’evasione. Ciò posto, il primo motivo è infondato. Fin da Cass. n. 11023 del 2006, questa Corte ha infatti conso- lidato il principio secondo cui la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 116, l. n. 388/2000, non si applica automaticamente all’INPGI, dal momento che quest’ultimo, al fine di assicurare l'equilibrio del proprio bilancio, ha il potere di adottare al ri- guardo autonome deliberazioni soggette ad approvazione mini- steriale, fermo semplicemente l'obbligo, a norma dell'art. 76, l. n. 388/2000, cit., di coordinare l'esercizio di tale potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, e ne hadesunto che il nuovo regime sanzionatorio non opera nei riguardi delle obbligazioni contributive riferite a periodi antecedenti al rece- pimento della disciplina (cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 838 del 2016 e 28381 del 2022). A sostegno di tale conclusione (e a marcare il dissenso dall’op- posto assunto fatto precedentemente proprio da Cass. n. 6680 del 2002) si è osservato che potere degli enti previdenziali pri- vatizzati di adottare deliberazioni in materia di regime sanzio- natorio e di condono per inadempienze contributive, da assog- gettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 509/1994 (come adesso previsto dall’art. 4, comma 6-bis, d.l. n. 79/1997, conv. con l. n. 140/1997), trova bensì un limite nella necessità espressa dall’art. 76, comma 4, l. n. 388/2000, secondo cui anche tali forme previdenziali devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive, ma il contenuto di “coordinamento” di tale necessità costituisce d’altra parte si- curo indice della negazione d'una diretta e necessaria efficacia delle norme di previdenza sociale nell'ordinamento degli enti privatizzati e, al contempo, dell’affermazione d'un autonomo potere di adeguare le norme stesse alle interne esigenze di bi- lancio nonché della possibilità che tale potere sia esercitato in modo non integralmente conforme alle norme della previdenza sociale obbligatoria (così Cass. n. 11023 del 2006, cit., testual- mente ripresa da Cass. n. 12208 del 2011): sostenere il con- trario, infatti, equivarrebbe a dimenticare che, così come i con- tributi previdenziali hanno la funzione di fornire ai soggetti ge- stori delle forme di previdenza privatizzate la provvista neces- saria al conseguimento delle loro finalità di pubblico interesse, le sanzioni civili previste per l'inadempimento o il ritardo (che, vale la pena di ricordarlo, operano sul piano del rapporto obbli- gatorio e non costituiscono invece espressione di potestà am- ministrativa sanzionatoria) assolvono alla funzione di predeter- minare in via automatica l’importo per il risarcimento del danno per il ritardo o l'inadempimento, in relazione all'incidenza pre- suntiva di tali fatti sul patrimonio dell’ente creditore (così, tra le più recenti, Cass. n. 16262 del 2018), di talché non si po- trebbe estendere agli enti privatizzati di cui al d.lgs. n. 509/1994 una misura come la riduzione delle sanzioni civili di cui all’art. 116, comma 8, l. n. 388/2000, senza con ciò stesso incidere negativamente sulla stessa possibilità di reperire la provvista utile all’espletamento delle funzioni pubbliche ad essi commesse. Se dunque può convenirsi con parte ricorrente nell’assunto se- condo cui il processo di trasformazione degli enti di previdenza di cui al d.lgs. n. 509/1994 ha lasciato inalterato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale da essi svolta, giustifi- cando l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione (così, in particolare, pag. 15 del ricorso per cassazione, dove il ri- chiamo a Corte cost. nn. 248 del 1997 e 15 del 1999), non altrettanto può dirsi circa la conseguenza che si intende trarne, ossia l'automatica riferibilità della disposizione di cui all’art. 116, l. n. 388/2000, all’ordinamento dell'ente privatizzato: al contrario, la previsione dell’art. 76, l. n. 388/2000, cit., circa la necessità di un “coordinamento” tra quest’ultimo e il sistema dell’assicurazione generale obbligatoria testimonia piuttosto, come detto, d'un autonomo potere di adeguare lenorme stesse alle interne esigenze dell’ente privatizzato e, con ciò, della pos- sibilità che esso sia esercitato in modo non integralmente con- forme per tempi e modi alle norme della previdenza sociale ob- bligatoria. Il secondo motivo è invece inammissibile. Fermo restando che –come sottolineato dal Pubblico ministero nella sua requisitoria –l’accertamento dei presupposti per l’ef- ficacia liberatoria del pagamento eseguito al terzo (comune- mente individuati in uno stato di fatto non corrispondente alla situazione di diritto e nel convincimento derivante da errore scusabile che lo stato di fatto rispecchi la realtà giuridica) co- stituisce questione di fatto che non è censurabile per cassazione se non nei limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (così, tra le nume- rose, Cass. nn. 20906 del 2005 e 6563 del 2016), è appena il caso di ribadire che il contegno serbato dai lavoratori in co- stanza di rapporto di lavoro non può certo assurgere a fatto (secondario) decisivo per dimostrare la buona fede del datore di lavoro nei confronti dell’ente previdenziale, in considerazione dell’autonomia del rapporto di lavoro rispetto al rapporto con- tributivo e degli obblighi tipici di quest’ultimo, che il datore di lavoro è tenuto a conoscere e rispettare (così già Cass. n. 20735 del 2007, seguita da numerose altre). Infondato, da ultimo, è il terzo motivo: è sufficiente sul punto ribadire che l'omessa o infedele denuncia agli enti previdenziali circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate integra senz’al- tro una fattispecie di evasione contributiva, ex art. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388 del 2000, e non invece la meno grave ipotesi dell’omissione contributiva di cui alla lett. a) della medesima norma, dovendosi presumere la finalità datoriale di occulta- mento dei dati rilevantie gravando sul datore di lavoro l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento (così da ult. Cass. n.20446 del 2022), ciò che nella specie, come acclarato dai giu- dici di merito, non è accaduto. Il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispo- sitivo sulle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano esclusivamente in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] in conside- razione dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione all’INPS solo per mera litis denuntiatio. Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono inoltrei presup- posti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’INPGI, liqui- dandole in € 6.700,00, di cui € 6.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento da parte