CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05657/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTAPPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione; uditi i Difensori: tavvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni civili, depositando conclusioni scritte e nota spese; Ziavvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 19/04/2021 con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Crotone che ha condannato l'imputato alla pena di giustizia, in ordine al delitto di truffa, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separata sede. La difesa del ricorrente con due motivi deduce: 1. inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità per avere omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione del reato sollevata con le conclusioni avanzate via pec ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.l. n. 149 del 2020; 2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità con particolare riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo e in ordine all'erronea valutazione dei risultati dell'istruttoria dibattimentale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente all'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata nel corso del giudizio di appello con le conclusioni scritte (ritualmente inviate via pec all'indirizzo di posta certificata del giudice dell'impugnazione) e non rilevata dalla Corte territoriale. E', invece, infondato con riguardo alle censure svolte in punto di responsabilità, il cui esame si impone ai sensi dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., essendovi stata condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno cagionato dal reato. 1. Dalla lettura della sentenza di primo grado, che ha ampiamente ricostruito la vicenda truffaldina, risulta che l'incasso dell'ultimo assegno, corrisposto dalla persona offesa a fronte della proposta di vendita dell'autovettura, avvenne il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. A tale momento va dunque fatto risalire il conseguimento dell'ingiusto profitto e, dunque, la consumazione del reato di truffa, con conseguente decorrenza, ai sensi dell'art. 158 cod. pen., del termine di prescrizione, interamente decorso, nella misura massima di anni sette e mesi sei, all'udienza in cui è stata deliberata la sentenza impugnata (19/04/2021), anche a voler considerare la sospensione COVID di giorni 64 maturata nel corso della pendenza del giudizio di appello.2. Infondato è, invece, il secondo motivo di ricorso dedotto in punto di affermazione di responsabilità, in quanto ripropone questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l'esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell'imputato in ordine al fatto ascrittogli, essendosi fatto riferimento a puntuali risultanze probatorie costituite non soltanto dalle dichiarazioni della persona offesa, ma anche dall'esito degli accertamenti di polizia giudiziaria oggetto di esame testimoniale e dal contenuto della documentazione relativa alla negoziazione del mezzo. In particolare, che si tratti di truffa contrattuale e non di mero inadempimento è stato correttamente ricavato dalla circostanza che l'imputato prospettò al promissario acquirente del bene una falsa rappresentazione della realtà con riferimento all'avvenuta immatricolazione ed intestazione del veicolo, a fronte dell'incasso del relativo prezzo di cui, poi, solo una minima parte provvedeva a versare alla concessionaria proprietaria del mezzo, con la logica conseguenza che, in mancanza del pagamento, questa non avrebbe consegnato l'autovettura. L'inadempimento contrattuale integra gli estremi della truffa e non dell'insolvenza fraudolenta o del mero illecito civile quando sia l'effetto di un precostituito proposito fraudolento, estrinsecatosi in artifici atti a sorprendere l'altrui buona fede (Sez. 2, n. 7745 del 24/02/1983, Nucci, Rv. 160358 - 01). Di tale principio hanno fatto corretta applicazione i giudici di merito. Vanno, pertanto, confermate, ai sensi dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., le statuizioni civili disposte a favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 3. In conclusione: - va annullata senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione; - va rigettato il ricorso agli effetti civili, confermandosi le relative statuizioni disposte dal giudice del merito; -va condannato l'imputato alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate nella misura indicata nel dispositivo, tenendosi conto dell'attività I defensionale svolta, della notula presentata e della tariffa legale. P.Q.M. Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro tremilasettecento/00, oltre accessori di legg