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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 14591/2023

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ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27840/2021r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Milano, alla via [OSCURATO:PERSONA]. 7 , e [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Lentate sul Seveso (MB), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 70, entrambe in persona del loro amministratore delegato e legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatee difese, giusta procura speciale allegata al ricorso, da gli AvvocatiPier [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilianoin Roma, [OSCURATO:PERSONA], Largo di [OSCURATO:PERSONA] n. 11. - r icorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA]., con sede legale in 1 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CV32 5UA, [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentatie difesi, in virtù di procure special i allegat e a l contro ricorso , da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, alla via Flaminia n. 133.- controricorrent i - avverso la sentenza, n. cronol. 2417/2021, del la [OSCURATO:PERSONA] MILANOpubblicatail giorno 23/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 23/05/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]., premettendo di essere due delle più importanti e note imprese italiane nel settore dell’alto design, e che, nel 2015, si erano unite dando vita ad uno dei principali poli italiani del settore, citarono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. davanti al Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, descrivendo il complessivo rapporto tra essi intercorso e chiedendo accogliersi le seguenti domande: «1) dichiarare che la produzione, commercializzazione e pubblicizzazione del Sistema “606 [OSCURATO:PERSONA]” nonché l’uso dei segni “606 [OSCURATO:PERSONA]”, “606 [OSCURATO:PERSONA]”, “606” o simili da parte delle attrici, non violavano alcun diritto dei convenuti né costituivano unillecito ai danni degli stessi; 2) dichiarare che i convenuti si erano resi responsabili di illeciti di concorrenza sleale ai danni delle attrici, nonché della violazione diretta e/o indiretta del contratto del 17.2.1995 e degli obblighi di correttezza e buona fede derivanti dallo stesso; 3) inibire ai convenuti la prosecuzione degli illeciti di cui al punto 2); 4) fissare una penale non inferiore a € 50.000, o pari all’importo ritenuto opportuno, dovuta dai convenuti alle attrici per ogni violazione o inosservanza constatata successivamente all’emananda sentenza; 5) condannare i convenuti a risarcire alle attrici i danni derivati e derivanti dagli illeciti di cui al precedente punto 2), da liquidarsi nella somma emergente dalle risultanze di causa, anche in via equitativa, e comunque in un importo non inferiore a € 220.000; 6) determinare un termine di preavviso alternativo a quello previsto dall’art. 7.1 del contratto del 17.2.1995, conforme alla necessità di salvaguardare gli interessi e l’affidamento della [OSCURATO:PERSONA]; 7) condannare [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] un importo idoneo a indennizzare integralmente l’attrice in relazione ai pregiudizi, costi e spese che la stessa ha sopportato, e sopporterà in futuro, a causa della condotta di [OSCURATO:PERSONA].; 8) ordinare la pubblicazione dell’emananda sentenza a cura delle attrici e a spese dei convenuti, per due volte, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, sui quotidiani il“Corriere della Sera” e “La Repubblica” e sulla rivista“Living”».

1.1. Entrambi i convenuti, ritualmente costituitisi, conclusero per il rigetto delle avverse pretese, sostenendone l’infondatezza e, in via riconvenzionale, chiesero accogliersi le seguenti domande: 1) dichiarare la violazione dei diritti di autore, di cui [OSCURATO:PERSONA] era titolare in relazione alla “606”,da parte delle attrici ed inibirne la prosecuzione; 2) dichiarare l'illiceità del comportamento delle stesse attrici anche sotto il profilo delle norme repressive della concorrenza sleale ed inibirne la prosecuzione; 3) condannare le controparti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dai convenuti per i titoli suddetti, danni da liquidarsi secondo le risultanze di causa o, in subordine, in via equitativa; 4) fissare una penale, indicata in misura non inferiore ad € 10.000 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, dovuta dalle attrici per ogni violazione o inosservanza successiva all'emanazione della sentenza, nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti ivi contenuti; 5) ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza, a caratteri doppi del normale e con dimensione non inferiore ad un quarto di pagina su due quotidiani a tiratura nazionale e su quattro riviste di settore indicati dai convenuti, pubblicazione da effettuarsi a cura di questi ultimi ed a spese delle attrici, dietro semplice presentazione della relativa fattura, nonché per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni, per esteso sulla homepagedei siti internet http://www.depadova.com e http://www.boffi.com.

1.2. L’adito tribunale, con sentenza depositata il 27 marzo 2019, n. 3012, così decise: «1) in parziale accoglimento delle domande avanzate dalle società attrici [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti delle parti convenute [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stabilisce quale congruo termine di preavvisoper la risoluzione del rapporto di licenza intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quello di mesi sei a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza e dichiara che la produzione, commercializzazione e pubblicizzazione del sistema“606 [OSCURATO:PERSONA]” di cui in atto di citazione -nonché l’uso dei segni “606 [OSCURATO:PERSONA]”, “606 [OSCURATO:PERSONA]”, “606” o simili -da parte delle attrici, non violano alcun diritto della convenuta [OSCURATO:PERSONA]; 2) rigetta le ulteriori domande formulate dalle società attrici; 3) in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali avanzate dal convenuto [OSCURATO:PERSONA], dichiara che la prosecuzione della produzione e commercializzazione del prodotto di design denominato “606 Universal S helving System” -con riferimento alle forme di esso e dunque anche mediante l’uso di altre denominazioni - costituisce violazione dei diritti morali e patrimoniali dell’autore [OSCURATO:PERSONA] e ne inibisce alle parti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. l’ulteriore prosecuzione oltre la scadenza del termine di preavviso determinato al capo 1) del presente dispositivo, fissando altresì a carico delle predette la penale di € 5.000,00 per ogni esemplare prodotto e/o commercializzato in violazione di detta inibitoria; 4) rigetta le ulteriori domande avanzate in via riconvenzionale da parte di [OSCURATO:PERSONA] nonché tutte le domande avanzate da [OSCURATO:PERSONA]; […]».

1.2.1. Con ordinanza del 2 maggio 2018 il medesimo tribunale dispose la correzione materiale della sentenza suddetta, disponendo, tra l’altro, l’inserimento, dopo il capo 3), del dispositivo, del capo 3-biscosì formulato: «3-bis) condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al risarcimento del danno in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidato nella misura di € 35.000,00 con interessi legali adecorrere dalla data della presente sentenza e fino all'integrale saldo».

1.3. A sostegno della propria decisione, il tribunale espose che: a) la tutela autorale delle opere del design industriale era stata introdotta in Italia solo con il d.lgs. n. 95/2001; b) il diritto d’autore di Rams (ai sensi dell’art. 2, comma 1, n. 10, della legge n. 633 del 1941) si estendeva a tutte le versioni della libreria 606, compresa la versione in alluminio, da lui disegnata; c) il contratto di licenza stipulato il 20 giugno 1984 tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] GMBH (integrato dalla comunicazione di quest’ultima del 1987) era nullo, in quanto privo di causa, atteso che, in quel momento, in Italia, il diritto d’autore per disegno industriale non aveva tutela giuridica, circostanza di cui le parti, che avevano concluso, poi, il contratto del 17 febbraio 1995, erano consapevoli; d) con detto contratto del 1995, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Rams avevano convenuto l’utilizzo, da parte della prima, del nome del secondo associato al prodotto libreria “606” dietro pagamento di una royalties ed avevano stabilito che, in caso di cessazione del contratto medesimo, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non avrebbe più potuto utilizzare il nome di Rams ed il marchio “606”, ma avrebbe potuto continuare ad utilizzareil marchio “[OSCURATO:PERSONA]” associato con altro numero e avrebbe potuto continuare a commercializzare il prodotto; e) tutte le parti, compreso [OSCURATO:PERSONA] (che non aveva più preteso le royalties di cui al contratto del 1984), avevano dato esecuzione fino al settembre 2016 al contratto del 1995, anche dopo l’entrata in vigore (il 19 aprile 2001) del d.lgs. n. 95/2001, che aveva introdotto il diritto d’autore per il design industriale; f) il contratto del 1995 non poteva aver disciplinato il trasferimento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., del diritto d’autore spettante al Rams sulla libreria “606”, in quanto, quando il contratto era stato stipulato, il diritto non esisteva; g) il fatto che le parti avessero continuato, per oltre 15 anni (dal 19.4.2001, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 95/2001, al 20.9.2016), a dare esecuzione al contratto stipulato nel 1995, senza che venisse richiesta da Rams alcuna integrazione o modificazione in relazione all’entrata in vigore del d.lgs. predetto, deve essere interpretato come concessione di licenza tacita temporanea (senza limite di durata prefissato) di utilizzo del diritto d’autore spettante a Rams, che escludeva la volontà delle parti di porre in essere una cessione a titolo definitivo del diritto; h) con la comunicazione di risoluzione dell’8 novembre 2016, Rams aveva inteso far cessare la licenza tacita relativa anche al suo diritto d’autore, mentre, con la precedente lettera del 20 settembre 2016, aveva inteso far cessare solo il diritto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di utilizzo del suo nome; i) in conclusione, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non poteva più commercializzare il prodotto libreria “606”, né utilizzare il marchio “606”, né il nome [OSCURATO:PERSONA], ma il termine di preavviso doveva ritenersi di sei mesi, decorrenti dalla sentenza; l) l’iniziativa di [OSCURATO:PERSONA]. di chiedere la risoluzione del contratto del 1984 era infondata (e quindi essa non aveva diritto ad alcun risarcimento), in quanto tale contratto era nullo, ma non costituiva concorrenza sleale; m) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era obbligata a risarcire a Rams il danno, equitativamente determinato in complessivi € 35.000 (sulla base dell’ammontare delle royalties pacificamente corrisposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a Rams nel 2015), per il fatto di aver continuato a commercializzare il Sistema “606” dalla scadenza dei tre mesi indicati nella comunicazione del recesso da parte di Rams fino alla data della sentenza del tribunale, senza, però, corrispondere più qualunque royalties.

2. Il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. contro questa pronuncia fu respinto dalla Corte di appello di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, con sentenza del 24 giugno/23 luglio 2021, n. 2417, resa nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Per quanto qui di interesse, quella corte rimarcò, innanzitutto, che: «a) Per la decisione della presente controversia non ha più alcuna rilevanza (se non quale fatto storico effettivamente accaduto e che ha influito sulla conclusione del successivo contratto stipulato il 17.2.1995) la regolamentazione contenuta nel contratto stipulato il 20.6.1984 tra [OSCURATO:PERSONA] GMBH e [OSCURATO:PERSONA], in quanto il Tribunale con la sentenza impugnata ne ha dichiarato la nullitàe questa statuizione non è stata impugnata da nessuna delle parti e quindi è divenuta definitiva; b) L’opera, oggetto della controversia (cioè la libreria denominata“606 [OSCURATO:PERSONA]” d’ora in poi Sistema “606”), disegnata da [OSCURATO:PERSONA], pr esenta i requisiti (cioè il “carattere di per sé creativo e il valore artistico”), richiesti dall’art. 2, comma 1, n.10, della L. n. 633/1941, come modificato da art. 22 del D.L.vo n. 95/20011 (entrato in vigore il 19.4.2001) per il riconoscimento del diritto d’autore in capo al suo disegnatore, cioè [OSCURATO:PERSONA]; la circostanza è stata infatti, concordemente, allegata da entrambe le parti; c) E’ irrilevante accertare se, anche prima dell’entrata in vigore del D.L.vo n. 95/2001 e cioè nel momento in cui è stato stipulato il contratto del 17.2.1995, l’opera in questione presentava, oppure no, i requisiti richiesti dall’allora vigente art. 2, comma 1, n. 4, della L. 633/1941 (cioè la “scindibilità del valore artistico dell’opera dal carattere industriale del prodotto al quale è associata”), a cui era ricollegato il riconoscimento del diritto d’autore per il “disegno industriale”, così come è irrilevante accertare se, al momento della conclusione del suddetto contratto del 17.2.1995, l’opera in questione godeva comunque del riconoscimento del diritto d’autore in altri Stati, diversi dall’Italia».

2.1.1. Rilevò, poi, che «[OSCURATO:PERSONA], come sopra esposto, ritiene che, con la stipulazione del contratto del 17.2.1995 (come detto sempre tacitamente rinnovato di anno in anno, quindi anche il 31.12.2002, senza alcuna modificazione della disciplina prevista da tale contratto), [OSCURATO:PERSONA] le ha definitivamente ceduto il diritto d’autore, di cui lo stesso era certamente titolare (quanto meno dal 19.4.2001, data di entrata in vigore del D.L.vo n. 95/2001) sul Sistema“606”, in quanto: a) ciò risulta dal tenore letterale del contratto, in particolare dalle premesse e dalle disposizioni nelle quali: i) si precisa che [OSCURATO:PERSONA] aveva sviluppato una versione del Sistema“606” in alluminio, approvata da [OSCURATO:PERSONA]; ii) si dà atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato a [OSCURATO:PERSONA] il diritto di permettere o proibire la vendita e la produzione del Sistema“606”; iii) viene fatto salvo in ogni caso il diritto di [OSCURATO:PERSONA] di produrre e vendere il Sistema“606”; iv) si pattuisce che, in seguito alla risoluzione del contratto in questione, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe più usare il nome “[OSCURATO:PERSONA]” in associazione al Sistema“606”, mentre avrebbe potuto continuare a usare il nome “[OSCURATO:PERSONA]” con lo stesso numero (“606”) o altro numero per identificare i prodotti; b) Rams era certamente titolare di diritti, che avrebbe potuto opporre a [OSCURATO:PERSONA], e perciò quest’ultima aveva un concretissimo interesse a (o meglio la necessità di ottenere daldesigner un titolo che l’autorizzasse a vendere il Sistema “606” in tutto il mondo; c) le parti, ed in particolareRams non hanno reagito in alcun modo alle modifiche legislative, menzionate dal Tribunale, e non hanno neppure mai fatto minimamente cenno a tali modifiche nei quindici anni seguenti, neppure nei recenti scambi di corrispondenza e addirittura nelle difese del presente giudizio; pertanto, l’univoca e pacifica condotta conforme a questo contratto, seguita dalle parti anche dopo il 2001 e, ininterrottamente, per i quindici anni successivi, ha costituito la ratifica, o comunque la rinnovazione e conferma dell’assetto negoziale del 1995, anche nel mutato contesto normativo; d) nei contratti prodotti da controparte, la licenza del 2010 tra Rams e [OSCURATO:PERSONA] […] e la sub-licenza, concessa da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. […] vi è un esplicito riconoscimento operato da Rams dei diritti spettanti a [OSCURATO:PERSONA] sul Sistema“606” sin dal contratto del 1995».

2.1.2. Ritenne «palesemente infondata la tesi propugnata da [OSCURATO:PERSONA]», fondando tale sua conclusione sull’interpretazione dei contratti intercorsi tra le parti eseguita in base ai criteri previsti dagli artt. da 1362 a 1371 cod. civ. e di cui diede ampiamente conto in relazione a ciascuno dei criteri predetti.

2.1.3. Affermò che, «In definitiva, posto che il diritto d’autore, pacificamente spettante a Rams sul disegno industriale del Sistema “606”, non risulta essere mai stato trasferito in via definitiva da questo a [OSCURATO:PERSONA] e che, tutt’al più, può ritenersi che Rams, con il suo comportamento tollerante successivo al 19.4.2014, abbia acconsentito a che [OSCURATO:PERSONA] continuasse la produzione del Sistema“606”, fintanto che fosse rimasto efficace il contratto del 17.2.1995, avente ad oggetto un differente diritto, [OSCURATO:PERSONA] era certamente obbligata, a decorrere dalla scadenza del termine di preavviso indicato nella comunicazione di Rams del 20.9.2016, a cessare qualunque produzione e commercializzazione del suddetto elemento d’arredo, produzione e commercializzazione che, successivamente a tale comunicazione, costituivano un’aperta violazione del diritto patrimoniale d’autore di quest’ultimo.

Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha, tuttavia, ritenuto che il diritto di [OSCURATO:PERSONA] di commercializzare e vendere gli elementi d’arredo di cui al sistema“606” sia cessato solo una volta decorso un preavviso di sei mesi a far data dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 27.3.2019; tale statuizione non è stata impugnata da Rams, pertanto, visto che il diritto d’autore di Rams non risulta essere mai stato trasferito a [OSCURATO:PERSONA], questa, a decorrere dal 27.9.2019 (cioè sei mesi dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado) era obbligata a cessare la produzione e la commercializzazione del prodotto di design denominato “606 [OSCURATO:PERSONA]”».

2.1.4. Precisò, infine, che «L’infondatezza della domandaproposta sub n. 1 dalle appellanti comporta ovviamente anche l’infondatezza della domanda proposta sub 2, nonché delle connesse domande sub 3, 4 e 5, dato che tutte le iniziative assunte da Rams, dopo la scadenza del termine di preavviso indicato nella comunicazione del 20.9.2016 (sia in Italia che in Germania), costituiscono null’altro che il legittimo esercizio di azioni a tutela del diritto d’autore a lui spettante e quindi non possono certo costituire atti illeciti di concorrenza sleale.

Per quanto riguarda la domanda sub 8 delle appellanti, quand’anche fosse fondata, si evidenzia che il Tribunale, con statuizione, come detto non impugnata da Rams, ha già ritenuto congruo un periodo di preavviso addirittura decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza, pertanto non si comprende quale ulteriore termine di preavviso debba essere stabilito, visto che [OSCURATO:PERSONA] fin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cioè da oltre quattro anni e mezzo) era del tutto consapevole che, una volta scaduto il termine di preavviso, non avrebbe più potuto produrre il Sistema “606”.

La domanda sub 9 delle appellanti non può invece neppure essere presa in considerazione, non comprendendosi quali siano e a cosa siano dovuti “i pregiudizi, costi e spese che la stessa ha sopportato, e sopporterà in futuro, a causa della condotta di [OSCURATO:PERSONA] descritta negli atti del giudizio” e per i quali dovrebbe essere indennizzata da Rams.

Il Tribunale, come sopra esposto, ha altresì condannato [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il danno subito da Rams, per il fatto di aver continuato a produrre gli elementi d’arredo del Sistema “606”, senza però pagare qualunque royalty dalla scadenza dei tre mesi dalla data della comunicazione della risoluzione del contratto da parte di Rams fino alla data la pubblicazione della sentenza, danno liquidato dal Tribunale, in via equitativa in € 35.000, sulla base della liquidazione di taliroyalties effettuata nella somma di € 14.310 per l’anno 2015 (somma affermata da Rams e non contestata da [OSCURATO:PERSONA]).

Con l’atto d’appello le appellanti hanno sostenuto che la domanda di risarcimento del danno avversaria (accolta dal Tribunale) era infondata, perché priva del fondamentale requisito soggettivo del dolo o della colpa, e che, in ogni caso, era errata l’individuazione del periodo di mancato pagamento delleroyalties, ritenuto rilevante dal Tribunale per la quantificazione del danno, dato che [OSCURATO:PERSONA] ne aveva interrotto il pagamento non già dal novembre 2016, come ritenuto dal Tribunale, bensì dal secondo trimestre del 2017 […].

Nella comparsa conclusionale, però, il secondo motivo di contestazione non è stato più ripreso e quindi deve ritenersi abbandonato […].

Il primo motivo di contestazione è, invece, formulato in modo così generico, da non potersene neppure comprendere il significato, posto che, in ogni caso, in primo luogo, la buona fede di [OSCURATO:PERSONA], invocata nella comparsa conclusionale, nella commercializzazione del Sistema “606” con la pretesa di non dover pagare alcunché al titolare del diritto d’autore non può certe derivare né dal provvedimento cautelare emesso in primo grado né dalla sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado emessa nel giudizio d’appello, dato si trattava di provvedimenti provvisori e quindi superati dalle sentenze conclusive; in secondo luogo, dopo aver ricevuto la comunicazione di recesso, [OSCURATO:PERSONA] non poteva certamente essere ritenuta inconsapevole della volontà di Rams, cioè del titolare del diritto d’autore, a che la stessa cessasse la produzione del Sistema“606”, che ha invece, pacificamente, continuato a produrre.

Per conseguenza anche la domanda propostasub 7 dalle appellanti (di rigetto cioè di tutte le domande proposte in primo grado in via riconvenzionale dagli appellati) non può essere accolta».

3. Per la cassazione dell’appena descritta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a due motivi.

Hanno resistito, con unico controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Entrambe le parti hanno depositato memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente: I) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

Muovendosi dall’assunto che «la sentenza impugnata e, in generale, la presente vertenza ruotano intorno a una questione decisiva: l’interpretazione del contratto stipulato da Rams e [OSCURATO:PERSONA] il 17 febbraio 1995», viene prospettata la violazione dell’art. 1362 cod. civ. per avere la corte territoriale considerato irrilevante stabilire se fosse, o meno, fondata la convinzione delle parti intorno alla insussistenza di un diritto d’autore sul Sistema “606” nel 1995.

Sul punto, le ricorrenti rammentano di aver dedotto nei propri atti come detto contratto regolasse la commercializzazione anche in Paesi in cui tale diritto poteva essere riconosciuto.

Su tale premessa, le stesse contestano i passaggi dell’impugnata sentenza in cui si osserva che il contratto era stato tacitamente rinnovato anche a seguito della sopravvenienza del riconoscimento del diritto d’autore sull’opera in Italia, deducendo, altresì, che il fatto che ad esso fosse applicabile la legge italiana non varrebbe a giustificare la raggiunta conclusione e che la legge italiana non poteva essere scelta dalle parti in materia di proprietà intellettuale, ostandovi il Regolamento 864/2007.

Vengono censurate, poi, le argomentazioni in base alle quali la corte predetta ha considerato «palesemente infondata» la tesi, propugnata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., secondo cui quest’ultimaaveva ritenuto che, con la stipulazione del contratto del 17 febbraio 1995 (sempre tacitamente rinnovato di anno in anno, quindi anche il 31.12.2002, senza alcuna modificazione della disciplina prevista da tale contratto), [OSCURATO:PERSONA] le aveva definitivamente ceduto il diritto d’autore, di cui lui era certamente titolare (quanto meno dal 19.4.2001, data di entrata in vigore del D.L.vo n. 95/2001) sul Sistema “606”.

Si sostiene, peraltro, che il menzionato contratto del 1995 doveva qualificarsi come un “accordo di coesistenza”.

Si assume, poi, quanto alla pretesa violazione dell’art. 1366 cod. civ., che l’interpretazione secondo buona fede imponeva di attribuire rilevanza ad una premessa del suddetto contratto del 1995, con cui [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva rivendicato come propria lo sviluppo della “versione in alluminio” del Sistema “606”.

Si deduce, infine, che la buona fede, unitamente al criterio dell’interpretazione complessiva del contratto ex art. 1363 cod. civ., imponeva di attribuire all’assunzione da parte di Rams di manleva per l’eventuale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. verso [OSCURATO:PERSONA], valenza attributiva alla stessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di quei diritti di cui quest’ultima negava l’esistenza; II) «Invalidità della sentenza, ai sensi degli artt. 132, n. 3, e156, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.»..

In via subordinata rispetto al precedente motivo, si sostiene che «gli errori, le omissioni, i salti logici, le contraddizioni e gli assunti apodittici ed arbitrari che minano in radice l’iter argomentativo seguito dalla Corte di appello in relazione all’interpretazione del contratto del 1995», rendevano la sentenza impugnata invalida per difetto dei requisiti essenziali, exart. 132, n. 4, cod. proc. civ., al raggiungimento del suo scopo ai sensi dell’art. 156, comma 2, cod. proc. civ..

2. Ancor prima di procedere all’esame delle descritte doglianze, rileva il Collegio che il Rams e la VitsoeLtd, nel loro controricorso, hanno dedotto che, nelle more del giudizio conclusosi con la sentenza oggi impugnata, «si è altresì definito il giudizio promosso da Rams contro le odierne ricorrenti presso il Landgericht di Colonia in Germania, ove Rams aveva richiesto inibitoria della commercializzazione del sistema 606 corredata di misura coercitiva, ordine di suo ritiro dal commercio e risarcimento del danno.

Con la propria sentenza del 19.3.2021 […], il Landgericht ha ritenuto, per quanto qui rileva, che:a) è valida ed efficace la clausola del contratto del 1995 che lo assoggetta alla legge italiana; b) l’interpretazione del contratto in base alla legge italiana comporta che debba confermarsi che il suo oggetto consiste nella concessione di mera licenza d’uso del nome; c) deve pertanto anche trovare conferma la conclusione che il sopravvenuto diritto d’autore di Rams sia stato oggetto di licenza tacita temporanea; d) sempre in applicazione della legge italiana, Rams è altresì titolare del diritto alla informazione sulla contraffazione e al ritiro dal commercio dei prodotti; e) inoltre, in applicazione della legge tedesca, Rams ha diritto altresì a corrispondenti provvedimenti inibitori e di ritiro dal commercio, nonché alla distruzione dei prodotti ed alla dichiarazione della sussistenza di danno risarcibile.

