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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 gennaio 2021

Cassazione n. 36405/2021

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o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 4438-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di AGRIGENTO; - intimata - avverso l'ordinanza n. 370/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 13/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 9' 6 RICORSO N. 4438/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 1 rilevato che viene chiesta la correzione dell'errore materiale della ordinanza n. 370/2021 di questa Corte per mancata indicazione della distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa; 2 ritenuto che trattasi di classico errore materiale perché nel controricorso era stata formulata espressa richiesta in tal senso e che pertanto il rimedio esperibile è la correzione (tra le varie, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017 Rv. 644292; Sez.

U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010 Rv. 613868); che conseguentemente va disposta la correzione come da proposta del relatore; P.Q.M.

La Corte ordina la correzione della ordinanza di questa Corte n. 370/2021 aggiungendosi, a pag. 4, sia in motivazione (punto 6 dopo la parola "soccombenza") che in dispositivo (dopo le parole "accessori di legge") Lo cril.101C6 "con distrazione in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] 1on3santistatario".

Manda alla Cancelleria per le prescritte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 4438-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di AGRIGENTO; - intimata - avverso l'ordinanza n. 370/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 13/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 9' 6 RICORSO N. 4438/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 1 rilevato che viene chiesta la correzione dell'errore materiale della ordinanza n. 370/2021 di questa Corte per mancata indicazione della distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa; 2 ritenuto che trattasi di classico errore materiale perché nel controricorso era stata formulata espressa richiesta in tal senso e che pertanto il rimedio esperibile è la correzione (tra le varie, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017 Rv. 644292; Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010 Rv. 613868); che conseguentemente va disposta la correzione come da proposta del relatore; P.Q.M. La Corte ordina la correzione della ordinanza di questa Corte n. 370/2021 aggiungendosi, a pag. 4, sia in motivazione (punto 6 dopo la parola "soccombenza") che in dispositivo (dopo le parole "accessori di legge") Lo cril.101C6 "con distrazione in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] 1on3santistatario". Manda alla Cancelleria per le prescritte
Sentenza Cassazione n. 36405/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris