CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 19106/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12261/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. – RICORRENTI– contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., GUIDARIO S.R.L., G.C. IMMOBILIARE S.R.L., in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 36. – CONTRORICORRENTI– e D’[OSCURATO:PERSONA] E C. S.N.C., in persona del legale rappresentante p.t.. -INTIMATA- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12261/2017 Numero sezionale 1114/2022 Numero di raccolta generale 19106/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 429/2017, depositata in data 28.2.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.12.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comproprietari dell'immobile di via Matteotti nn. 51, 53 e 55 di Viareggio, hanno adito il tribunale di Lucca, esponendo che la Rivia s.r.l., titolare dell’immobile confinante, aveva realizzato una sopraelevazione in aderenza all’edificio degli attori, in violazione delle norme sulle distanze, causando la chiusura di due finestre presenti sulla facciata. Hanno chiesto di accertare l’illegittimità dell’opera e di disporre la rimessione in pristino, con risarcimento del danno e vittoria di spese di lite. Si è costituita la convenuta, resistendo alla domanda. In corso di causa è deceduta [OSCURATO:PERSONA] e il giudizio è stato coltivato da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. Disposta la riunione del processo a quello separatamente proposto dalle convenute nei confronti della D’[OSCURATO:PERSONA] & C s.n.c., impresa appaltatrice, volto ad ottenere il risarcimento dei danni provocati dai lavori di realizzazione della sopraelevazione, all’esito il tribunale ha ritenuto che le aperture presenti sull’edificio degli attori costituissero delle vedute e ha disposto l’arretramento della costruzione della convenuta fino al rispetto di mt. 10, condannando la sola D’[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. al risarcimento del danno, liquidato in € 20.994,00. Su appello della Farabola s.r.l., della Guidario s.r.l. e della G.C. Immobiliare di [OSCURATO:PERSONA] & C. s.n.c., acquirenti dell’immobile della Società convenuta, la Corte distrettuale di F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12261/2017 Numero sezionale 1114/2022 Numero di raccolta generale 19106/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 Firenze, dopo aver disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Rivia s.r.l., nel frattempo cancellata dal registro delle imprese, cui erano subentrati i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha riformato integralmente la decisione, rilevando che le aperture presenti sulla facciata dell’edificio avevano una dimensione di cm. 60 x 90 ed un’altezza da terra di 55 cm. e non consentivano un comodo affaccio, data la presenza di grata di cm. 20 x 22, costituendo non già delle vedute, ma delle semplici luci, con conseguente inapplicabilità della distanza prescritta dal D.M. 1444/1969, pari a dieci metri tra pareti finestrate. Inoltre, secondo la pronuncia, l’art. 45 delle norme locali consentiva di costruire in aderenza anche in presenza di pareti non finestrate. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in tre motivi, cui le parti indicate in epigrafe resistono con controricorso. Con ordinanza interlocutoria del 13.12.2021 è stata ordinata la notifica del ricorso alla D’Agliano s.n.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 116, 132 n. 4 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.. La Corte distrettuale avrebbe immotivatamente disatteso le conclusioni della c.t.u. che aveva stabilito che le aperture sulla parete costituivano delle vedute, né avrebbe chiarito perché l’esistenza di una grata di dimensioni pari a cm. 22x20 non consentisse di prospicere sul fondo alieno. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 900, 901, 904, 907 c.c., 9 D.M. 1444/1968, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.3 c.c., sostenendo che, al contrario di quanto ritenuto dal giudice 3 di 6 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12261/2017 Numero sezionale 1114/2022 Numero di raccolta generale 19106/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 distrettuale, le previsioni del D.M. 1444/1968 si applicano anche in caso di presenza di edifici muniti di aperture lucifere, dovendo la convenuta osservare la distanza di dieci metri dell’edificio delle ricorrenti. Il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 45 del regolamento edilizio del Comune di Viareggio, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.. Si richiama in proposito la previsione dello strumento urbanistico locale, vigente ratione temporis, nella parte in cui prevedeva che “in caso di nuova edificazione, rialzamento e demolizione e ricostruzione, riguardanti tipologie urbane a schiera e isolati, possono essere realizzati in aderenza a pareti cieche di edifici esistenti, sostenendo che la Corte di merito, pur avendo fatto menzione della norma, non avrebbe distinto tra pareti non finestrate e finestre cieche. 2. Il ricorso è inammissibile. Con ordinanza interlocutoria del 13.12.2021 è stata ordinata la notifica del ricorso alla D’Agliano e c. s.n.c., già parte del processo di appello. La notifica, effettuata ai sensi della l. 53/1994 a mezzo del servizio postale, non è andata a buon fine poiché la società è risultata irreperibile presso la sede risultante dalla visura camerale. All’attestazione di irreperibilità della destinataria e di inesistenza della sede sociale nel luogo di consegna, non ha fatto seguito alcuna ulteriore attività di notifica (ad eccezione del mero deposito dell’atto presso l’ufficio ai fini di una sua eventuale restituzione ex art. 9 L. 890/1982), né i ricorrenti hanno dato ulteriore impulso al procedimento notificatorio. È mancata la fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12261/2017 Numero sezionale 1114/2022 Numero di raccolta generale 19106/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), posto che l'atto è destinato ad essere puramente e semplicemente restituito al mittente, così da doversi reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa e quindi inesistente (Cass. s.u. 14916/2016). Va inoltre ribadito che, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (Cass. s.u. 17352/2009; Cass. 586/2010; Cass. 6846/2010; Cass.26518/2011; Cass. 18074/2012; Cass. 24641/2014; Cass.16493/2018 ed altre). In mancanza di riattivazione del procedimento, l’ordine di notifica deve considerarsi ineseguito, con conseguente inammissibilità del ricorso e con regolazione delle spese processuali in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12261/2017 Numero sezionale 1114/2022 Numero di raccolta generale 19106/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, pari ad € 200,00 per esborsi e a complessivi € 4100,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese processuali, in misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, in data 19.5.2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M