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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16168/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Napoli di condanna alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento del danno, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto dagli articoli 624 e 625 n.4 del codice penale ( furto con destrezza di un telefono cellulare).

Fatto compiuto il 20 Ottobre 2011, Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi di censura. 1.Con il primo motivo lamenta l'illogicità della motivazione in ordine alla individuazione dell'imputato quale autore della condotta penalmente rilevante a causa del lungo tempo trascorso - quasi tre anni - tra la perpetrazione del delitto ed il riconoscimento da parte della persona offesa. 2.Con il secondo motivo lamenta l'inosservanza/erronea applicazione di legge in relazione all'aggravante della destrezza di cui all'articolo 625 n. 4 del codice penale, poiché - diversamente da quanto opinato dai Giudici del merito - l'attuale ricorrente si era limitato a cogliere l'occasione favorevole dell'allontanamento del commesso per cercare il casco, per sottrarre il telefono lasciato da questi incustodito.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo. 1.Dalle concordi sentenze di merito emerge che l'odierno imputato - accusato del furto di un telefono cellulare sottratto ad un addetto alle vendite di un negozio, che si era allontanato dal bancone ove l'oggetto era in ricarica - era stato individuato dalla persona offesa prima mediante identikit e in seguito mediante riconoscimento fotografico, risultando la descrizione delle caratteristiche fisiche di Secce assolutamente conformi alla successiva ricognizione.

2. Tanto puntualizzato "in fatto" si osserva che il primo motivo è inammissibile.

Il ricorrente, infatti, lamenta un vizio - l'illogicità della motivazione in ordine all'individuazione del responsabile del reato - non proponibile in questa sede, poiché nessuna illogicità, tantomeno manifesta, si ravvisa nella motivazione oggetto di censura.

Infatti, la Corte territoriale ha posto in luce come la persona offesa avesse fornito una descrizione dei tratti somatici dell'autore del furto corrispondente a quella dell'imputato e ciò prima ancorai di procedere all'individuazione fotografica effettuata positivamente ed analogo riconoscimento era stato effettuato anche da altri denuncianti episodi di furto.

A fronte di una motivazione in nulla illogica, la difesa, anche con il ricorso ora al vaglio, ripropone la tesi della lontananza del tempo del furto rispetto al momento del riconoscimento, incorrendo in tal modo nel difetto di specificità intrinseca in relazione alla struttura stessa dell'impugnazione.

Infatti, deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441). 3.11 secondo motivo di ricorso è fondato.

Dalla sentenza impugnata non si ricava in alcun modo che l'autore del furto abbia adoperato particolare avvedutezza prima facendo allontanare intenzionalmente la persona offesa dal luogo ove era in ricarica il telefono, oppure in seguito nel momento dell'impossessamento, che avvenne in assenza del proprietario del telefono sottratto; questi, secondo la Corte territoriale, si era allontanato per la necessità di cercare l'oggetto richiesto dal cliente autore del furto e, per sua distrazione, aveva lasciato il telefono incustodito.

Alla evidente carenza giustificativa neppure si sopperisce attraverso la lettura della pronunzia di primo grado, che è altrettanto silente sulla necessaria motivazione circa la presenza dei presupposti dell'aggravante in parola.

I Giudici del merito, pertanto, hanno reso una motivazione che non tiene conto del principio affermato dal massimo consesso di questa Corte regolatrice e seguito dalle Sezioni semplici, secondo il quale nella fattispecie di furto la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo, invece, sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo. (Sez.

U, Sentenza n. 34090 del 27/04/2017 Ud. (dep. 12/07/2017 ) Rv. 270088. 3.1 L'eliminazione dell'unica aggravante rende il reato di furto semplice perseguibile a querela di parte, che dalla doverosa consultazione del fascicolo a disposizione del Collegio non risulta sporta, essendo presente negli atti solo il verbale di denunzia orale a firma della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che non ha manifestato la volontà di procedere nei confronti dell'autore del furto.

Pertanto, una volta esclusa la contestata aggravante, occorre pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio poiché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela.

L'improcedibilità per mancanza di querela rende necessaria la revoca delle statuizioni civili, non sussistendo i presupposti in presenza dei quali l'art. 578 cod. proc. pen. consente al giudice dell'impugnazione di decidere sugli effetti civili anche nel caso in cui dichiari l'estinzione del reato.(Sez. 2, Sentenza n. 51800 del 24/09/2013 Ud. (dep. 30/12/2013 ) Rv. 258062 - 01 PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché, esclusa la contestata aggravante, l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela.

Revoca le statuizioni civili.

Deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Napoli di condanna alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento del danno, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto dagli articoli 624 e 625 n.4 del codice penale ( furto con destrezza di un telefono cellulare). Fatto compiuto il 20 Ottobre 2011, Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi di censura. 1.Con il primo motivo lamenta l'illogicità della motivazione in ordine alla individuazione dell'imputato quale autore della condotta penalmente rilevante a causa del lungo tempo trascorso - quasi tre anni - tra la perpetrazione del delitto ed il riconoscimento da parte della persona offesa. 2.Con il secondo motivo lamenta l'inosservanza/erronea applicazione di legge in relazione all'aggravante della destrezza di cui all'articolo 625 n. 4 del codice penale, poiché - diversamente da quanto opinato dai Giudici del merito - l'attuale ricorrente si era limitato a cogliere l'occasione favorevole dell'allontanamento del commesso per cercare il casco, per sottrarre il telefono lasciato da questi incustodito. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo. 1.Dalle concordi sentenze di merito emerge che l'odierno imputato - accusato del furto di un telefono cellulare sottratto ad un addetto alle vendite di un negozio, che si era allontanato dal bancone ove l'oggetto era in ricarica - era stato individuato dalla persona offesa prima mediante identikit e in seguito mediante riconoscimento fotografico, risultando la descrizione delle caratteristiche fisiche di Secce assolutamente conformi alla successiva ricognizione. 2. Tanto puntualizzato "in fatto" si osserva che il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente, infatti, lamenta un vizio - l'illogicità della motivazione in ordine all'individuazione del responsabile del reato - non proponibile in questa sede, poiché nessuna illogicità, tantomeno manifesta, si ravvisa nella motivazione oggetto di censura. Infatti, la Corte territoriale ha posto in luce come la persona offesa avesse fornito una descrizione dei tratti somatici dell'autore del furto corrispondente a quella dell'imputato e ciò prima ancorai di procedere all'individuazione fotografica effettuata positivamente ed analogo riconoscimento era stato effettuato anche da altri denuncianti episodi di furto. A fronte di una motivazione in nulla illogica, la difesa, anche con il ricorso ora al vaglio, ripropone la tesi della lontananza del tempo del furto rispetto al momento del riconoscimento, incorrendo in tal modo nel difetto di specificità intrinseca in relazione alla struttura stessa dell'impugnazione. Infatti, deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441). 3.11 secondo motivo di ricorso è fondato. Dalla sentenza impugnata non si ricava in alcun modo che l'autore del furto abbia adoperato particolare avvedutezza prima facendo allontanare intenzionalmente la persona offesa dal luogo ove era in ricarica il telefono, oppure in seguito nel momento dell'impossessamento, che avvenne in assenza del proprietario del telefono sottratto; questi, secondo la Corte territoriale, si era allontanato per la necessità di cercare l'oggetto richiesto dal cliente autore del furto e, per sua distrazione, aveva lasciato il telefono incustodito. Alla evidente carenza giustificativa neppure si sopperisce attraverso la lettura della pronunzia di primo grado, che è altrettanto silente sulla necessaria motivazione circa la presenza dei presupposti dell'aggravante in parola. I Giudici del merito, pertanto, hanno reso una motivazione che non tiene conto del principio affermato dal massimo consesso di questa Corte regolatrice e seguito dalle Sezioni semplici, secondo il quale nella fattispecie di furto la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo, invece, sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo. (Sez. U, Sentenza n. 34090 del 27/04/2017 Ud. (dep. 12/07/2017 ) Rv. 270088. 3.1 L'eliminazione dell'unica aggravante rende il reato di furto semplice perseguibile a querela di parte, che dalla doverosa consultazione del fascicolo a disposizione del Collegio non risulta sporta, essendo presente negli atti solo il verbale di denunzia orale a firma della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che non ha manifestato la volontà di procedere nei confronti dell'autore del furto. Pertanto, una volta esclusa la contestata aggravante, occorre pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio poiché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela. L'improcedibilità per mancanza di querela rende necessaria la revoca delle statuizioni civili, non sussistendo i presupposti in presenza dei quali l'art. 578 cod. proc. pen. consente al giudice dell'impugnazione di decidere sugli effetti civili anche nel caso in cui dichiari l'estinzione del reato.(Sez. 2, Sentenza n. 51800 del 24/09/2013 Ud. (dep. 30/12/2013 ) Rv. 258062 - 01 PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché, esclusa la contestata aggravante, l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela. Revoca le statuizioni civili. Deci
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