CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 09471/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso si articola in tre motivi (di cui gli ultimi due particolarmente stringati) formulati in termini non consentiti in questa sede, poiché tesi a contestare presunti vizi motivazionali, con mere doglianze in punto di fatto su rilievi già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con congrua e logica motivazione (cfr. pp. 6-8, sull’attendibilità delle fonti orali e sulla ricostruzione delle vicende oggetto di imputazione); che, a tal proposito, deve sottolinearsi come il ricorso che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve effettivamente rivolgere le censure nei confronti della tenuta logica della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, riservata al giudice di merito ed estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione, alla quale è preclusa una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (cfr. da, ultimo, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]