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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 2025

Cassazione n. 20763/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 04 febbraio 2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha dichiarato inammissibili le istanze avanzate da [OSCURATO:PERSONA], volte ad ottenere l'affidamento al servizio sociale o la detenzione domiciliare; Ritenuto che non è ravvisabile alcuna violazione di norma processuale nel procedimento che ha condotto correttamente alla declaratoria di inammissibilità; difatti, per costante giurisprudenza, «la richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto (In motivazione la Corte ha chiarito che il principio non trova applicazione per il condannato latitante o irreperibile)» (Sez.

U, n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, Marnmoliti, Rv. 246720 - 01; nello stesso senso Sez. 1, n. 25123 del 09/06/2010, Porzio, Rv. 247952 - 01, che specifica che deve esprimere con chiarezza, sia pur senza necessità di particolari formule, la volontà che il luogo indicato venga considerato come quello nel quale effettuare le comunicazioni o notificazioni; principio ribadito da Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407 - 01 e da Sez. 1, n. 26334 del 11/04/2023, Souki, Rv. 284890 - 01); che è, quindi, manifestamente infondata la censura con la quale il ricorrente lamenta che il Tribunale ha dato un'applicazione formalistica alla disposizione di cui all'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., senza tenere conto dell'agevole reperibilità del condannato, mentre è del tutto eccentrica rispetto alla causa di inammissibilità rilevata dal Tribunale (e assorbente rispetto ad ogni altra questione) l'eccezione di nullità che deriverebbe dal diverso luogo in cui è stato notificato all'interessato l'avviso di fissazione dell'udienza, visto che comunque non vi è dubbio sul fatto che egli ne abbia avuto conoscenza; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 04 febbraio 2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha dichiarato inammissibili le istanze avanzate da [OSCURATO:PERSONA], volte ad ottenere l'affidamento al servizio sociale o la detenzione domiciliare; Ritenuto che non è ravvisabile alcuna violazione di norma processuale nel procedimento che ha condotto correttamente alla declaratoria di inammissibilità; difatti, per costante giurisprudenza, «la richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto (In motivazione la Corte ha chiarito che il principio non trova applicazione per il condannato latitante o irreperibile)» (Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, Marnmoliti, Rv. 246720 - 01; nello stesso senso Sez. 1, n. 25123 del 09/06/2010, Porzio, Rv. 247952 - 01, che specifica che deve esprimere con chiarezza, sia pur senza necessità di particolari formule, la volontà che il luogo indicato venga considerato come quello nel quale effettuare le comunicazioni o notificazioni; principio ribadito da Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407 - 01 e da Sez. 1, n. 26334 del 11/04/2023, Souki, Rv. 284890 - 01); che è, quindi, manifestamente infondata la censura con la quale il ricorrente lamenta che il Tribunale ha dato un'applicazione formalistica alla disposizione di cui all'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., senza tenere conto dell'agevole reperibilità del condannato, mentre è del tutto eccentrica rispetto alla causa di inammissibilità rilevata dal Tribunale (e assorbente rispetto ad ogni altra questione) l'eccezione di nullità che deriverebbe dal diverso luogo in cui è stato notificato all'interessato l'avviso di fissazione dell'udienza, visto che comunque non vi è dubbio sul fatto che egli ne abbia avuto conoscenza; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] est
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