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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08153/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2333/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale accomandatario e legalerappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., sedente in Pistoia, con Avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, in persona del legalerappresentante, sedente in Firenze, con avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente -e nei confronti diDavid e Vania ARCANGELI;- intimati -Avverso la sentenza n. 2093/23 resa dalla Corte d’appello di Firenze,depositata in data 17 ottobre 2023, notificata l’8 novembre 2023,Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2333/2024Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 8153/2026Data pubblicazione 01/04/2026Pierluigi Arcangeli con ricorso al Tribunale di Pistoia, chiedeva che fossesvolto l’accertamento tecnico preventivo dei danni, che asseriva di aversubito a seguito di un allagamento dei vivai di piante, causato dalle fortipiogge cadute nel novembre 1991, defluite dall’area del soprastanteCentro commerciale di [OSCURATO:PERSONA], di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]., poiincorporata da [OSCURATO:PERSONA].A parere dell’attore, la costruzione del Centro commerciale Ipercoop daparte della società convenuta, ultimata nel 1988, aveva alterato lo statodei luoghi, realizzando vaste aree impermeabili che, in caso di pioggia,non consentivano l’assorbimento dell’acqua piovana e ne determinavanol’immissione nel terreno dell’attore, data anche la sua naturale pendenza.Con atto di citazione notificato il 7/10/1998, dopo circa sei anni daldeposito della relazione del consulente tecnico nominato in sede di a.t.p.,[OSCURATO:PERSONA] conveniva quindi in giudizio l’allora [OSCURATO:SOCIETA]., perottenere il risarcimento dei danni subiti non solo dopo l’allagamento delnovembre 1991, ma anche dopo quelli successivi.Con sentenza del 9/12/2008, n. 1102, il Tribunale respingeva la domandarisarcitoria.La Corte d’appello di Firenze, in sede di gravame, rigettava anch’essa ladomanda, accogliendo l’eccezione di prescrizione riformulata con l’appelloincidentale.[OSCURATO:PERSONA], anche qual erede di Pierluigi, proponeva ricorso perCassazione sulla base dell’osservazione per cui la domanda attorea nonera finalizzata al risarcimento di danni persistenti derivanti da un illecitoistantaneo (allagamento del 1991), ma di quelli causati da un illecitopermanente, visto che gli stessi si erano verificati ancora all’epoca dellacitazione in giudizio, come sempre addotto, per cui l’eccezione diprescrizione era stata erroneamente accolta.Numero registro generale 2333/2024Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 8153/2026Data pubblicazione 01/04/2026Questa Corte con l’ordinanza n. 1174/2022 accoglieva i primi due motividel ricorso principale e dichiarava assorbiti gli altri, rilevando che,contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, nell’atto dicitazione in primo grado era stato chiesto il risarcimento dei danniderivanti non da un illecito istantaneo, bensì da un illecito permanente.

Siera fatto riferimento, infatti, non solo a quanto accaduto nel novembre del1991, ma agli eventi periodici, collocabili temporalmente dal 1992 in poi.L’eccezione di prescrizione, dunque, copriva solo “gli allagamenti avvenutinel periodo anteriore al quinquennio antecedente alla notifica dell’atto dicitazione di primo grado, perfezionatasi il 7 ottobre 1998”.Riassunta la causa in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] la domanda di risarcimento dei danni.La Corte fiorentina, osservando preliminarmente che il diritto alrisarcimento per i danni anteriori al 7 ottobre 1993 era prescritto, harespinto la domanda ritenendo che, in base alla c.t.u., gli allagamentierano stati determinati essenzialmente dall’inadeguatezza delle pompeidrovore, mentre l’edificazione del centro commerciale aveva incrementatol’afflusso di acque di un modesto tre/quattro per cento.Così pure veniva esclusa l’incidenza del dislivello del piazzale del centrorispetto ai terreni dei ricorrenti.Quanto, infine, ai danni da inquinamento, dai rilievi effettuati nonrisultavano i superamenti dei limiti previsti dalla normativa e comunquedai valori della zona.Ricorrono quindi la società e l’Arcangeli in cassazione, affidandosi a cinquemotivi, mentre la cooperativa resiste a mezzo di controricorso, e i due altrilitisconsorti, soci accomandanti e coeredi di Pierangelo, sono rimastiintimati nonostante la regolare notifica.Da ultimo entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.Numero registro generale 2333/2024Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 8153/2026Data pubblicazione 01/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione di legge(artt. 324, 384 e 392 c.p.c. anche in relazione agli artt. 2935 e 2947c.c.)”.I ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata si sarebbe fondata su unpresupposto – l’asserita unicità dell’evento di allagamento – che si ponevain aperto contrasto con l’ordinanza n. 1174/2022; e ciò in paleseviolazione degli articoli 324, 384 e 392 cod. proc. civ.In altri termini la Corte territoriale avrebbe basato il rigetto in sede dirinvio sull’assunto che non vi sarebbero stati eventi alluvionali nel periodo1993-2000.1.1.

Il motivo è infondato.All’evidenza esso valorizza il passaggio della sentenza impugnata in cui laCorte territoriale ha ritenuto che rispetto ai fatti del 1993-2000 vi sarebbeun’assoluta assenza di prova in ordine allo stesso verificarsi degliallagamenti, peraltro privi di minime indicazioni in ordine ai relativiperiodi, alle parti coinvolte dagli stessi, all’entità dei danni ed alla lorotipologia.1.2.

Poiché la sentenza d’appello, in base ad un accertamento in fatto, haescluso un nesso fra gli allagamenti e il convogliamento delle acque delcentro commerciale verso i terreni dell’Arcangeli, ogni questione in ordineall’esistenza di ulteriori eventi alluvionali rispetto a quelli del 1991, i cuidiritti risarcitori risultano pacificamente prescritti, è irrilevante.Soprattutto il motivo è imbastito su basi tutt’altro che solide, visto checonfonde apertamente tra il riferimento di questa Corte, nell’ordinanza cheha disposto il rinvio, all’oggetto della domanda in rapporto all’eccezione diprescrizione, con la prova effettiva dei fatti oggetto della stessa, nellaspecie gli allagamenti posteriori al 1993, che certo non erano stati oggettodi accertamento in fatto da parte della Corte regolatrice.Numero registro generale 2333/2024Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 8153/2026Data pubblicazione 01/04/2026La pronuncia suindicata di questa Corte, in altre parole, si è limitata adaffermare che non poteva ritenersi maturata la prescrizione se non inrelazione ai fatti avvenuti nel periodo anteriore al quinquennioantecedente alla notifica dell'atto di citazione di primo grado,perfezionatasi il 7 ottobre 1998.

Quanto agli anni successivi e, quindi, alperiodo dal 1993 al 2000, il giudice di rinvio era chiamato ad esaminare lafondatezza o meno della domanda risarcitoria, senza che alcun vincolopotesse desumersi dalla decisione di questa Corte.Ne consegue che il motivo dimostra anche, in qualche misura, di non avercolto la ratio decidendi della sentenza impugnata e della pronuncia diquesta Corte che ha aperto la strada al giudizio di rinvio.2.

Col secondo mezzo si denuncia “violazione e falsa applicazione di legge(artt. 346 e 394 c.p.c. in relazione agli artt. 2935 e 2947 c.c.). art. 360, n.4, c.p.c. nullità della sentenza o del procedimento.”Con esso i ricorrenti ricordano che questa Corte, accogliendo il primo ed ilsecondo motivo di ricorso, avrebbe cassato la sentenza di appello nellaparte in cui quest’ultima aveva accolto l’eccezione di prescrizione delladomanda risarcitoria sull’erroneo assunto che essa avesse ad oggetto ununico evento riconducibile all’allagamento del 1991, e non anche isuccessivi eventi lesivi.Dunque, proseguono i ricorrenti, compito del giudice del rinvio era quellodi riesaminare l’eccezione di prescrizione alla luce della pluralità di fatti,per cui l’eccezione stessa avrebbe dovuto essere riproposta, e, nonessendolo stata, la controricorrente ne sarebbe decaduta, come eccepitodalla parte ricorrente nel giudizio di rinvio.2.1.

Il motivo non è fondato.La parte aveva a suo tempo proposto l’eccezione di prescrizione, esemmai era la Corte d’appello ad essere incorsa nell’errore censuratodall’ordinanza di rinvio, per aver ritenuto la domanda come inerente alNumero registro generale 2333/2024Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 8153/2026Data pubblicazione 01/04/2026solo evento del 1991, per cui non v’era alcuna necessità di rinnovareun’eccezione tempestivamente proposta.La validità dell’eccezione di prescrizione per gli eventi anteriori alquinquennio, da calcolarsi a ritroso rispetto alla notifica della citazione del1998, è anzi espressamente presa in considerazione dall’ordinanza n.1176/22, che infatti stabilisce in proposito “L'eccezione di prescrizionecopre pertanto soltanto gli allagamenti avvenuti nel periodo anteriore alquinquennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione di primo grado,perfezionatasi il 7 ottobre 1998”.Nessun fraintendimento è dunque addebitabile sul punto alla decisioneimpugnata.

Tanto più che quest’ultima ha esaminato e deciso il meritodella pretesa risarcitoria, senza fermarsi alla prescrizione del diritto.3.

Col terzo mezzo si denuncia “violazione e falsa applicazione di legge(art. 2043 c.c.). art. 360, n. 5, c.p.c. omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio.”I ricorrenti ritengono che il giudice d’appello abbia omesso l’esame dellac.t.u. secondo cui le acque provenienti dal centro commerciale furonoimmesse nella fossa, e per cui inoltre la vicinanza dello stesso ai terreniaveva prodotto un aggravio maggiore di quello del tre o quattro per cento,oltre all’incidenza del diverso piano di campagna su cui il centro è statorealizzato.3.1.

Il motivo è inammissibile.Come riportato nella parte in fatto, la Corte territoriale ha escluso il nessodi derivazione fra i danni patiti dalla parte ricorrente e la realizzazione delcentro commerciale, che dunque non avrebbe aggravato in manierasignificativa il pericolo di allagamenti del terreno dei ricorrenti, dovendosisemmai ricercare la causa nell’inadeguatezza delle pompe idrovore e nellamodifica del canale.Come noto, il profilo disciplinato dall’art. 360, primo comma, n. 5), cod.proc. civ., unico effettivamente sviluppato nel motivo, presuppone che laNumero registro generale 2333/2024Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 8153/2026Data pubblicazione 01/04/2026pronuncia impugnata abbia trascurato la considerazione di un fatto storicodecisivo ed oggetto di discussione fra le parti.Orbene manca nella specie lo stesso presupposto per configurare il profilodi illegittimità della sentenza così come denunciato dalla parte, dalmomento che anche dalla lettura della motivazione emerge chiaramenteche i giudici d’appello ebbero ben presente la consulenza d’ufficio in tuttele sue parti, incluse quelle di cui si tratta.

Ne consegue che la censura sirisolve nel tentativo di sollecitare in questa sede una diversa valutazionedella c.t.u., cioè, in definitiva, un nuovo esame nel merito.4.

Col quarto motivo si deduce “violazione e falsa applicazione di legge(art. 2043 c.c.). art. 360, n. 5, c.p.c. omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio”.Con esso i ricorrenti censurano la sentenza impugnata relativamenteall’altra voce di danno reclamata (quella da inquinamento).Per essi la Corte fiorentina avrebbe travisato i fatti o, meglio, omessol’esame di fatti decisivi, consistenti nelle tracce di inquinamento cherisultano accertate nell’anno 2002, laddove nella decisione si direbbe,esplicitamente, che gli unici fatti di tal tipo erano stati accertati nel 1992in sede di a.t.pInvero, si afferma da parte dei ricorrenti che sia in sede di a.t.p. chedurante gli accertamenti tecnici del 2002 (c.t.u.) era stata rilevata lapresenza di sostanze chimiche nocive, il che rendeva evidentel’insussistenza della prescrizione.4.1.

Il motivo è inammissibile.Ancora una volta non è esatto che la Corte territoriale abbia omesso diconsiderare le risultanze della C.T.U., che invece è stata esaminata, tantoche la stessa riporta quasi letteralmente parti della medesima.

Per il restola censura si riduce ad un altrettanto inammissibile riproposizione divalutazioni in fatto svolte dal giudice del merito.Numero registro generale 2333/2024Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 8153/2026Data pubblicazione 01/04/20265.

Col quinto motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 91c.p.c.”, ritenendosi che la fondatezza del ricorso debba determinare lacondanna alla refusione delle spese di tutti i gradi di giudizio in capo allacontroricorrente.5.1.

Il motivo è inammissibile in quanto si risolve in un “non-motivo”perché si basa sull’assunta fondatezza del ricorso che qui si esamina, cheinvece risulta imperniato su motivi in parte infondati ed in parteaddirittura inammissibili.6.

In definitiva, il ricorso dev’essere respinto, con aggravio di spese incapo ai ricorrenti soccombenti.Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare alcompetente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributounificato, se dovuto.

P.Q.MLa Corte respinge il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000, oltre alrimborso delle spese generali nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a.se dovute, ed oltre ad euro 200,00 per esborsi.Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo, in capo airicorrenti, di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il12 febbraio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2333/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale accomandatario e legalerappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA]   C., sedente in Pistoia, con Avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, in persona del legalerappresentante, sedente in Firenze, con avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente -e nei confronti diDavid e Vania ARCANGELI;- intimati -Avverso la sentenza n. 2093/23 resa dalla Corte d’appello di Firenze,depositata in data 17 ottobre 2023, notificata l’8 novembre 2023,Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2333/2024Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 8153/2026Data pubblicazione 01/04/2026Pierluigi Arcangeli con ricorso al Tribunale di Pistoia, chiedeva che fossesvolto l’accertamento tecnico preventivo dei danni, che asseriva di aversubito a seguito di un allagamento dei vivai di piante, causato dalle fortipiogge cadute nel novembre 1991, defluite dall’area del soprastanteCentro commerciale di [OSCURATO:PERSONA], di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]., poiincorporata da [OSCURATO:PERSONA].A parere dell’attore, la costruzione del Centro commerciale Ipercoop daparte della società convenuta, ultimata nel 1988, aveva alterato lo statodei luoghi, realizzando vaste aree impermeabili che, in caso di pioggia,non consentivano l’assorbimento dell’acqua piovana e ne determinavanol’immissione nel terreno dell’attore, data anche la sua naturale pendenza.Con atto di citazione notificato il 7/10/1998, dopo circa sei anni daldeposito della relazione del consulente tecnico nominato in sede di a.t.p.,[OSCURATO:PERSONA] conveniva quindi in giudizio l’allora [OSCURATO:SOCIETA]., perottenere il risarcimento dei danni subiti non solo dopo l’allagamento delnovembre 1991, ma anche dopo quelli successivi.Con sentenza del 9/12/2008, n. 1102, il Tribunale respingeva la domandarisarcitoria.La Corte d’appello di Firenze, in sede di gravame, rigettava anch’essa ladomanda, accogliendo l’eccezione di prescrizione riformulata con l’appelloincidentale.[OSCURATO:PERSONA], anche qual erede di Pierluigi, proponeva ricorso perCassazione sulla base dell’osservazione per cui la domanda attorea nonera finalizzata al risarcimento di danni persistenti derivanti da un illecitoistantaneo (allagamento del 1991), ma di quelli causati da un illecitopermanente, visto che gli stessi si erano verificati ancora all’epoca dellacitazione in giudizio, come sempre addotto, per cui l’eccezione diprescrizione era stata erroneamente accolta.Numero registro generale 2333/2024Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 8153/2026Data pubblicazione 01/04/2026Questa Corte con l’ordinanza n. 1174/2022 accoglieva i primi due motividel ricorso principale e dichiarava assorbiti gli altri, rilevando che,contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, nell’atto dicitazione in primo grado era stato chiesto il risarcimento dei danniderivanti non da un illecito istantaneo, bensì da un illecito permanente. Siera fatto riferimento, infatti, non solo a quanto accaduto nel novembre del1991, ma agli eventi periodici, collocabili temporalmente dal 1992 in poi.L’eccezione di prescrizione, dunque, copriva solo “gli allagamenti avvenutinel periodo anteriore al quinquennio antecedente alla notifica dell’atto dicitazione di primo grado, perfezionatasi il 7 ottobre 1998”.Riassunta la causa in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] la domanda di risarcimento dei danni.La Corte fiorentina, osservando preliminarmente che il diritto alrisarcimento per i danni anteriori al 7 ottobre 1993 era prescritto, harespinto la domanda ritenendo che, in base alla c.t.u., gli allagamentierano stati determinati essenzialmente dall’inadeguatezza delle pompeidrovore, mentre l’edificazione del centro commerciale aveva incrementatol’afflusso di acque di un modesto tre/quattro per cento.Così pure veniva esclusa l’incidenza del dislivello del piazzale del centrorispetto ai terreni dei ricorrenti.Quanto, infine, ai danni da inquinamento, dai rilievi effettuati nonrisultavano i superamenti dei limiti previsti dalla normativa e comunquedai valori della zona.Ricorrono quindi la società e l’Arcangeli in cassazione, affidandosi a cinquemotivi, mentre la cooperativa resiste a mezzo di controricorso, e i due altrilitisconsorti, soci accomandanti e coeredi di Pierangelo, sono rimastiintimati nonostante la regolare notifica.Da ultimo entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.Numero registro generale 2333/2024Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 8153/2026Data pubblicazione 01/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione di legge(artt. 324, 384 e 392 c.p.c. anche in relazione agli artt. 2935 e 2947c.c.)”.I ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata si sarebbe fondata su unpresupposto – l’asserita unicità dell’evento di allagamento – che si ponevain aperto contrasto con l’ordinanza n. 1174/2022; e ciò in paleseviolazione degli articoli 324, 384 e 392 cod. proc. civ.In altri termini la Corte territoriale avrebbe basato il rigetto in sede dirinvio sull’assunto che non vi sarebbero stati eventi alluvionali nel periodo1993-2000.1.1. Il motivo è infondato.All’evidenza esso valorizza il passaggio della sentenza impugnata in cui laCorte territoriale ha ritenuto che rispetto ai fatti del 1993-2000 vi sarebbeun’assoluta assenza di prova in ordine allo stesso verificarsi degliallagamenti, peraltro privi di minime indicazioni in ordine ai relativiperiodi, alle parti coinvolte dagli stessi, all’entità dei danni ed alla lorotipologia.1.2. Poiché la sentenza d’appello, in base ad un accertamento in fatto, haescluso un nesso fra gli allagamenti e il convogliamento delle acque delcentro commerciale verso i terreni dell’Arcangeli, ogni questione in ordineall’esistenza di ulteriori eventi alluvionali rispetto a quelli del 1991, i cuidiritti risarcitori risultano pacificamente prescritti, è irrilevante.Soprattutto il motivo è imbastito su basi tutt’altro che solide, visto checonfonde apertamente tra il riferimento di questa Corte, nell’ordinanza cheha disposto il rinvio, all’oggetto della domanda in rapporto all’eccezione diprescrizione, con la prova effettiva dei fatti oggetto della stessa, nellaspecie gli allagamenti posteriori al 1993, che certo non erano stati oggettodi accertamento in fatto da parte della Corte regolatrice.Numero registro generale 2333/2024Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 8153/2026Data pubblicazione 01/04/2026La pronuncia suindicata di questa Corte, in altre parole, si è limitata adaffermare che non poteva ritenersi maturata la prescrizione se non inrelazione ai fatti avvenuti nel periodo anteriore al quinquennioantecedente alla notifica dell'atto di citazione di primo grado,perfezionatasi il 7 ottobre 1998. Quanto agli anni successivi e, quindi, alperiodo dal 1993 al 2000, il giudice di rinvio era chiamato ad esaminare lafondatezza o meno della domanda risarcitoria, senza che alcun vincolopotesse desumersi dalla decisione di questa Corte.Ne consegue che il motivo dimostra anche, in qualche misura, di non avercolto la ratio decidendi della sentenza impugnata e della pronuncia diquesta Corte che ha aperto la strada al giudizio di rinvio.2. Col secondo mezzo si denuncia “violazione e falsa applicazione di legge(artt. 346 e 394 c.p.c. in relazione agli artt. 2935 e 2947 c.c.). art. 360, n.4, c.p.c. nullità della sentenza o del procedimento.”Con esso i ricorrenti ricordano che questa Corte, accogliendo il primo ed ilsecondo motivo di ricorso, avrebbe cassato la sentenza di appello nellaparte in cui quest’ultima aveva accolto l’eccezione di prescrizione delladomanda risarcitoria sull’erroneo assunto che essa avesse ad oggetto ununico evento riconducibile all’allagamento del 1991, e non anche isuccessivi eventi lesivi.Dunque, proseguono i ricorrenti, compito del giudice del rinvio era quellodi riesaminare l’eccezione di prescrizione alla luce della pluralità di fatti,per cui l’eccezione stessa avrebbe dovuto essere riproposta, e, nonessendolo stata, la controricorrente ne sarebbe decaduta, come eccepitodalla parte ricorrente nel giudizio di rinvio.2.1. Il motivo non è fondato.La parte aveva a suo tempo proposto l’eccezione di prescrizione, esemmai era la Corte d’appello ad essere incorsa nell’errore censuratodall’ordinanza di rinvio, per aver ritenuto la domanda come inerente alNumero registro generale 2333/2024Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 8153/2026Data pubblicazione 01/04/2026solo evento del 1991, per cui non v’era alcuna necessità di rinnovareun’eccezione tempestivamente proposta.La validità dell’eccezione di prescrizione per gli eventi anteriori alquinquennio, da calcolarsi a ritroso rispetto alla notifica della citazione del1998, è anzi espressamente presa in considerazione dall’ordinanza n.1176/22, che infatti stabilisce in proposito “L'eccezione di prescrizionecopre pertanto soltanto gli allagamenti avvenuti nel periodo anteriore alquinquennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione di primo grado,perfezionatasi il 7 ottobre 1998”.Nessun fraintendimento è dunque addebitabile sul punto alla decisioneimpugnata. Tanto più che quest’ultima ha esaminato e deciso il meritodella pretesa risarcitoria, senza fermarsi alla prescrizione del diritto.3. Col terzo mezzo si denuncia “violazione e falsa applicazione di legge(art. 2043 c.c.). art. 360, n. 5, c.p.c. omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio.”I ricorrenti ritengono che il giudice d’appello abbia omesso l’esame dellac.t.u. secondo cui le acque provenienti dal centro commerciale furonoimmesse nella fossa, e per cui inoltre la vicinanza dello stesso ai terreniaveva prodotto un aggravio maggiore di quello del tre o quattro per cento,oltre all’incidenza del diverso piano di campagna su cui il centro è statorealizzato.3.1. Il motivo è inammissibile.Come riportato nella parte in fatto, la Corte territoriale ha escluso il nessodi derivazione fra i danni patiti dalla parte ricorrente e la realizzazione delcentro commerciale, che dunque non avrebbe aggravato in manierasignificativa il pericolo di allagamenti del terreno dei ricorrenti, dovendosisemmai ricercare la causa nell’inadeguatezza delle pompe idrovore e nellamodifica del canale.Come noto, il profilo disciplinato dall’art. 360, primo comma, n. 5), cod.proc. civ., unico effettivamente sviluppato nel motivo, presuppone che laNumero registro generale 2333/2024Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 8153/2026Data pubblicazione 01/04/2026pronuncia impugnata abbia trascurato la considerazione di un fatto storicodecisivo ed oggetto di discussione fra le parti.Orbene manca nella specie lo stesso presupposto per configurare il profilodi illegittimità della sentenza così come denunciato dalla parte, dalmomento che anche dalla lettura della motivazione emerge chiaramenteche i giudici d’appello ebbero ben presente la consulenza d’ufficio in tuttele sue parti, incluse quelle di cui si tratta. Ne consegue che la censura sirisolve nel tentativo di sollecitare in questa sede una diversa valutazionedella c.t.u., cioè, in definitiva, un nuovo esame nel merito.4. Col quarto motivo si deduce “violazione e falsa applicazione di legge(art. 2043 c.c.). art. 360, n. 5, c.p.c. omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio”.Con esso i ricorrenti censurano la sentenza impugnata relativamenteall’altra voce di danno reclamata (quella da inquinamento).Per essi la Corte fiorentina avrebbe travisato i fatti o, meglio, omessol’esame di fatti decisivi, consistenti nelle tracce di inquinamento cherisultano accertate nell’anno 2002, laddove nella decisione si direbbe,esplicitamente, che gli unici fatti di tal tipo erano stati accertati nel 1992in sede di a.t.pInvero, si afferma da parte dei ricorrenti che sia in sede di a.t.p. chedurante gli accertamenti tecnici del 2002 (c.t.u.) era stata rilevata lapresenza di sostanze chimiche nocive, il che rendeva evidentel’insussistenza della prescrizione.4.1. Il motivo è inammissibile.Ancora una volta non è esatto che la Corte territoriale abbia omesso diconsiderare le risultanze della C.T.U., che invece è stata esaminata, tantoche la stessa riporta quasi letteralmente parti della medesima. Per il restola censura si riduce ad un altrettanto inammissibile riproposizione divalutazioni in fatto svolte dal giudice del merito.Numero registro generale 2333/2024Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 8153/2026Data pubblicazione 01/04/20265. Col quinto motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 91c.p.c.”, ritenendosi che la fondatezza del ricorso debba determinare lacondanna alla refusione delle spese di tutti i gradi di giudizio in capo allacontroricorrente.5.1. Il motivo è inammissibile in quanto si risolve in un “non-motivo”perché si basa sull’assunta fondatezza del ricorso che qui si esamina, cheinvece risulta imperniato su motivi in parte infondati ed in parteaddirittura inammissibili.6. In definitiva, il ricorso dev’essere respinto, con aggravio di spese incapo ai ricorrenti soccombenti.Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare alcompetente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributounificato, se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000, oltre alrimborso delle spese generali nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a.se dovute, ed oltre ad euro 200,00 per esborsi.Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo, in capo airicorrenti, di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il12 febbraio 2026.Il Presidente
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