CassazionedecretoSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022
Cassazione n. 31592/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11684-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Loano (SA), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 37/9, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai quali elettivamente domicilia in Roma , al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 223, presso lo studio dell’AvvocatoAndrea [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, quest’ultimo fallito anche in proprio, in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 11684sez. M1 -Ad. 4-10-2022 -intimato - avverso ildecreto, n. cron. 2944/2021, del TRIBUNALE di MILANOdepositato in data 11/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in avanti, breviter, [OSCURATO:SOCIETA].) ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, avverso il decreto dell’11 marzo 2021, comunicatole il successivo 24 marzo 2021, con cui il Tribunale di Milano ha accolto solo parzialmente l’opposizione dalla stessa promossa contro la mancata ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] dell’impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, del proprio complessivo credito di € 958.110,83, invocato a titolo di corrispettivo per forniture di merci e di servizi, nonché lavorazioni di materiali eseguite in favore della menzionata impresa individuale in bonisnel periodo 2013-2017. Il menzionato fallimento non svolge difese in questa sede. 1.1. Per quanto qui di interesse, quel tribunale ha disposto l’ammissione dell’opponente al passivo della procedura concorsuale predetta, in chirografo, limitatamente alla minor somma di € 12.456,20, oltre interessi, rigettandola per il resto perché non supportata da adeguata prova scritta, munita di data certa opponibile al fallimento ex art. 2704 cod. civ., del corrispondente credito. [OSCURATO:PERSONA] 1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente, in sintesi: Ric. 2021 n. 11684sez. M1 -Ad. 4-10-2022 I) «Errore di dirittoex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazi one dei canoni di interpretazione dell’art. 2704 c.c. in ordine al concetto di opponibilità alla Curatela delle fatture allegate al ricorso con riferimento al requisito della “data certa” nonché contrapposizione rispetto all’indirizzo di legittimità espresso da Codesta Suprema Corte». Si ascrive al tribunale milanese di avere escluso, in maniera eccessivamente semplicistica, pressoché integralmente, il legittimo credito della ICS sul mero presupposto dell’assenza della data certa delle fatture, senza dare la possibilità alla società ricorrente di dimostrare aliunde il requisito essenziale dell’anteriorità del credito rispetto alla dichiarazione di fallimento, sulla base della documentazione già prodotta in atti da questa difesa. II) «Errore di diritto ex art . 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione dell’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova poiché il Tribunale ha ritenuto non dimostrato il credito nonostante l’allegazione di idonea documentazione probatoria da parte della ricorrente», censurandosi il ritenuto mancato raggiungimento della prova del credito della opponente malgrado quest’ultima avesse depositato tutta la documentazione necessaria e sufficiente a dimostrare tale circostanza. 2. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, sono inammissibili ex art. 360 - bis , n. 1, cod. proc. civ.. 2.1. Giova premettere che il Tribunale di Milano ha accolto parzialmente l’opposizione della [OSCURATO:SOCIETA]. per la complessiva di € 12.456,20 e, al contempo, l’ha rigettata per il residuo importo di € 945.654,63, assumendo che: i) le n. 85 fatture prodotte negli atti di causa dalla [OSCURATO:SOCIETA]., emesse nei confronti della ditta “[OSCURATO:PERSONA]” in bonis, erano inopponibili al fallimento perché prive di data certa ex art. 2704 cod. civ.; ii ) « dall’esame della copiosa documentazione prodotta, si deve constatare come soltanto per alcune prestazioni si ravvisa - quale Ric. 2021 n. 11684sez. M1 -Ad. 4-10-2022 indice di prova dell’esistenza del credito riportato in fattura - la sottoscrizione dei ddt riferibile alla committente, poi fallita, con espressa indicazione dei materiali in questione, né evidenze di segno contrario sono state offerte dalla Curatela rimasta contumace». Pertanto, potevano ammettersi al passivo soltanto i crediti riportati nelle fatture accompagnate da d.d.t. recanti la sottoscrizione riferibile alla menzionata ditta in bonis. 2.2. Rileva il Collegio, poi, che costituiscono orientamenti ormai consolidati di questa Corte quelli secondo cui: i) al curatore che agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non è opponibile l'efficacia probatoria tra imprenditori, di cui agli artt.2709 e 2710 cod. civ., delle scritture contabili regolarmente tenute, senza che tale inopponibilità, in sede di accertamento del passivo, resti preclusa ove non eccepita, trattandosi di eccezione in senso lato - e, dunque, rilevabile d'ufficio in caso di inerzia del curatore - poiché non si riconnette ad una azione necessaria dell'organo ma al regime dell'accertamento del passivo in sé, nel cui ambito il curatore, quale rappresentante della massa dei creditori, si pone in posizione di terzietà rispetto all'imprenditore fallito (cfr. Cass. n. 14054 del 2015; Cass. n. 15947 del 2017; Cass. n. 22053 del 2019; Cass. n. 27902 del 2020); ii) in sede di formazione dello stato passivo, il curatore deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l'istanza di ammissione, conseguendone l'applicabilità della disposizione contenuta nell'art. 2704 cod. civ. e la necessità della certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito (cfr. Cass., SU, n. 4213 del 2013). Ne consegue, da un lato, che la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore che proponga istanza di ammissione al passivo fallimentare si configura come fatto impeditivo all'accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in Ric. 2021 n. 11684sez. M1 -Ad. 4-10-2022 senso lato, in quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice (cfr. Cass. n. 16404 del 2018); dall’altro, che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la parte che contesti la mancata ammissione del proprio credito al passivo fallimentare deve dimostrare la data certa anteriore del contratto ad esso relativo (cfr. Cass. n. 23490 del 2020); iii) se è vero che la regola di cui all'art. 2704 cod. civ. stabilisce che la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è opponibile ai "terzi", se non dal giorno in cui essa è stata registrata, è altrettanto vero, che, là dove manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dalla norma in parola, la data della scrittura privata è opponibile ai terzi qualora sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento (cfr. Cass. n. 20813 del 2021; Cass. n. 13943 del 2012). L'assenza di un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura priva non autenticata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi consente, dunque, al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione, che sia idoneo nei termini riferiti - specifica attitudine a dimostrare l'anteriorità della formazione del documento -a dare certezza alla data della scrittura privata (cfr. Cass. n. 20813 del 2021; Cass. n. 17926 del 2016); iv) il requisito della data certa non riguarda il negozio, ma la data della scrittura prodotta, sicché il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso (cfr., ex multis, Cass. n. 6462 del 2018; Cass. n. 2319 del 2016); v) l'anteriorità di un credito rispetto alla dichiarazione di fallimento può essere ritenuta provata anche se la relativa fattura non sia stata debitamente registrata nelle scritture Ric. 2021 n. 11684sez. M1 -Ad. 4-10-2022 contabili, quando tale anteriorità risulti inequivocamente in altro modo (cfr. Cass. n. 37028 del 2021; Cass. n. 9175 del 2012); vi) l'accertamento della data di una scrittura privata non autenticata e della sussistenza e idoneità di fatti diversi da quelli specificamente indicati nell'art. 2704, ma equipollenti a questi ultimi, in quanto idonei a stabilire in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento, costituisce compito proprio del giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, ove sia correttamente motivata (cfr.Cass. n. 1520 del 2021; Cass., 16 febbraio 2017, n. 4104). 2.3. Alla stregua di tali dicta , quindi, consegue l’assoluta correttezza dell’operato del tribunale milanese, il quale: i) ha escluso, con accertamento qui non ulteriormente sindacabile, la sussistenza della data certa delle fatture prodotte dall’opponente; ii) ha negato l’applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 2709 e 2710 cod. civ.; iii) ha ritenuto inammissibile, perché generica, la prova testimoniale articolata da [OSCURATO:SOCIETA]., e, su questo specifico aspetto, nessuna censura è stata oggi formulata dall’appena menzionata società; iv) ha considerato comunque provato il credito di quest’ultima esclusivamente nella misura in cui gli allegati documenti di trasporto recavano la sottoscrizioni riferibili alla ditta “[OSCURATO:PERSONA]” in bonis, e tanto si rivela coerente con il fatto che, nella vendita di cosa da trasportare, la liberazione del venditore dall'obbligo di consegna, ai sensi dell'art. 1510, comma 2, cod. civ., presuppone che il vettore, cui la cosa è rimessa, sia identificabile (cfr. Cass. n. 10343 del 2014, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 1389 del 2019). 2.4. A tanto deve solo aggiungersi, con specifico riferimento al secondo motivo, che la violazione delprecetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata Ric. 2021 n. 11684sez. M1 -Ad. 4-10-2022 secondo le regole dettate da quella norma (ipotesi nella specie, assolutamente insussistente, posto che correttamente il tribunale ha posto a carico dell’opponente l’onere della dimostrazione del proprio preteso credito), non anche quando, a seguito della valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto, o meno, tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr.Cass. n. 17313 del 2020; Cass n. 19064 del 2006; Cass. n. 2935 del 2006) - nella specie in nessun modo prospettato -peraltro entro il limitato perimetro sancito dalla novellata formulazione di tale norma (qui utilizzabile ratione temporis) introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012. 3. L’odierno ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il fallimento rimasto solo intimato, altresì dandosi atto, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P .R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara inammissibile il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Ric. 2021 n. 11684sez. M1 -Ad. 4-10-2022 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della menzionata ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric