CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29336/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la responsabilità del Milazzo per il delitto di furto aggravato; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente si affida a cinque motivi con i quali lamenta l'insussistenza della circostanza aggravante della destinazione dell'energia elettrica sottratta a pubblico servizio, vizio di motivazione rispetto agli elementi di prova a carico, violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'elemento soggettivo del reato, vizio di motivazione rispetto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e, infine, violazione dell'art. 533 cod. proc. pen.;z Rilevato, in via preliminare, che nell'originario capo di imputazione non era stata contestata la circostanza aggravante della destinazione del bene a un pubblico servizio, la cui sussistenza, dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, avrebbe potuto rendere il delitto, per il quale non è stata presentata querela, procedibile d'ufficio e che la circostanza aggravante è stata oggetto di successiva contestazione suppletiva da parte del Pubblico Ministero; [OSCURATO:PERSONA] che, come risulta dalla relativa l'informazione provvisoria, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza in data 26 marzo 2026, hanno affermato il principio per il quale, in tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 senza che sia stata proposta querela, il giudice rileva immediatamente la mancanza di querela ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che, dunque, il delitto per cui è processo è procedibile a querela di parte e che la querela non è stata presentata; [OSCURATO:PERSONA], dunque, che l'azione penale non doveva essere proseguita per difetto di querela. P.Q.M. Dichiara non doversi proced P.Q.M