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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 29384/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 11341-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, 23S4 elpiFivAlmènte demiciliato in 50MA, ViA [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controri corrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1253/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 26/10/2015 R.G.N. 2028/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Adunanza camerale del 9 giugno 2022 - Pres.

Berrino, rei.

Buffa - numero 15 - Greco contro [OSCURATO:PERSONA] +1 Con sentenza del 26.10.15, la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la sentenza del 2013 del tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda del lavoratore in epigrafe volta 4, dichiarare la non computabilità dei contributi per servizio militare ai fini del trattamento erogato dal fondo INPS e condannare l'Inps ad erogare l'assegno straordinario per tali mesi.

In particolare, la corte territoriale ha rilevato che il rapporto lavorativo era cessato e che una conciliazione giudiziale aveva fatto riferimento al detto periodo relativo al servizio militare, attribuendone rilevanza; la corte territoriale ha quindi escluso l'efficacia di giudicato di altra sentenza (che aveva superato l'eccezione di estinzione del giudizio per l'intervenuta conciliazione, in giudizio relativo al ricalcolo dei contributi sulla scorta di diverso e più elevata retribuzione, corrisposta in epoca successiva all'accordo), ritenendo che il relativo oggetto riguardava questione diversa da quella in gioco nel presente giudizio.

Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per tre motivi, cui resistono con controricorsi le controparti.

Con il primo motivo si deduce .violazione dell' articolo 2113 c.c. e del decreto ministeriale 158 del 2001, per avere la corte territoriale trascurato che il diritto oggetto della transazione non era entrato ancora nel patrimonio del lavoratore e dunque non era disponibile.

Il motivo è inammissibile non essendo trascritto l'accordo, mancanza che impedisce a questa Corte di valutare la doglianza del ricorrente.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 2113 e 2115 c.c., nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la stessa trascurato che l'accordo transattivo non riguarda il rapporto di lavoro, ma una questione contributiva e previdenziale successiva al rapporto.

Il motivo è inammissibile -quanto al lamentato vizio di motivazione- non essendo dedotto un fatto e - quanto alla violazione di legge- non essendo trascritto l'accordo della conciliazione invocato (che peraltro riguarderebbe solo il datore ed il calcolo delle sola contribuzione figurativa, e non anche i diritti futuri previdenziali verso l'Istituto).

Con il terzo motivo si deduce violazione dell' articolo 2909 c.c., per avere trascurato il giudicato formatosi che aveva un incidenza sul giudizio.

Il motivo è inammissibile non essendo stata trascritta la sentenza dell'altro giudizio, invocata quale giudicato esterno, la cui rilevanza è stata peraltro motivatamente esclusa dalla corte territoriale, sia in relazione al contenuto della decisione (non estinzione del giudizio relativo) che all'oggetto del giudizio (diversa questione previdenziale).

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore di ciascun contro—ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3000 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 11341-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, 23S4 elpiFivAlmènte demiciliato in 50MA, ViA [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controri corrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1253/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 26/10/2015 R.G.N. 2028/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 9 giugno 2022 - Pres. Berrino, rei. Buffa - numero 15 - Greco contro [OSCURATO:PERSONA] +1 Con sentenza del 26.10.15, la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la sentenza del 2013 del tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda del lavoratore in epigrafe volta 4, dichiarare la non computabilità dei contributi per servizio militare ai fini del trattamento erogato dal fondo INPS e condannare l'Inps ad erogare l'assegno straordinario per tali mesi. In particolare, la corte territoriale ha rilevato che il rapporto lavorativo era cessato e che una conciliazione giudiziale aveva fatto riferimento al detto periodo relativo al servizio militare, attribuendone rilevanza; la corte territoriale ha quindi escluso l'efficacia di giudicato di altra sentenza (che aveva superato l'eccezione di estinzione del giudizio per l'intervenuta conciliazione, in giudizio relativo al ricalcolo dei contributi sulla scorta di diverso e più elevata retribuzione, corrisposta in epoca successiva all'accordo), ritenendo che il relativo oggetto riguardava questione diversa da quella in gioco nel presente giudizio. Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per tre motivi, cui resistono con controricorsi le controparti. Con il primo motivo si deduce .violazione dell' articolo 2113 c.c. e del decreto ministeriale 158 del 2001, per avere la corte territoriale trascurato che il diritto oggetto della transazione non era entrato ancora nel patrimonio del lavoratore e dunque non era disponibile. Il motivo è inammissibile non essendo trascritto l'accordo, mancanza che impedisce a questa Corte di valutare la doglianza del ricorrente. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 2113 e 2115 c.c., nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la stessa trascurato che l'accordo transattivo non riguarda il rapporto di lavoro, ma una questione contributiva e previdenziale successiva al rapporto. Il motivo è inammissibile -quanto al lamentato vizio di motivazione- non essendo dedotto un fatto e - quanto alla violazione di legge- non essendo trascritto l'accordo della conciliazione invocato (che peraltro riguarderebbe solo il datore ed il calcolo delle sola contribuzione figurativa, e non anche i diritti futuri previdenziali verso l'Istituto). Con il terzo motivo si deduce violazione dell' articolo 2909 c.c., per avere trascurato il giudicato formatosi che aveva un incidenza sul giudizio. Il motivo è inammissibile non essendo stata trascritta la sentenza dell'altro giudizio, invocata quale giudicato esterno, la cui rilevanza è stata peraltro motivatamente esclusa dalla corte territoriale, sia in relazione al contenuto della decisione (non estinzione del giudizio relativo) che all'oggetto del giudizio (diversa questione previdenziale). Spese secondo soccombenza. Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore di ciascun contro—ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3000 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1
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