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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2025

Cassazione n. 06958/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 maggio 1990; avverso la sentenza del 13 novembre 2024 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che il Tribunale di Napoli ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 453, comma 1, n. 4, cod. pen. contestato in rubrica; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi di censura, con il quale denuncia difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la successiva sentenza emessa (nella parte in cui il Tribunale, in parte motiva, avrebbe qualificato i fatti ai sensi dell'art.453, comma 1 n. 3, cod. pen., diversamente da quanto contestato) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali condizioni per addivenire ad un proscioglimento, alla qualificazione giuridica dei fatti e sulla congruità della pena; - che la prima censura è generica, in quanto deduce il difetto di correlazione dalla sola indicazione del riferimento normativo (art. 453 n. 3 e non 4), senza tener conto della successiva esplicitazione, in fatto, della condotta contestata, chiaramente coerente con l'imputazione formulata e con la relativa qualificazione; - che la seconda censura non può essere dedotta atteso che: a) in generale, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita la ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena; b) la valutazione di sussistenza di una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen. può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 gennaio 2025 r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 maggio 1990; avverso la sentenza del 13 novembre 2024 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che il Tribunale di Napoli ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 453, comma 1, n. 4, cod. pen. contestato in rubrica; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi di censura, con il quale denuncia difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la successiva sentenza emessa (nella parte in cui il Tribunale, in parte motiva, avrebbe qualificato i fatti ai sensi dell'art.453, comma 1 n. 3, cod. pen., diversamente da quanto contestato) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali condizioni per addivenire ad un proscioglimento, alla qualificazione giuridica dei fatti e sulla congruità della pena; - che la prima censura è generica, in quanto deduce il difetto di correlazione dalla sola indicazione del riferimento normativo (art. 453 n. 3 e non 4), senza tener conto della successiva esplicitazione, in fatto, della condotta contestata, chiaramente coerente con l'imputazione formulata e con la relativa qualificazione; - che la seconda censura non può essere dedotta atteso che: a) in generale, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita la ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena; b) la valutazione di sussistenza di una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen. può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2025 r
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