CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 09462/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i due motivi di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per l’affermazione di responsabilità dell’odierno ricorrente per i tre diversi episodi di ricettazione di arnie ascrittigli, non sono consentiti in questa sede; che, infatti, la difesa ha prospettato doglianze in fatto, meramente riproduttive di rilievi già dedotti in appello e già congruamente esaminati e compiutamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 2-4, sull’implausibilità della versione alternativa offerta dall’imputato), cosicché gli stessi devono ritenersi non connotati da un effettivo confronto con le corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della sentenza impugnata ed invero volti a prefigurare una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie, avulsi da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito e, pertanto, estranei al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370-01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]