Per effetto della rinuncia del 23.9.2021 […] all’impugnazione di tale pronuncia, impugnazione proposta il 21.4.2021, da parte dei legali delle odierne ricorrenti, la sentenza, già in quanto tale oggettodi automatico riconoscimento in Italia, è anche passata formalmente in giudicato».

Pertanto, hanno chiesto dichiararsi inammissibile l’avverso ricorso perché quanto ivi dedotto è precluso dal giudicato tedesco. 2.1.Una tale eccezione deve considerarsi inammissibile per due concorrenti ragioni.

2.1.1. Innanzitutto, per novità della stessa, nulla rinvenendosi, sul punto, nella sentenza oggi impugnata, né i controricorrenti specificano come l’avrebbero proposta innanzi alla corte distrettuale.Per giurisprudenza pacifica di questa Corte ( cfr . tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 5131 e 9434 del 2023; Cass.n. 25909 del 2021), qualora con inCassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, le parti dev ono , a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbianofatto.

Il giudizio di legittimità, infatti,deve investire, a pe na d'inammissibilità della relativa censura o eccezione della parte controricorrente, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta innanzi a questa Cortequestioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; 7981/07; Cass. 16632/2010).

In quest'ottica, le parti ha nno l'onere di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente, nei rispettivi atti introduttivi, gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. n. 9765del 2005; Cass. n. 12025 del 20 00).

Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164del 2007; Cass. n. 17041 del 2013 ; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018).

2.1.2. A tanto deve aggiungersi che, giustal’art. 64, lett. f), della legge n. 218 del1995, è consentitoil riconoscimento in Italia di una decisione straniera, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, quando non penda un processo davanti ad un giudice italiano, per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero.

Nella vicenda de qua , il controricorso nemmeno specifica quando era iniziato (se prima o dopo quello intrapreso dalle ricorrenti, in Italia, contro le odierne parti controricorrenti).

3. Fermo quanto precede, i formulati motivi di ricorso, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connessi, si rivelano complessivamente inammissibili alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso.

3.1. Giova ricordare, quanto al vizio motivazionale di cui al predetto secondo motivo (formulato in via subordinata al mancato accoglimento del primo), che la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabileratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 23 luglio 2021), ha ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 6073 del 2023; Cass. n. 4784 del 2023; Cass. n. 956 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramutain violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017.

Nello stesso senso anche le più recenti; Cass.n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 1522 del2021 e Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 4784 del 2023; Cass. n. 6073 del 2023) o di sua “contraddittorietà” (cfr. Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022; Cass.n. 4784 del 2023; Cass. n. 6073 del 2023).

3.1.1. Nella specie, la corte territoriale ha fornito una giustificazione certamente in linea con il minimo costituzionale imposto da Cass., SU, n. 8053 del 2014 quanto al significato da attribuirsi ai contratti intercorsi tra le parti, interpretati in base ai criteri previsti dagli artt. da 1362 a 1371 cod. civ., altresì dovendosi ricordare che, come ancora recentemente sancito da questa Corte (cfr. in motivazione, Cass. n.9021 del 2023; Cass. n. 6073 del 2023; Cass. n. 2415 del 2023): i ) il vizio di motivazione, ancor più in rapporto al già richiamato, attuale testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014), non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti; ii) giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 6073 del 2023; Cass. n. 4784 del 2023; Cass. n. 956 del 2023; Cass.n. 33961 del 2022; Cass. n. 29860 del2022; Cass. n. 3126 del 2021; Cass. n. 25509 del 2014; Cass. n. 5586 del 2011; Cass. n. 17145 del 2006; Cass. n. 12121 del 2004; Cass. n. 1374 del 2002; Cass. n. 13359 del 1999).

3.2. Quanto, invece, alla descritta censura di cui al primo motivo, essa è inammissibile posto che le relative argomentazioni mirano chiaramente ad ottenere una differente interpretazione del complessivo contenuto dei contratti (soprattutto quello del 17 febbraio 1995) conclusi tra le partirispetto a quella fornita dalla corte territoriale.

3.2.1. Deve essere ricordato, allora, che costituisce indirizzo ermeneutico ormai consolidato (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 13005 del 2023; Cass.n. 7978 del 2023; Cass. n. 35787 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n.29860 del 2022; Cass. n. 19146 del 2022; Cass. n. 15240 del 2022; Cass. n. 25909 del 2021; Cass. n. 25470 del 2019; Cass. n. 14938 del 2018; Cass. n. 25470 del 2019), quello secondo cui il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi - al di là della indicazione degli articoli di legge in materia -in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione).

Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. 10891 del 2016; Cass. n. 7963 del 2018; Cass. n. 9461 del 2021; Cass. n. 7978 del 2023; Cass.n. 13005 del 2023).

3.2.2. In altri termini, il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà privata operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr., ex aliis, Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass.n. 2465 del 2015; Cass. n. 10891 del 2016; con la precisazione che quando, come nella specie, è applicabile il nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame della questione relativa all'interpretazione del contratto neppure è riconducibile a detto vizio, in quanto l'interpretazione di una clausola negoziale non costituisce "fatto" decisivo per il giudizio, atteso che,in tale nozione, rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi.

Cfr. Cass. n. 5795 del 2017).).

3.2.3. La censura, poi, neppure può essere formulata mediante l'astratto riferimento a dette regole, essendo imprescindibile, come si è già anticipato, la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cui il giudice 15 di merito si sia, eventualmente, discostato dagli stessi, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella decisione impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (cfr. Cass. n. 13005 del 2023; Cass. n. 7978 del 2023; Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass.n. 28319 del 2017; Cass. n. 25728 del 2013).

3.2.4. Nel quadro dei riportati princìpi, risulta chiaro che la doglianza in esame si risolve in una sostanziale, inammissibile, rivisitazione del merito, attraverso la proposizione di una interpretazione di clausole contrattuali, in senso favorevole alle istanti, diversa da quella, da queste ultime contestata, preferita dalla corte territoriale.

Essa, inoltre, al di là della sua formale intestazione, si fonda anche sul preteso mancato esame di fatti decisivi, ossia su di un motivo la cui ammissibilità, rispetto ad una fattispecie di cd. doppia conforme , quale quella verificatasi nel presente giudizio, richiede di indicare sotto quali profili il giudizio di fatto in prime cure differisca da quello di appello (cfr. ex aliis, Cass. nn. 26489, 26491 e 26521 del 2021).

Un tale requisito, peraltro, nemmeno è soddisfatto perché, in realtà, non vi è alcun punto in ordine al quale l’accertamento in fatto in sede di gravame sia stato differente da quello reso in primo grado.

3.3. A tanto deve soltanto aggiungersi, quanto agli assunti concernenti il doversi qualificare il menzionato contratto del febbraio 1995 come un “accordo di coesistenza” (cfr. pag. 36 e ss. del ricorso) e l’asserito valore confessorio della ricostruzione della vicenda rinvenibile nell’affidavitsottoscritto da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 34 e ss. del ricorso), che di tanto non risulta si sia discusso in appello, nulla rinvenendosi, in proposito, nella sentenza oggi impugnata.

Deve trovare applicazione, dunque, il principio, assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso.

I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, né rilevabili d'ufficio (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 13036 del 2023; Cass. n.9434 del 2023; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 5131 del 2023; Cass. n. 25909 del 2021; Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 16632 del 2010).

In quest'ottica, la parte ricorrente ha l'onere -qui, invece, rimasto inadempiuto - di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000).

Nel giudizio di cassazione, invero, è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass.n. 20712 del 2018).

3.3.1. In ogni caso, anche in parte qua, la censura sollecita un riesame di merito anche attraverso l’apprezzamento del contenuto del suddetto affidavit, dimenticando, tuttavia, che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006,nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017, Cass., SU, n. 34476 del 2019 e Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass.n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass.n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 13005 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023).

4. In definitiva, quindi, il ricorso dellaDe [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]. deve essere dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità a loro carico in via solidale, stante il principio di soccombenza, altresì dandosi atto -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte delle medesime ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. e le condanna, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterd

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27840/2021r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Milano, alla via [OSCURATO:PERSONA]. 7 , e [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Lentate sul Seveso (MB), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 70, entrambe in persona del loro amministratore delegato e legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatee difese, giusta procura speciale allegata al ricorso, da gli AvvocatiPier [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilianoin Roma, [OSCURATO:PERSONA], Largo di [OSCURATO:PERSONA] n. 11. - r icorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA]., con sede legale in 1 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CV32 5UA, [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentatie difesi, in virtù di procure special i allegat e a l contro ricorso , da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, alla via Flaminia n. 133.- controricorrent i - avverso la sentenza, n. cronol. 2417/2021, del la [OSCURATO:PERSONA] MILANOpubblicatail giorno 23/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 23/05/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]., premettendo di essere due delle più importanti e note imprese italiane nel settore dell’alto design, e che, nel 2015, si erano unite dando vita ad uno dei principali poli italiani del settore, citarono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. davanti al Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, descrivendo il complessivo rapporto tra essi intercorso e chiedendo accogliersi le seguenti domande: «1) dichiarare che la produzione, commercializzazione e pubblicizzazione del Sistema “606 [OSCURATO:PERSONA]” nonché l’uso dei segni “606 [OSCURATO:PERSONA]”, “606 [OSCURATO:PERSONA]”, “606” o simili da parte delle attrici, non violavano alcun diritto dei convenuti né costituivano unillecito ai danni degli stessi; 2) dichiarare che i convenuti si erano resi responsabili di illeciti di concorrenza sleale ai danni delle attrici, nonché della violazione diretta e/o indiretta del contratto del 17.2.1995 e degli obblighi di correttezza e buona fede derivanti dallo stesso; 3) inibire ai convenuti la prosecuzione degli illeciti di cui al punto 2); 4) fissare una penale non inferiore a € 50.000, o pari all’importo ritenuto opportuno, dovuta dai convenuti alle attrici per ogni violazione o inosservanza constatata successivamente all’emananda sentenza; 5) condannare i convenuti a risarcire alle attrici i danni derivati e derivanti dagli illeciti di cui al precedente punto 2), da liquidarsi nella somma emergente dalle risultanze di causa, anche in via equitativa, e comunque in un importo non inferiore a € 220.000; 6) determinare un termine di preavviso alternativo a quello previsto dall’art. 7.1 del contratto del 17.2.1995, conforme alla necessità di salvaguardare gli interessi e l’affidamento della [OSCURATO:PERSONA]; 7) condannare [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] un importo idoneo a indennizzare integralmente l’attrice in relazione ai pregiudizi, costi e spese che la stessa ha sopportato, e sopporterà in futuro, a causa della condotta di [OSCURATO:PERSONA].; 8) ordinare la pubblicazione dell’emananda sentenza a cura delle attrici e a spese dei convenuti, per due volte, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, sui quotidiani il“Corriere della Sera” e “La Repubblica” e sulla rivista“Living”». 1.1. Entrambi i convenuti, ritualmente costituitisi, conclusero per il rigetto delle avverse pretese, sostenendone l’infondatezza e, in via riconvenzionale, chiesero accogliersi le seguenti domande: 1) dichiarare la violazione dei diritti di autore, di cui [OSCURATO:PERSONA] era titolare in relazione alla “606”,da parte delle attrici ed inibirne la prosecuzione; 2) dichiarare l'illiceità del comportamento delle stesse attrici anche sotto il profilo delle norme repressive della concorrenza sleale ed inibirne la prosecuzione; 3) condannare le controparti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dai convenuti per i titoli suddetti, danni da liquidarsi secondo le risultanze di causa o, in subordine, in via equitativa; 4) fissare una penale, indicata in misura non inferiore ad € 10.000 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, dovuta dalle attrici per ogni violazione o inosservanza successiva all'emanazione della sentenza, nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti ivi contenuti; 5) ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza, a caratteri doppi del normale e con dimensione non inferiore ad un quarto di pagina su due quotidiani a tiratura nazionale e su quattro riviste di settore indicati dai convenuti, pubblicazione da effettuarsi a cura di questi ultimi ed a spese delle attrici, dietro semplice presentazione della relativa fattura, nonché per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni, per esteso sulla homepagedei siti internet http://www.depadova.com e http://www.boffi.com. 1.2. L’adito tribunale, con sentenza depositata il 27 marzo 2019, n. 3012, così decise: «1) in parziale accoglimento delle domande avanzate dalle società attrici [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti delle parti convenute [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stabilisce quale congruo termine di preavvisoper la risoluzione del rapporto di licenza intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quello di mesi sei a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza e dichiara che la produzione, commercializzazione e pubblicizzazione del sistema“606 [OSCURATO:PERSONA]” di cui in atto di citazione -nonché l’uso dei segni “606 [OSCURATO:PERSONA]”, “606 [OSCURATO:PERSONA]”, “606” o simili -da parte delle attrici, non violano alcun diritto della convenuta [OSCURATO:PERSONA]; 2) rigetta le ulteriori domande formulate dalle società attrici; 3) in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali avanzate dal convenuto [OSCURATO:PERSONA], dichiara che la prosecuzione della produzione e commercializzazione del prodotto di design denominato “606 Universal S helving System” -con riferimento alle forme di esso e dunque anche mediante l’uso di altre denominazioni - costituisce violazione dei diritti morali e patrimoniali dell’autore [OSCURATO:PERSONA] e ne inibisce alle parti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. l’ulteriore prosecuzione oltre la scadenza del termine di preavviso determinato al capo 1) del presente dispositivo, fissando altresì a carico delle predette la penale di € 5.000,00 per ogni esemplare prodotto e/o commercializzato in violazione di detta inibitoria; 4) rigetta le ulteriori domande avanzate in via riconvenzionale da parte di [OSCURATO:PERSONA] nonché tutte le domande avanzate da [OSCURATO:PERSONA]; […]». 1.2.1. Con ordinanza del 2 maggio 2018 il medesimo tribunale dispose la correzione materiale della sentenza suddetta, disponendo, tra l’altro, l’inserimento, dopo il capo 3), del dispositivo, del capo 3-biscosì formulato: «3-bis) condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al risarcimento del danno in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidato nella misura di € 35.000,00 con interessi legali adecorrere dalla data della presente sentenza e fino all'integrale saldo». 1.3. A sostegno della propria decisione, il tribunale espose che: a) la tutela autorale delle opere del design industriale era stata introdotta in Italia solo con il d.lgs. n. 95/2001; b) il diritto d’autore di Rams (ai sensi dell’art. 2, comma 1, n. 10, della legge n. 633 del 1941) si estendeva a tutte le versioni della libreria 606, compresa la versione in alluminio, da lui disegnata; c) il contratto di licenza stipulato il 20 giugno 1984 tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] GMBH (integrato dalla comunicazione di quest’ultima del 1987) era nullo, in quanto privo di causa, atteso che, in quel momento, in Italia, il diritto d’autore per disegno industriale non aveva tutela giuridica, circostanza di cui le parti, che avevano concluso, poi, il contratto del 17 febbraio 1995, erano consapevoli; d) con detto contratto del 1995, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Rams avevano convenuto l’utilizzo, da parte della prima, del nome del secondo associato al prodotto libreria “606” dietro pagamento di una royalties ed avevano stabilito che, in caso di cessazione del contratto medesimo, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non avrebbe più potuto utilizzare il nome di Rams ed il marchio “606”, ma avrebbe potuto continuare ad utilizzareil marchio “[OSCURATO:PERSONA]” associato con altro numero e avrebbe potuto continuare a commercializzare il prodotto; e) tutte le parti, compreso [OSCURATO:PERSONA] (che non aveva più preteso le royalties di cui al contratto del 1984), avevano dato esecuzione fino al