CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36468/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui risultava condannato in forza delle seguenti sentenze divenute irrevocabili: I) sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania il 16 gennaio 2001, n. 34; II) sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 27 settembre 2000, n. 6752; III) sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 28 ottobre 2002, n. 5134. 2. Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 22 ottobre 2020, riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le richiamate sentenze e rideterminava la pena complessiva in un anno e sei mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa. 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge, e in particolare degli artt. 671 e 597, comma 3, cod. proc. pen., in relazione al divieto di reformatio in peius. Il ricorrente sostiene che la pena sia stata determinata in misura superiore a quella che risultava irrogata con le sentenze di cognizione, sia in ordine alla pena individuata come pena base perché applicata per il reato più grave, giudicato con la suddetta sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania il 16 gennaio 2001, n. 34; sia in ordine al reato giudicato con la menzionata sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 28 ottobre 2002, n. 5134. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato sotto tutti i profili. 1.1. In ordine alla censura relativa alla individuazione e determinazione della pena per il reato più grave, dall'esame dell'ordinanza emerge con chiarezza che il giudice dell'esecuzione, sebbene in un segmento dell'esposizione del computo abbia indicato tale pena in un anno di reclusione ed euro 232,41 di multa, ha poi praticato anche per essa, nel segmento finale del computo riportato nell'ordinanza, la riduzione di un terzo per la scelta del rito speciale avvenuta nella fase di cognizione. La pena per tale reato, quindi, non è stata rideterminata, nell'ordinanza ora in esame, in misura superiore rispetto a quella stabilita con provvedimento definitivo emesso precedentemente e non si ravvisa alcuna violazione del divieto di reformatio in peius. 1.2. In ordine alla censura relativa alla determinazione, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'aumento di pena per il reato giudicato con la sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 28 ottobre 2002, n. 5134, deve notarsi che il giudice dell'esecuzione non ha violato il divieto di reformatio in peius, ma è incorso, nell'indicazione dei reati ai quali gli aumenti di pena sono riferiti, in un semplice errore materiale, facilmente individuabile e superabile in base alla logica e alla normativa. E naturale, infatti, che il giudice dell'esecuzione, nel trattare gli aumenti di pena per i reati satellite, abbia inteso esporli - nonostante alcune diverse indicazioni frutto di errore materiale, come anticipato - in un ordine che, oltre ad essere ripetitivo di quello dell'elencazione contenuta nella parte narrativa, risulta ispirato al criterio stabilito dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., in base al quale, per l'applicazione della disciplina del concorso formale e della continuazione da parte del giudice dell'esecuzione, si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave. Ciò posto, è agevole ritenere che l'aumento di pena di nove mesi di reclusione ed euro 117,59 di multa, stabilito dal giudice dell'esecuzione prima del computo della diminuente della scelta del rito e poi diminuito insieme agli altri nella misura di legge nel segmento conclusivo dell'ordinanza, è in realtà riferibile al reato giudicato con la sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 27 settembre 2000, n. 6752, con la quale era stata applicata in fase di cognizione la pena più grave fra quelle applicate per i due reati, cioè la pena di un anno di reclusione e lire 200.000 di multa, non al reato giudicato con la sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 28 ottobre 2002, n. 5134, con la quale era stata applicata in fase di cognizione la pena meno grave di cinque mesi di reclusione e lire 200.000 di multa. Ciò posto, è evidente che sono riconducibili a involontaria inversione nell'esposizione, da parte del giudice dell'esecuzione, le indicazioni in virtù delle quali, ad una superficiale lettura, il primo di detti aumenti sembra riferibile al reato giudicato con la sentenza che nella parte narrativa della stessa ordinanza è riportato con il n. "3" e l'altro aumento sembra riferibile al reato giudicato con la sentenza che nella parte narrativa della stessa ordinanza è riportato con il n. "2". In realtà, il primo aumento, in base a una lettura logicamente orientata e allineata al dato normativo, è chiaramente riferibile al reato giudicato con la sentenza riportata in narrativa al n. "2", il secondo aumento al reato giudicato con la sentenza indicata in narrativa al n. "3". Così risolti i dubbi connessi agli errori materiali contenuti nell'ordinanza circa le indicazioni dei reati cui gli aumenti di pena sono effettivamente riferibili, emerge con chiarezza che il giudice dell'esecuzione non ha violato il divieto di reformatio in peius nel determinare l'aumento della pena per il reato giudicato con la sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 28 ottobre 2002, n. 5134, perché lo ha quantificato in una misura che, dopo il computo regolarmente ivi operato della diminuente per la scelta del rito, è inferiore alla pena che era stata applicata in fase di cognizione. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza della ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d