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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01538/2024

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to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.28698/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliatopresso lo studio del medesimo in Roma alla via Postumia n. 3; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 7746/02/2016 depositata in data 1/12/2016; Ordinanza interlocutoria udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2023 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: La CTR del Lazio rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza della CTP di Roma che aveva dichiarato inammissibile, perchè tardivo, il loro ricorso contro l’avviso di accertamento n.

TK3036703043-12 emesso dall’Agenzia delle entrate per l’anno di imposta 2007 a fini imposte dirette ed IVA e loro notificato quali amministratori di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]..; in particolare i giudici di appello rilevavano che gli appellanti, in primo grado, avevano depositato la copia del ricorso, s pedito all’ufficio finanziario il 3 dicembre 2012,solo in data 19 aprile 2013 e quindi oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992.

Contro tale decisione propone ricorso per cassazioneil contribuente [OSCURATO:PERSONA], in base ad un motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha deposita to memoria di costituzione al solo fine di partecipare alla eventuale udienza di discussione.

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 15/12/2023.

Considerato che: Il ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione costituzionale del giusto processo, per il quale l’art. 111 Cost. impedisce di ritenere conformi a costituzione interpretazioni che sanzionando ritardati adempimenti finiscono per incidere sul diritto di difesa.

Appare necessaria, anche alla luce della natura del vizio dedotto, l’acquisizione del fascicolo del giudizio di merito.

P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione del fascicolo del giudizio di m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.28698/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliatopresso lo studio del medesimo in Roma alla via Postumia n. 3; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 7746/02/2016 depositata in data 1/12/2016; Ordinanza interlocutoria udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2023 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La CTR del Lazio rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza della CTP di Roma che aveva dichiarato inammissibile, perchè tardivo, il loro ricorso contro l’avviso di accertamento n. TK3036703043-12 emesso dall’Agenzia delle entrate per l’anno di imposta 2007 a fini imposte dirette ed IVA e loro notificato quali amministratori di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]..; in particolare i giudici di appello rilevavano che gli appellanti, in primo grado, avevano depositato la copia del ricorso, s pedito all’ufficio finanziario il 3 dicembre 2012,solo in data 19 aprile 2013 e quindi oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992. Contro tale decisione propone ricorso per cassazioneil contribuente [OSCURATO:PERSONA], in base ad un motivo. L’Agenzia delle Entrate ha deposita to memoria di costituzione al solo fine di partecipare alla eventuale udienza di discussione. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 15/12/2023. Considerato che: Il ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione costituzionale del giusto processo, per il quale l’art. 111 Cost. impedisce di ritenere conformi a costituzione interpretazioni che sanzionando ritardati adempimenti finiscono per incidere sul diritto di difesa. Appare necessaria, anche alla luce della natura del vizio dedotto, l’acquisizione del fascicolo del giudizio di merito. P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione del fascicolo del giudizio di m
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