settembre 2016 al contratto del 1995, anche dopo l’entrata in vigore (il 19 aprile 2001) del d.lgs. n. 95/2001, che aveva introdotto il diritto d’autore per il design industriale; f) il contratto del 1995 non poteva aver disciplinato il trasferimento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., del diritto d’autore spettante al Rams sulla libreria “606”, in quanto, quando il contratto era stato stipulato, il diritto non esisteva; g) il fatto che le parti avessero continuato, per oltre 15 anni (dal 19.4.2001, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 95/2001, al 20.9.2016), a dare esecuzione al contratto stipulato nel 1995, senza che venisse richiesta da Rams alcuna integrazione o modificazione in relazione all’entrata in vigore del d.lgs. predetto, deve essere interpretato come concessione di licenza tacita temporanea (senza limite di durata prefissato) di utilizzo del diritto d’autore spettante a Rams, che escludeva la volontà delle parti di porre in essere una cessione a titolo definitivo del diritto; h) con la comunicazione di risoluzione dell’8 novembre 2016, Rams aveva inteso far cessare la licenza tacita relativa anche al suo diritto d’autore, mentre, con la precedente lettera del 20 settembre 2016, aveva inteso far cessare solo il diritto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di utilizzo del suo nome; i) in conclusione, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non poteva più commercializzare il prodotto libreria “606”, né utilizzare il marchio “606”, né il nome [OSCURATO:PERSONA], ma il termine di preavviso doveva ritenersi di sei mesi, decorrenti dalla sentenza; l) l’iniziativa di [OSCURATO:PERSONA]. di chiedere la risoluzione del contratto del 1984 era infondata (e quindi essa non aveva diritto ad alcun risarcimento), in quanto tale contratto era nullo, ma non costituiva concorrenza sleale; m) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era obbligata a risarcire a Rams il danno, equitativamente determinato in complessivi € 35.000 (sulla base dell’ammontare delle royalties pacificamente corrisposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a Rams nel 2015), per il fatto di aver continuato a commercializzare il Sistema “606” dalla scadenza dei tre mesi indicati nella comunicazione del recesso da parte di Rams fino alla data della sentenza del tribunale, senza, però, corrispondere più qualunque royalties. 2. Il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. contro questa pronuncia fu respinto dalla Corte di appello di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, con sentenza del 24 giugno/23 luglio 2021, n. 2417, resa nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Per quanto qui di interesse, quella corte rimarcò, innanzitutto, che: «a) Per la decisione della presente controversia non ha più alcuna rilevanza (se non quale fatto storico effettivamente accaduto e che ha influito sulla conclusione del successivo contratto stipulato il 17.2.1995) la regolamentazione contenuta nel contratto stipulato il 20.6.1984 tra [OSCURATO:PERSONA] GMBH e [OSCURATO:PERSONA], in quanto il Tribunale con la sentenza impugnata ne ha dichiarato la nullitàe questa statuizione non è stata impugnata da nessuna delle parti e quindi è divenuta definitiva; b) L’opera, oggetto della controversia (cioè la libreria denominata“606 [OSCURATO:PERSONA]” d’ora in poi Sistema “606”), disegnata da [OSCURATO:PERSONA], pr esenta i requisiti (cioè il “carattere di per sé creativo e il valore artistico”), richiesti dall’art. 2, comma 1, n.10, della L. n. 633/1941, come modificato da art. 22 del D.L.vo n. 95/20011 (entrato in vigore il 19.4.2001) per il riconoscimento del diritto d’autore in capo al suo disegnatore, cioè [OSCURATO:PERSONA]; la circostanza è stata infatti, concordemente, allegata da entrambe le parti; c) E’ irrilevante accertare se, anche prima dell’entrata in vigore del D.L.vo n. 95/2001 e cioè nel momento in cui è stato stipulato il contratto del 17.2.1995, l’opera in questione presentava, oppure no, i requisiti richiesti dall’allora vigente art. 2, comma 1, n. 4, della L. 633/1941 (cioè la “scindibilità del valore artistico dell’opera dal carattere industriale del prodotto al quale è associata”), a cui era ricollegato il riconoscimento del diritto d’autore per il “disegno industriale”, così come è irrilevante accertare se, al momento della conclusione del suddetto contratto del 17.2.1995, l’opera in questione godeva comunque del riconoscimento del diritto d’autore in altri Stati, diversi dall’Italia». 2.1.1. Rilevò, poi, che «[OSCURATO:PERSONA], come sopra esposto, ritiene che, con la stipulazione del contratto del 17.2.1995 (come detto sempre tacitamente rinnovato di anno in anno, quindi anche il 31.12.2002, senza alcuna modificazione della disciplina prevista da tale contratto), [OSCURATO:PERSONA] le ha definitivamente ceduto il diritto d’autore, di cui lo stesso era certamente titolare (quanto meno dal 19.4.2001, data di entrata in vigore del D.L.vo n. 95/2001) sul Sistema“606”, in quanto: a) ciò risulta dal tenore letterale del contratto, in particolare dalle premesse e dalle disposizioni nelle quali: i) si precisa che [OSCURATO:PERSONA] aveva sviluppato una versione del Sistema“606” in alluminio, approvata da [OSCURATO:PERSONA]; ii) si dà atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato a [OSCURATO:PERSONA] il diritto di permettere o proibire la vendita e la produzione del Sistema“606”; iii) viene fatto salvo in ogni caso il diritto di [OSCURATO:PERSONA] di produrre e vendere il Sistema“606”; iv) si pattuisce che, in seguito alla risoluzione del contratto in questione, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe più usare il nome “[OSCURATO:PERSONA]” in associazione al Sistema“606”, mentre avrebbe potuto continuare a usare il nome “[OSCURATO:PERSONA]” con lo stesso numero (“606”) o altro numero per identificare i prodotti; b) Rams era certamente titolare di diritti, che avrebbe potuto opporre a [OSCURATO:PERSONA], e perciò quest’ultima aveva un concretissimo interesse a (o meglio la necessità di ottenere daldesigner un titolo che l’autorizzasse a vendere il Sistema “606” in tutto il mondo; c) le parti, ed in particolareRams non hanno reagito in alcun modo alle modifiche legislative, menzionate dal Tribunale, e non hanno neppure mai fatto minimamente cenno a tali modifiche nei quindici anni seguenti, neppure nei recenti scambi di corrispondenza e addirittura nelle difese del presente giudizio; pertanto, l’univoca e pacifica condotta conforme a questo contratto, seguita dalle parti anche dopo il 2001 e, ininterrottamente, per i quindici anni successivi, ha costituito la ratifica, o comunque la rinnovazione e conferma dell’assetto negoziale del 1995, anche nel mutato contesto normativo; d) nei contratti prodotti da controparte, la licenza del 2010 tra Rams e [OSCURATO:PERSONA] […] e la sub-licenza, concessa da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. […] vi è un esplicito riconoscimento operato da Rams dei diritti spettanti a [OSCURATO:PERSONA] sul Sistema“606” sin dal contratto del 1995». 2.1.2. Ritenne «palesemente infondata la tesi propugnata da [OSCURATO:PERSONA]», fondando tale sua conclusione sull’interpretazione dei contratti intercorsi tra le parti eseguita in base ai criteri previsti dagli artt. da 1362 a 1371 cod. civ. e di cui diede ampiamente conto in relazione a ciascuno dei criteri predetti. 2.1.3. Affermò che, «In definitiva, posto che il diritto d’autore, pacificamente spettante a Rams sul disegno industriale del Sistema “606”, non risulta essere mai stato trasferito in via definitiva da questo a [OSCURATO:PERSONA] e che, tutt’al più, può ritenersi che Rams, con il suo comportamento tollerante successivo al 19.4.2014, abbia acconsentito a che [OSCURATO:PERSONA] continuasse la produzione del Sistema“606”, fintanto che fosse rimasto efficace il contratto del 17.2.1995, avente ad oggetto un differente diritto, [OSCURATO:PERSONA] era certamente obbligata, a decorrere dalla scadenza del termine di preavviso indicato nella comunicazione di Rams del 20.9.2016, a cessare qualunque produzione e commercializzazione del suddetto elemento d’arredo, produzione e commercializzazione che, successivamente a tale comunicazione, costituivano un’aperta violazione del diritto patrimoniale d’autore di quest’ultimo. Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha, tuttavia, ritenuto che il diritto di [OSCURATO:PERSONA] di commercializzare e vendere gli elementi d’arredo di cui al sistema“606” sia cessato solo una volta decorso un preavviso di sei mesi a far data dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 27.3.2019; tale statuizione non è stata impugnata da Rams, pertanto, visto che il diritto d’autore di Rams non risulta essere mai stato trasferito a [OSCURATO:PERSONA], questa, a decorrere dal 27.9.2019 (cioè sei mesi dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado) era obbligata a cessare la produzione e la commercializzazione del prodotto di design denominato “606 [OSCURATO:PERSONA]”». 2.1.4. Precisò, infine, che «L’infondatezza della domandaproposta sub n. 1 dalle appellanti comporta ovviamente anche l’infondatezza della domanda proposta sub 2, nonché delle connesse domande sub 3, 4 e 5, dato che tutte le iniziative assunte da Rams, dopo la scadenza del termine di preavviso indicato nella comunicazione del 20.9.2016 (sia in Italia che in Germania), costituiscono null’altro che il legittimo esercizio di azioni a tutela del diritto d’autore a lui spettante e quindi non possono certo costituire atti illeciti di concorrenza sleale. Per quanto riguarda la domanda sub 8 delle appellanti, quand’anche fosse fondata, si evidenzia che il Tribunale, con statuizione, come detto non impugnata da Rams, ha già ritenuto congruo un periodo di preavviso addirittura decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza, pertanto non si comprende quale ulteriore termine di preavviso debba essere stabilito, visto che [OSCURATO:PERSONA] fin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cioè da oltre quattro anni e mezzo) era del tutto consapevole che, una volta scaduto il termine di preavviso, non avrebbe più potuto produrre il Sistema “606”. La domanda sub 9 delle appellanti non può invece neppure essere presa in considerazione, non comprendendosi quali siano e a cosa siano dovuti “i pregiudizi, costi e spese che la stessa ha sopportato, e sopporterà in futuro, a causa della condotta di [OSCURATO:PERSONA] descritta negli atti del giudizio” e per i quali dovrebbe essere indennizzata da Rams. Il Tribunale, come sopra esposto, ha altresì condannato [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il danno subito da Rams, per il fatto di aver continuato a produrre gli elementi d’arredo del Sistema “606”, senza però pagare qualunque royalty dalla scadenza dei tre mesi dalla data della comunicazione della risoluzione del contratto da parte di Rams fino alla data la pubblicazione della sentenza, danno liquidato dal Tribunale, in via equitativa in € 35.000, sulla base della liquidazione di taliroyalties effettuata nella somma di € 14.310 per l’anno 2015 (somma affermata da Rams e non contestata da [OSCURATO:PERSONA]). Con l’atto d’appello le appellanti hanno sostenuto che la domanda di risarcimento del danno avversaria (accolta dal Tribunale) era infondata, perché priva del fondamentale requisito soggettivo del dolo o della colpa, e che, in ogni caso, era errata l’individuazione del periodo di mancato pagamento delleroyalties, ritenuto rilevante dal Tribunale per la quantificazione del danno, dato che [OSCURATO:PERSONA] ne aveva interrotto il pagamento non già dal novembre 2016, come ritenuto dal Tribunale, bensì dal secondo trimestre del 2017 […]. Nella comparsa conclusionale, però, il secondo motivo di contestazione non è stato più ripreso e quindi deve ritenersi abbandonato […]. Il primo motivo di contestazione è, invece, formulato in modo così generico, da non potersene neppure comprendere il significato, posto che, in ogni caso, in primo luogo, la buona fede di [OSCURATO:PERSONA], invocata nella comparsa conclusionale, nella commercializzazione del Sistema “606” con la pretesa di non dover pagare alcunché al titolare del diritto d’autore non può certe derivare né dal provvedimento cautelare emesso in primo grado né dalla sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado emessa nel giudizio d’appello, dato si trattava di provvedimenti provvisori e quindi superati dalle sentenze conclusive; in secondo luogo, dopo aver ricevuto la comunicazione di recesso, [OSCURATO:PERSONA] non poteva certamente essere ritenuta inconsapevole della volontà di Rams, cioè del titolare del diritto d’autore, a che la stessa cessasse la produzione del Sistema“606”, che ha invece, pacificamente, continuato a produrre. Per conseguenza anche la domanda propostasub 7 dalle appellanti (di rigetto cioè di tutte le domande proposte in primo grado in via riconvenzionale dagli appellati) non può essere accolta». 3. Per la cassazione dell’appena descritta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a due motivi. Hanno resistito, con unico controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Entrambe le parti hanno depositato memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente: I) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Muovendosi dall’assunto che «la sentenza impugnata e, in generale, la presente vertenza ruotano intorno a una questione decisiva: l’interpretazione del contratto stipulato da Rams e [OSCURATO:PERSONA] il 17 febbraio 1995», viene prospettata la violazione dell’art. 1362 cod. civ. per avere la corte territoriale considerato irrilevante stabilire se fosse, o meno, fondata la convinzione delle parti intorno alla insussistenza di un diritto d’autore sul Sistema “606” nel 1995. Sul punto, le ricorrenti rammentano di aver dedotto nei propri atti come detto contratto regolasse la commercializzazione anche in Paesi in cui tale diritto poteva essere riconosciuto. Su tale premessa, le stesse contestano i passaggi dell’impugnata sentenza in cui si osserva che il contratto era stato tacitamente rinnovato anche a seguito della sopravvenienza del riconoscimento del diritto d’autore sull’opera in Italia, deducendo, altresì, che il fatto che ad esso fosse applicabile la legge italiana non varrebbe a giustificare la raggiunta conclusione e che la legge italiana non poteva essere scelta dalle parti in materia di proprietà intellettuale, ostandovi il Regolamento 864/2007. Vengono censurate, poi, le argomentazioni in base alle quali la corte predetta ha considerato «palesemente infondata» la tesi, propugnata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., secondo cui quest’ultimaaveva ritenuto che, con la stipulazione del contratto del 17 febbraio 1995 (sempre tacitamente rinnovato di anno in anno, quindi anche il 31.12.2002, senza alcuna modificazione della disciplina prevista da tale contratto), [OSCURATO:PERSONA] le aveva definitivamente ceduto il diritto d’autore, di cui lui era certamente titolare (quanto meno dal 19.4.2001, data di entrata in vigore del D.L.vo n. 95/2001) sul Sistema “606”. Si sostiene, peraltro, che il menzionato contratto del 1995 doveva qualificarsi come un “accordo di coesistenza”. Si assume, poi, quanto alla pretesa violazione dell’art. 1366 cod. civ., che l’interpretazione secondo buona fede imponeva di attribuire rilevanza ad una premessa del suddetto contratto del 1995, con cui [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva rivendicato come propria lo sviluppo della “versione in alluminio” del Sistema “606”. Si deduce, infine, che la buona fede, unitamente al criterio dell’interpretazione complessiva del contratto ex art. 1363 cod. civ., imponeva di attribuire all’assunzione da parte di Rams di manleva per l’eventuale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. verso [OSCURATO:PERSONA], valenza attributiva alla stessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di quei diritti di cui quest’ultima negava l’esistenza; II) «Invalidità della sentenza, ai sensi degli artt. 132, n. 3, e156, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».. In via subordinata rispetto al precedente motivo, si sostiene che «gli errori, le omissioni, i salti logici, le contraddizioni e gli assunti apodittici ed arbitrari che minano in radice l’iter argomentativo seguito dalla Corte di appello in relazione all’interpretazione del contratto del 1995», rendevano la sentenza impugnata invalida per difetto dei requisiti essenziali, exart. 132, n. 4, cod. proc. civ., al raggiungimento del suo scopo ai sensi dell’art. 156, comma 2, cod. proc. civ.. 2. Ancor prima di procedere all’esame delle descritte doglianze, rileva il Collegio che il Rams e la VitsoeLtd, nel loro controricorso, hanno dedotto che, nelle more del giudizio conclusosi con la sentenza oggi impugnata, «si è altresì definito il giudizio promosso da Rams contro le odierne ricorrenti presso il Landgericht di Colonia in Germania, ove Rams aveva richiesto inibitoria della commercializzazione del sistema 606 corredata di misura coercitiva, ordine di suo ritiro dal commercio e risarcimento del danno. Con la propria sentenza del 19.3.2021 […], il Landgericht ha ritenuto, per quanto qui rileva, che:a) è valida ed efficace la clausola del contratto del 1995 che lo assoggetta alla legge italiana; b) l’interpretazione del contratto in base alla legge italiana comporta che debba confermarsi che il suo oggetto consiste nella concessione di mera licenza d’uso del nome; c) deve pertanto anche trovare conferma la conclusione che il sopravvenuto diritto d’autore di Rams sia stato oggetto di licenza tacita temporanea; d) sempre in applicazione della legge italiana, Rams è altresì titolare del diritto alla informazione sulla contraffazione e al ritiro dal commercio dei prodotti; e) inoltre, in applicazione della legge tedesca, Rams ha diritto altresì a corrispondenti provvedimenti inibitori e di ritiro dal commercio, nonché alla distruzione dei prodotti ed alla dichiarazione della sussistenza di danno risarcibile. Per effetto della rinuncia del 23.9.2021 […] all’impugnazione di tale pronuncia, impugnazione proposta il 21.4.2021, da parte dei legali delle odierne ricorrenti, la sentenza, già in quanto tale oggettodi automatico riconoscimento in Italia, è anche passata formalmente in giudicato». Pertanto, hanno chiesto dichiararsi inammissibile l’avverso ricorso perché quanto ivi dedotto è precluso dal giudicato tedesco. 2.1.Una tale eccezione deve considerarsi inammissibile per due concorrenti ragioni. 2.1.1. Innanzitutto, per novità della stessa, nulla rinvenendosi, sul punto, nella sentenza oggi impugnata, né i controricorrenti specificano come l’avrebbero proposta innanzi alla corte distrettuale.Per giurisprudenza pacifica di questa Corte ( cfr . tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 5131 e 9434 del 2023; Cass.n. 25909 del 2021), qualora con inCassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, le parti dev ono , a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbianofatto. Il giudizio di legittimità, infatti,deve investire, a pe na d'inammissibilità della relativa censura o eccezione della parte controricorrente, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta innanzi a questa Cortequestioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; 7981/07; Cass. 16632/2010). In quest'ottica, le parti ha nno l'onere di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente, nei rispettivi atti introduttivi, gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. n. 9765del 2005; Cass. n. 12025 del 20 00). Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164del 2007; Cass. n. 17041 del 2013 ; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018). 2.1.2. A tanto deve aggiungersi che, giustal’art. 64, lett. f), della legge n. 218 del1995, è consentitoil riconoscimento in Italia di una decisione straniera, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, quando non penda un processo davanti ad un giudice italiano, per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero. Nella vicenda de qua , il controricorso nemmeno specifica quando era iniziato (se prima o dopo quello intrapreso dalle ricorrenti, in Italia, contro le odierne parti controricorrenti). 3. Fermo quanto precede, i formulati motivi di ricorso, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connessi, si rivelano complessivamente inammissibili alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso. 3.1. Giova ricordare, quanto al vizio motivazionale di cui al predetto secondo motivo (formulato in via subordinata al mancato accoglimento del primo), che la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabileratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 23 luglio 2021), ha ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 6073 del 2023; Cass. n. 4784 del 2023; Cass. n. 956 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramutain violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass.n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 1522 del2021 e Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 4784 del 2023; Cass. n. 6073 del 2023) o di sua “contraddittorietà” (cfr. Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022; Cass.n. 4784 del 2023; Cass. n. 6073 del 2023). 3.1.1. Nella specie, la corte territoriale ha fornito una giustificazione certamente in linea con il minimo costituzionale imposto da Cass., SU, n. 8053 del 2014 quanto al significato da attribuirsi ai contratti intercorsi tra le parti, interpretati in base ai criteri previsti dagli artt. da 1362 a 1371 cod. civ., altresì dovendosi ricordare che, come ancora recentemente sancito da questa Corte (cfr. in motivazione, Cass. n.9021 del 2023; Cass. n. 6073 del 2023; Cass. n. 2415 del 2023): i ) il vizio di motivazione, ancor più in rapporto al già richiamato, attuale testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014), non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti; ii) giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 6073 del 2023; Cass. n. 4784 del 2023; Cass. n. 956 del 2023; Cass.n. 33961 del 2022; Cass. n. 29860 del2022; Cass. n. 3126 del 2021; Cass. n. 25509 del 2014; Cass. n. 5586 del 2011; Cass. n. 17145 del 2006; Cass. n. 12121 del 2004; Cass. n. 1374 del 2002; Cass. n. 13359 del 1999). 3.2. Quanto, invece, alla descritta censura di cui al primo motivo, essa è inammissibile posto che le relative argomentazioni mirano chiaramente ad ottenere una differente interpretazione del complessivo contenuto dei contratti (soprattutto quello del 17 febbraio 1995) conclusi tra le partirispetto a quella fornita dalla corte territoriale. 3.2.1. Deve essere ricordato, allora, che costituisce indirizzo ermeneutico ormai consolidato (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 13005 del 2023; Cass.n. 7978 del 2023; Cass. n. 35787 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n.29860 del 2022; Cass. n. 19146 del 2022; Cass. n. 15240 del 2022; Cass. n. 25909 del 2021; Cass. n. 25470 del 2019; Cass. n. 14938 del 2018; Cass. n. 25470 del 2019), quello secondo cui il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi - al di là della indicazione degli articoli di legge in materia -in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione). Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. 10891 del 2016; Cass. n. 7963 del 2018; Cass. n. 9461 del 2021; Cass. n. 7978 del 2023; Cass.n. 13005 del 2023). 3.2.2. In altri termini, il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà privata operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr., ex aliis, Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass.n. 2465 del 2015; Cass. n. 10891 del 2016; con la precisazione che quando, come nella specie, è applicabile il nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame della questione relativa all'interpretazione del contratto neppure è riconducibile a detto vizio, in quanto l'interpretazione di una clausola negoziale non costituisce "fatto" decisivo per il giudizio, atteso che,in tale nozione, rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi. Cfr. Cass. n. 5795 del 2017).). 3.2.3. La censura, poi, neppure può essere formulata mediante l'astratto riferimento a dette regole, essendo imprescindibile, come si è già anticipato, la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cui il giudice 15 di merito si sia, eventualmente, discostato dagli stessi, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella decisione impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (cfr. Cass. n. 13005 del 2023; Cass. n. 7978 del 2023; Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass.n. 28319 del 2017; Cass. n. 25728 del 2013). 3.2.4. Nel quadro dei riportati princìpi, risulta chiaro che la doglianza in esame si risolve in una sostanziale, inammissibile, rivisitazione del merito, attraverso la proposizione di una interpretazione di clausole contrattuali, in senso favorevole alle istanti, diversa da quella, da queste ultime contestata, preferita dalla corte territoriale. Essa, inoltre, al di là della sua formale intestazione, si fonda anche sul preteso mancato esame di fatti decisivi, ossia su di un motivo la cui ammissibilità, rispetto ad una fattispecie di cd. doppia conforme , quale quella verificatasi nel presente giudizio, richiede di indicare sotto quali profili il giudizio di fatto in prime cure differisca da quello di appello (cfr. ex aliis, Cass. nn. 26489, 26491 e 26521 del 2021). Un tale requisito, peraltro, nemmeno è soddisfatto perché, in realtà, non vi è alcun punto in ordine al quale l’accertamento in fatto in sede di gravame sia stato differente da quello reso in primo grado. 3.3. A tanto deve soltanto aggiungersi, quanto agli assunti concernenti il doversi qualificare il menzionato contratto del febbraio 1995 come un “accordo di coesistenza” (cfr. pag. 36 e ss. del ricorso) e l’asserito valore confessorio della ricostruzione della vicenda rinvenibile nell’affidavitsottoscritto da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 34 e ss. del ricorso), che di tanto non risulta si sia discusso in appello, nulla rinvenendosi, in proposito, nella sentenza oggi impugnata. Deve trovare applicazione, dunque, il principio, assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, né rilevabili d'ufficio (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 13036 del 2023; Cass. n.9434 del 2023; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 5131 del 2023; Cass. n. 25909 del 2021; Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 16632 del 2010). In quest'ottica, la parte ricorrente ha l'onere -qui, invece, rimasto inadempiuto - di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000). Nel giudizio di cassazione, invero, è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass.n. 20712 del 2018). 3.3.1. In ogni caso, anche in parte qua, la censura sollecita un riesame di merito anche attraverso l’apprezzamento del contenuto del suddetto affidavit, dimenticando, tuttavia, che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006,nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017, Cass., SU, n. 34476 del 2019 e Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass.n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass.n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 13005 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023). 4. In definitiva, quindi, il ricorso dellaDe [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]. deve essere dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità a loro carico in via solidale, stante il principio di soccombenza, altresì dandosi atto -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte delle medesime ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. e le condanna, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterd
Sentenza Cassazione n. 14591/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris