CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01538/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.28698/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliatopresso lo studio del medesimo in Roma alla via Postumia n. 3; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 7746/02/2016 depositata in data 1/12/2016; Ordinanza interlocutoria udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2023 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La CTR del Lazio rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza della CTP di Roma che aveva dichiarato inammissibile, perchè tardivo, il loro ricorso contro l’avviso di accertamento n. TK3036703043-12 emesso dall’Agenzia delle entrate per l’anno di imposta 2007 a fini imposte dirette ed IVA e loro notificato quali amministratori di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]..; in particolare i giudici di appello rilevavano che gli appellanti, in primo grado, avevano depositato la copia del ricorso, s pedito all’ufficio finanziario il 3 dicembre 2012,solo in data 19 aprile 2013 e quindi oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992. Contro tale decisione propone ricorso per cassazioneil contribuente [OSCURATO:PERSONA], in base ad un motivo. L’Agenzia delle Entrate ha deposita to memoria di costituzione al solo fine di partecipare alla eventuale udienza di discussione. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 15/12/2023. Considerato che: Il ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione costituzionale del giusto processo, per il quale l’art. 111 Cost. impedisce di ritenere conformi a costituzione interpretazioni che sanzionando ritardati adempimenti finiscono per incidere sul diritto di difesa. Appare necessaria, anche alla luce della natura del vizio dedotto, l’acquisizione del fascicolo del giudizio di merito. P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione del fascicolo del giudizio di m