CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2021
Cassazione n. 45993/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: COULIBALY Bakary, n. Senegal il 16/9/1986, avverso la ordinanza del 5/5/2021 della Corte di Appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità della proposta impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 5 maggio 2021 (dep. 11 maggio e comunicata al difensore il 12 maggio 2021), la Corte di appello di Bologna -in funzione di giudice di appello della sentenza emessa, all'esito del giudizio direttissimo celebrato nelle forme del rito abbreviato, dal giudice monocratico dello stesso circondario in data 27 novembre 2020, con motivazione tempestivamente depositata nel termine di trenta giorni riservato con il dispositivo letto in udienza- rigettava l'impugnazione (contenente preliminare istanza di restituzione nel termine ex art. 175, comma 1, cod. proc. pen.) proposta avverso detta sentenza in data 20 marzo 2021, giacché proposta (dal nuovo difensore di fiducia nominato) oltre il termine di quarantacinque giorni previsto a pena di inammissibilità dall'art. 585, comma 1, lett. c, del codice di rito, in caso di sentenza depositata entro il termine lungo indicato nel dispositivo letto in udienza, ai sensi del comma 3 dell'art. 544 cod. proc. pen.. 1.1 Avverso tale ordinanza ricorre per Cassazione l'imputato, deducendo, a ministero del difensore all'uopo nominato, le violazioni della legge processuale e sostanziale di seguito enunciate, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari alla motivazione: 1.2 violazione della legge processuale (art. 175, cod. proc. pen.), per avere la Corte di merito stimato intempestiva la impugnazione della sentenza di primo grado, nonostante il ritardo nella conoscenza del provvedimento da impugnare fosse dovuto ad evidente (fortuito o forza maggiore costituita dalla impossibilità per il difensore successivamente nominato di accedere ai servizi di cancelleria e conoscere l'atto impugnabile, in uno al fascicolo contenente gli atti sui quali la decisione si fonda. Sostiene in particolare il difensore che: 1.2.1. Il ritardo nel proporre impugnazione è stato determinato dagli ostacoli burocratici connessi alla normativa emergenziale (primaria e secondaria) vigente, che ha notevolmente limitato le facoltà di accesso diretto dell'utenza professionale presso gli uffici di cancelleria. Il processo di primo grado fu infatti celebrato, con l'assistenza del difensore ritualmente nominato di ufficio, con rito direttissimo convertito in giudizio abbreviato, il 27 novembre 2020 (imputato in vinculis presente); il giudice depositò la motivazione della sentenza entro il termine di trenta giorni riservato, dal quale decorrevano pertanto i 45 giorni per la proposizione della impugnazione; ultimo giorno utile era 1'11 febbraio 2021 (il 10 cadeva di domenica); in quella stessa data dell'Il febbraio 2021 il difensore ebbe a ricevere presso il proprio indirizzo di posta elettronica la copia della sentenza depositata, ma solo 1'11 marzo successivo il difensore di fiducia nominato poteva accedere in cancelleria per visionare il fascicolo ed estrarre copia degli atti rilevanti. Donde la illegittima compromissione della autonoma facoltà di impugnazione riconosciuta dalla legge processuale al difensore di fiducia dell'imputato detenuto. n / 2. In data 20 settembre 2021, il Procuratore generale presso questa Corte chiedeva dichiararsi la inammissibilità del ricorso proposto per motivi manifestamente infondati e comunque non consentiti dalla legge processuale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, giacché manifestamente infondato; la inammissibilità della originaria impugnazione, può essere rilevata in ogni stato e grado, ai sensi dell'art., 591, comma 4, cod. proc. pen. 1.1. Il giudice della impugnazione, nel legittimo esercizio del potere di verifica (art. 601, comma 1, cod. proc. pen.) del rispetto della previsione normativa di cui all'art. 591 cod. proc. pen., ha riconosciuto la evidente intempestività dell'appello, per difetto della ricorrenza delle condizioni legittimanti la richiesta remissione in termini (art. 175, comma 1, cod. proc. pen.) determinata da fortuito o forza maggiore, ha quindi rigettato l'istanza. 1.2. L'imputato, arrestato nella flagranza del reato e presentato innanzi al giudice monocratico competente per la convalida dell'arresto e la celebrazione del giudizio direttissimo, ha chiesto, con l'assistenza efficace e concreta del difensore nominato di ufficio, la celebrazione con le forme del giudizio abbreviato. 1.3. Convertito il rito e celebrato il giudizio a prova contratta, l'imputato era condannato alla pena ritenuta di giustizia in data 27 novembre 2020. 1.4. Depositata la motivazione nel termine riservato di trenta giorni, nel quarantacinquesimo giorno dalla scadenza del detto termine (11 febbraio 2021) nessuna impugnazione veniva proposta; si disponeva pertanto l'esecuzione della sentenza, divenuta definitiva per mancata impugnazione. 1.5. La sentenza veniva tuttavia comunicata al difensore di fiducia, nelle more nominato solo in riferimento al procedimento di esecuzione, tramite p.e.c. 1'11 febbraio 2021, nella stessa data in cui spiravano i termini per la impugnazione. Solo il 25 febbraio interveniva nomina fiduciaria, in relazione a quel processo celebrato il 27 novembre 2020, per l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 1.6. La dedotta vis maior trarrebbe sostanza, ad avviso del ricorrente, dalla denunciata difficoltà, per il difensore di fiducia, nominato in allora solo in relazione al procedimento di esecuzione, di accesso agli atti del fascicolo, conosciuti solo 1'11 marzo successivo, donde la tempestività della istanza di remissione in termini, depositata, in uno al gravame, il 20 marzo 2021. 2. Orbene, ritiene il Collegio che, scontata la intempestività del gravame proposto solo il 20 marzo 2021 (termine ultimo spirato 1'11 febbraio precedente), deve ritenersi del pari intempestiva anche l'istanza di remissione in termini proposta, ai sensi del comnna 1 dell'art. 175 del codice di rito, ben oltre lo spirare del termine di dieci giorni decorrente dalla data in cui è cessato il fatto impeditivo (caso fortuito o forza maggiore). E' lo stesso ricorrente che, con i motivi proposti a sostegno della istanza con la quale era chiesta la remissione in termini per proporre appello, deduce e dimostra (allegati anche al ricorso) di aver ottenuto copia della sentenza di primo grado (solo) 1'11 febbraio 2021. E' in quella data che pertanto il nuovo difensore ha piena contezza della esistenza del titolo impugnabile (ignoto solo a lui, fino a quel momento) ed è pertanto da quella data che devono decorrere i termini per la richiesta di essere rimesso in termini per l'impugnazione, il che è invece avvenuto solo il successivo 20 marzo 2021. 2.1. In ogni caso, cong__ate la Corte di merito, pur ritenendo tempestiva la richiesta di remissione in termini, correttamente la rigettava per difetto dei presupposti. L'imputato era infatti presente (in vinculis) alla lettura del dispositivo. Presente era altresì il difensore nominato di ufficio, con la cui assistenza il giudizio era stato definito con il rito abbreviato. Con ciò esercitando pertanto una precisa scelta processuale alla presenza, tutt'altro che inerte, del difensore. Conosciuta era pertanto la data entro cui la motivazione doveva esser depositata; conosciuta per l'effetto anche la data ultima per proporre valida impugnazione. Nessun avviso di deposito era dunque dovuto, né al difensore, tantomeno all'imputato (così Sez. 4, n. 55106, del 18/10/2017, Rv. 271660: la Suprema Corte ha escluso la possibilità di restituzione in termini per proporre impugnazione, non ravvisando caso fortuito o forza maggiore nell'omesso controllo del deposito della sentenza da parte del difensore, e nella conseguente mancata verifica del decorso del termine per impugnare). Né può ritenersi che il difensore di fiducia, nominato in relazione a quel procedimento quando i termini per l'impugnazione erano già spirati, goda di un autonomo "nuovo" termine di impugnazione, diverso da quello già spirato per l'imputato ed il difensore che lo assisteva nel giudizio. E pacifico, infatti, in giurisprudenza che sull'imputato incombe un (sia pur generico) onere informativo circa lo stato del procedimento in corso: con la conseguenza che l'intempestivo intervento del fiduciario, determinato dalla negligenza del nominante, non può costituire causa di invalidità degli atti processuali (in questo senso, Sez. 6, n. 28788 del 01/10/2020, Rv. 279628; Sez. 6, n. 1589 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 280340), né può costituire fortuito deducibile ai fini della remissione in termini per proporre impugnazione. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2021.