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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 19 giugno 2025

Cassazione n. 31015/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05PP6ABZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] di pace di Milano ha condannato l'imputata alla pena di euro diecimila di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.

Igs. n. 286 del 1998 per inottemperanza all'ordine di allontanamento dal comune di Milano emesso dal Questore di Milano in data 19 aprile 2018. [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti dalla difesa, Avv.

M. [OSCURATO:PERSONA] (violazione degli artt. 369 - 369-bis cod. proc. pen. posto che il decreto di citazione non è stato notificato per l'udienza del 24 maggio 2023 e il verbale dell'udienza successiva del .11 giugno 2023 è illeggibile - primo motivo; violazione dell'art. 20, comma 4, d.lgs. 274 del 2000 posto che per l'udienza tenuta il 26 novembre 2024 è stato violato il termine a comparire di trenta giorni per l'imputata che, in assenza del difensore di fiducia e dell'imputata, avrebbe dovuto condurre al rinvio del processo, con conseguente nullità assoluta ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. della sentenza) sono inammissibili in quanto manifestamente infondati.

Rilevato, infatti, che entrambe le nullità eccepite sono a regime intermedio e, conseguentemente, sanate ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto che all'udienza del 26 novembre 2024 non risulta alcuna eccezione circa la ritualità delle notifiche da parte del difensore presente, né viene dedotto un impedimento a presenziare del difensore di fiducia (tra le altre, Sez. 5, n. 25777 del 06/03/2019, Rv. 276515 - 01 nel senso che l'omesso rispetto del termine a comparire, non integrando omessa citazione, dà luogo a una nullità a regime intermedio che risulta sanata nel caso in cui non sia eccepita entro i termini previsti dall'art. 180, richiamato dall'art. 182 cod. proc. pen.) e che dunque dette nullità non possono essere dedotte, per la prima volta, con il ricorso per cassazione). [OSCURATO:PERSONA] che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali nonché (cfr.

Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.Così deciso, il 19 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05PP6ABZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] di pace di Milano ha condannato l'imputata alla pena di euro diecimila di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998 per inottemperanza all'ordine di allontanamento dal comune di Milano emesso dal Questore di Milano in data 19 aprile 2018. [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti dalla difesa, Avv. M. [OSCURATO:PERSONA] (violazione degli artt. 369 - 369-bis cod. proc. pen. posto che il decreto di citazione non è stato notificato per l'udienza del 24 maggio 2023 e il verbale dell'udienza successiva del .11 giugno 2023 è illeggibile - primo motivo; violazione dell'art. 20, comma 4, d.lgs. 274 del 2000 posto che per l'udienza tenuta il 26 novembre 2024 è stato violato il termine a comparire di trenta giorni per l'imputata che, in assenza del difensore di fiducia e dell'imputata, avrebbe dovuto condurre al rinvio del processo, con conseguente nullità assoluta ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. della sentenza) sono inammissibili in quanto manifestamente infondati. Rilevato, infatti, che entrambe le nullità eccepite sono a regime intermedio e, conseguentemente, sanate ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto che all'udienza del 26 novembre 2024 non risulta alcuna eccezione circa la ritualità delle notifiche da parte del difensore presente, né viene dedotto un impedimento a presenziare del difensore di fiducia (tra le altre, Sez. 5, n. 25777 del 06/03/2019, Rv. 276515 - 01 nel senso che l'omesso rispetto del termine a comparire, non integrando omessa citazione, dà luogo a una nullità a regime intermedio che risulta sanata nel caso in cui non sia eccepita entro i termini previsti dall'art. 180, richiamato dall'art. 182 cod. proc. pen.) e che dunque dette nullità non possono essere dedotte, per la prima volta, con il ricorso per cassazione). [OSCURATO:PERSONA] che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali nonché (cfr. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.Così deciso, il 19 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 31015/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris