CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 32526/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21341/16 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]ALIA Siextfizf XseessstadS s CA 0,4 re, rotAdré [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell'avv. S. Stefanelli alla via A. Bertoloni 55 -ricorrente [OSCURATO:PERSONA] intimato avverso la sentenza n. 1347/2016 della Commissione tributaria regionale 'C Poiprum delf, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20/10/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale R. Sanolrenzo, che ha concluso nel senso dell'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] propone otto motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 1347/2016 depositata 1'11 febbraio 2016, con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio respingeva il gravame della concessionaria sul rilievo che il preavviso di fermo, essendo atto recettizio deve essere notificato e non solo spedito e che il tributo si era prescritto risalendo all'anno 2010. Il contribuente è rimasto intimato. Il P.G. ha concluso nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dei limiti di giurisdizione del giudice tributario ex art. 2 d.lgs. 546/92 ex art. 360, n.3, c.p.c., atteso che il fermo amministrativo concerneva non solo tributi ma anche contravvenzioni al cds, spese processuali e recupero multe e ammende. 3. Con la seconda censura, il ricorrente lamenta la violazione del dell'art. 18 d.lsg 546/92 ex art. 360, n.3, c.p.c., in quanto il ricorso originario non individuava l'oggetto della domanda ed era viziato da indeterminatezza assoluta. 4. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione dell'art. 4, comma 5, d.lgs. 266/91 nonché dell'art. 20 d.lgs. 546/92, ex art. 360, n.3, c.p.c. in quanto il ricorso originario del contribuente doveva essere dichiarato inammissibile poichè notificato a mezzo posta privata nell'anno 2013. 5. Con il quarto mezzo si lamenta la violazione dell'art. 21 d.lgs. n. 546/92 ex art. 360, n. 3, c.p.c., in quanto il ricorso perveniva all'agenzia a mezzo poste private solo il 22 aprile 2013, mentre il fermo amministrativo - secondo quanto allegato dal medesimo contribuente - risultava notificato 15.02.2013. 6. Il quinto mezzo lamenta la violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/73, assumendo che la notifica del preavviso era avvenuta a mezzo posta raccomandata direttamente da parte della riscossione. 7. Il sesto mezzo deduce violazione dell'art. 132 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. per mancanza assoluta di motivazione, atteso che la ratio si fonda sulla sola circostanza che il tributo risale al 2010 e quindi il termine prescrizionale sarebbe maturato. 8. Con il settimo motivo si prospetta la violazione dell'art. 2946 c.c. ex art. 360, n. 3, c.p.c., per avere il giudicante errato nel ritenere prescritti i crediti relativi a spese processuali e crediti erariali ( Irpef, Iva) il cui temine prescrizionale è decennale e non quinquennale.9. L'ultimo motivo concerne l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione ex art. 360, n. 5, c.p.c. per avere il decidente omesso di esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo notificato a mezzo poste private e per non aver rilevato il difetto parziale di giurisdizione del giudice adito. 10. La prima censura è inammissibile. 11. Il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo, sicché non può validamente prospettarsi l'insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizione all'esito del giudizio di secondo grado, perché tale questione non dipende dall'esito della lite, ma da due invarianti primigenie, costituite dal "petitum" sostanziale della domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice ( S.U.Sentenza n. 28179 del 10/12/2020; 25493 del 10/10/2019; n. 13750/2019 ). 12. Occorre considerare preliminarmente che, in virtù del principio della ragione più liquida (che consente di modificare l'ordine logico- giuridico delle questioni da trattare di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost., posto che l'accertamento della sussistenza di eventuali motivi di inammissibilità, anche se logicamente preliminare, non potrebbe in ogni caso condurre ad un esito del giudizio più favorevole per il convenuto: Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531) appare opportuno esaminare innanzitutto il sesto motivo, con il quale la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 132 c.p.c. e la motivazione apparente.13. Nella riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5), sussiste il vizio di motivazione qualora la Corte di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, oppure ricorrano una "mancanza assoluta dei motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", una "motivazione apparente", un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" o una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", a nulla rilevando il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass.n. 21257 del 2014; n. 26538 del 2017; Cass. n. . 9105 del 2017; Cass. n. 16247/2018). In continuità con tale orientamento, e con riferimento anche alla logicità della motivazione, è stato ribadito che « La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. » (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020). I limiti di ammissibilità del contenuto effettivo della censura di anomalia motivazionale che equivalga all'inesistenza della motivazione sono stati recentemente riaffermati, chiarendo che « È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.» (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 34476 del 27/12/2019). 13.1Tanto premesso, nel caso di specie la CTR ha reso una motivazione meramente apparente sia perché non ha in alcun modo riportato la questione di fatto che risulta incomprensibile sia per la mancata individuazione delle censure di appello sia per l'omessa individuazione e dei tributi portati dagli atti impositivi sottostante il fermo amministrativo e della data di notifica o conoscenza del preavviso pur impugnato dal contribuente. L'iter della motivazione è difatti affidato a due generiche affermazioni astratte, disancorate dalla fattispecie concreta. Generiche argomentazioni che non consentono di ripercorrere e controllare, in fatto ed in diritto, il ragionamento decisorio all'esito del quale lo stesso giudice ha respinto il gravame. Il decidente ha, difatti, affermato apoditticamente che il preavviso di fermo era stato spedito a mezzo del servizio postale e che il tributo (in realtà molteplici tributi) risaliva al 2010, senza dar conto di come possa essere maturata la prescrizione dal momento che l'avviso di fermo è stato recapitato il 15 febbraio 2013: non si comprende quale sia il termine considerato dal Giudice tributario, e perché lo abbia ritenuto ormai decorso. Sul punto, manca del tutto la motivazione capace di rendere trasparenti e valutabili i passaggi argomentativi che hanno portato alla decisione sfavorevole ad Equitalia. Risulta, dunque, evidente che le conclusioni a cui è giunta la CTR non risultano sorrette da adeguata motivazione e non danno ragione dell'applicazione dei principi per come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorso va accolto il sesto motivo, respinto il primo e assorbiti gli altri; con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per il riesame della controversia come devoluta al giudice di gravame. P.Q. M . Accoglie il sesto motivo del ricorso, assorbiti gli altri e respinto il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per