CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 maggio 2024
Cassazione n. 20947/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27501/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -Ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA] D’ITALIA, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -Controricorrente - Avverso il decreto della Corte d’appello di Roma R.G. n. 4636/2019 depositata il 09/04/2019. Sanzioni amministrative Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. in esito all’accertamento ispettivo svoltosi tra il 15/01/2015 e il 20/03/2015 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. (incorporata dalla CRA di [OSCURATO:PERSONA]), con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia inflisse a [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, al primo, quale presidente del c.d.a., la sanzione pecuniaria di € 22.000,00, e agli altri, quali membri del c.d.a., la sanzione di € 16.500,00, per carenze nell’organizzazione e nei controlli interni. Dall’ispezione era emerso che le principali decisioni della banca erano state orientate dal presidente [OSCURATO:PERSONA], in carica da oltre trenta anni, e dai consiglieri d’amministrazione, legati da stretti rapporti di affari o di parentela; che erano stati disattesi gli obiettivi del piano strategico 2012/2015; che vi erano stat i conflitti di interessi, anomalie nella gestione di posizioni riconducibili agli amministratori e nella gestione delle relazioni creditizie con gli amministratori, con perdite per circa 2 milioni di euro; 2. i manager sanzionat i hanno proposto opposizione dinanzi alla Corte d’appello di Roma che, nella resistenza della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, ha respinto la domanda, dopo avere disatteso le seguenti censure e questioni: (a) violazione del ne bis in idem, violazione del principio di contestazione immediata ex art. 14, legge n. 689 del 1981, decadenza del potere sanzionatorio, per superamento del termine di accertamento di duecentoquaranta giorni; (b) illegittimità dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 72 del 2015; (c) genericità delle contestazioni e della motivazione del provvedimento sanzionatorio con conseguente impossibilità di individuare gli autori degli illeciti; violazione del principio di legalità e di tassatività della sanzione; (d) mancata graduazione soggettiva delle responsabilità e delle pen e pecuniari e ; disparità di trattamento delle violazioni accertate rispetto a l trattamento riservato ad altro intermediario finanziario (la BCC di Sant’Elena); (e) illegittimità del provvedimento sanzionatorio per carenza di motivazione, travisamento dei fatti e difetti di istruttoria; (f) domanda subordinata di riduzione delle sanzioni; 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Giulia no Martimbianco hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, illustrati anche damemoria. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ha resistito con controricorso. Considerato che: 1. il primo motivo – “ Sul secondo motivo di ricorso. Error in iudicando. Violazione/falsa applicazione di legge. Violazione del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.). Omissione di pronuncia. Violazione del principio del favor reie della retroattività dello ius superveniens più favorevole. Violazione della direttiva n. 36/2013/UE (in particolare artt. 70-72). Violazione d.lgs. n. 72/15. Eccezione di incostituzionalità. Violazione della Direttiva n. 59/14/UE. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 63/2019” – lamenta che il decreto impugnato, disattendendo le prescrizioni del diritto comunitario e i princìpi costituzionali, non ha condiviso i dubbi dei ricorrenti circa l’illegittimità costituzionale (per violazione della legge delega) dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 72 del 2015, laddove nega in radice la retroattività della lexmitior. Nel motivo viene riproposta, sotto il profilo dell’eccesso di delega, la stessa questione di legittimità costituzionale; 1.1. il motivo è infondato.La statuizione della Corte di Roma è in linea con il consolidato orientamento di legittimità ( ex multis , Cass. nn. 26983/2022, 15210/2023, 23191/2023, quest’ultima in tema di sanzioni Consob), secondo cuile sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia per carenze nell’organizzazione e nei controlli interni, non hanno natura punitiva, sicché, a fronte di un illecito amministrativo privo di natura sostanzialmente penale – come quello previsto dall’art. 144 TUB- non è invocabile il principio del favor rei e, tramite esso, l’applicazione della normativa in tesi più favorevole introdotta con il d.lgs. n. 72 del 2015, con conseguente manifesta infondatezza dell’eccezione di illegittimità costituzionale di quest’ultima normativa anche sotto il dedotto profilo dell’eccesso di delega (Cass. n. 26983/2022); 2. il secondo motivo – “ Sul primo motivo di ricorso. Tardività. Violazione del divieto del ne bis in idem. Mancata contestazione immediata ex art. 14, L. 689/81. Decadenza dal potere irrogativo della sanzione per decorso del termine ex art. 14, 2° comma, L. 689/81. Decorso del termine di 240 giorni di cui alle Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria. Violazione dell’art. 2 l. n. 241/1990. Violazione del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.). Omissione di pronuncia” – denuncia che non sia stata fatta applicazione dell’art. 14, cit., secondo cui, quando è possibile, la violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore e al coobbligato in solido. Si deduce altresì la violazione del principio del ne bis in idem, dato che l’autorità di vigilanza, che pure era a conoscenza dei fatti dal marzo-giugno 2012, in conseguenza della precedente ispezione, in quell’occasione non aveva adottato alcuna misura sanzionatoria. In relazione a tale rilievo critico, i ricorrenti si dolgono anche dell’omessa pronuncia, da parte del giudice di merito , al quale addebitano pure di non avere accolto il motivo di ricorso in punto di decadenza del potere accertativo per superamento del termine di duecentoquarantagiorni che, secondo la prospettazione dei ricorrenti, decorre dalla scadenza del termine per presentare le controdeduzioni; 2.1. il motivo, recante plurime censure, è complessivamente infondato; 2.2. in primo luogo, non sussiste il vizio di omessa pronuncia in ragione del fatto che il decreto impugnato, oltre a statuire sul tema del decidere, concernente la legittimità o meno delle sanzioni, statuisce (disattendendole) anche su tutte le altre eccezioni compendiate nella rubrica del mezzo di impugnazione; in secondo luogo, quanto all’asserita violazione del principio del ne bis in idem, la Corte d’appello, con accertamento di fatto, supportato da motivazione priva di vizi logici, spiega che la contestazione ha profili di novità rispetto alle evidenze della prima ispezione, e si sostanzia nella violazione del piano strategico 2013- 2015, adottato dopo la prima ispezione del 2012, e soggiunge che l’ulteriore contestazione (compresi gli sconfinamenti concessi a un cliente) riguarda gli anni 2013 e 2014; in terzo luogo, la Corte d’appello, con riferimento all’eccezione di tardività della contestazione,chiarisce che il termine di novanta giorni per la notifica agli interessati ex art. 14, legge n. 689 del 1981, decorre dal momento in cui viene apposto agli atti dell’accertamento il visto del direttore centrale per la vigilanza bancaria e finanziaria e che, nella specie, lo stesso termine è stato rispettato perché il visto è stato apposto in data 17/04/2015 e la notifica delle contestazioni è avvenuta tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 16/06/2015(Cass. n. 29594/2023); da ultimo, con riferimento alla pretesa violazione del termine di duecentoquaranta giorni per la conclusione del procedimento sanzionatorio, il decreto impugnato osserva che esso decorre dalla data di scadenza per la presentazione delle controdeduzioni da parte del soggetto che, per ultimo, abbia ricevuto la notifica della contestazione: nella specie, detto termine decorrente dal 23/07/2015 (ossia dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni) andava a scadere il 19 /03/2016, donde la tempestività del provvedimento sanzionatorio, adottato il 15/03/2016, non rilevando a tal fine la successiva notificazione, che non integra né perfeziona l’atto (Cass. n. 48/2019); 3. il terzo motivo – “ Sul terzo motivo di ricorso. Violazione di legge. Violazione dei principi fondamentali di legalità e tassatività della sanzione. Artt. 1-3-4-5-6, L. 689/81. Genericità delle contestazioni. Carenza e/o contraddittorietà della motivazione. Violazione del ne bis in idem. Mancata individuazione dell’autore materiale dei fatti. Violazione della Carta dei diritti di Nizza (artt. 47 ss.) nonché degli artt. 6 e 13 CEDU. [OSCURATO:PERSONA] di vigilanza in tema di “sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa”. Violazione artt. 144-145 TUB in relazione agli artt. 117-118 TUB. Violazione degli artt. 3-24-97-98-113-117 Cost. Sussistenza, in ogni caso, di una esimente putativa ai sensi dell’art. 3 L. 689/1981 e dei principi di buona fede e legittimo affidamento. Violazione del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.). Omissione di pronuncia.” – concerne la genericità degli addebiti e si appunta al la statuizione del giudice di merito secondo cui dalla proposta sanzionatoria si evince il contenuto delle singole contestazioni e la riferibilità agli amministratori sanzionati. I ricorrenti replicanoche il provvedimento impugnato non indica il grado di responsabilità personale, gli elementi informativi disponibili, i fatti che vengono addebitati, né consente di individuare l’autore materiale della violazione. Si ascrive, inoltre , alla Corte d’appello di non avere pronunciato in ordine alla dedotta esimente putativa , desumibile da elementi oggettivi quali il rispetto della policy e dei regolamenti interni; 3.1. il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato; dal primo punto di vista (inammissibilità del motivo), la critica è priva di autosufficienza: il decreto impugnato (a pag. 6) afferma che: «gli opponenti nelle loro difese si sono limitati a sostenere, a torto, la non decifrabilità delle contestazioni, senza, tuttavia, prendere posizione sulle precise censure contenute nei rilievi ispettivi che invece ben potevano essere contrastate senza che si possa, perciò , invocare l’inesistenza dell’elemento soggettivo della violazione in assenza di prova di specifici fatti idonei ad infirmare la correttezza dei rilievi o la loro concreta addebitabilità al sanzionato”. A questo punto, in base al principio di autosufficienza, spettava ai ricorrenti (che hanno omesso il relativo adempimento) riprodurre, almeno sinteticamente, i passi salienti del provvedimento sanzionatorio al fine di dimostrare la (pretesa) genericità degli addebiti in esso formulati; dal secondo punto di vista (infondatezza del motivo), a proposito dell’esimente putativa, se è vero che, in tema di sanzioni amministrative, la responsabilità dell’autore dell’illecito può essere esclusa anche in caso di erronea supposizione della sussistenza degli elementi concretizzanti una causa di esclusione della responsabilità, in quanto l’art. 3 della legge n. 689 del 1981 esclude la responsabilità quando la violazione è commessa per errore sul fatto, ipotesi, questa , nella quale rientra anche l’erroneo convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione, è altrettanto vero che l’interessato deve provarne la sussistenza (Cass.n. 15195 /200 8). Sul tema dell’elemento soggettivo dell’illecito contestato, la Corte di merito - con giudizio di fatto , insindacabile in sede di legittimità - ha stabilitoche, alla stregua delle risultanze obiettive, i ricorrenti non potevano fondatamente « invo care l’inesistenza dell’elemento soggettivo delle violazioni»; 4. il quarto motivo –“Sul quarto motivo di ricorso. Violazione dei principi fondamentali in materia di graduazione della pena (artt. 8-bis -10 e 11 L. 689/81) [OSCURATO:PERSONA] di vigilanza 18 dicembre 2012. Violazione Legge 241/90 e 262/05” - censura il decreto impugnato che non indica i criteri in base ai quali reputa congrua la sanzione pecuniaria inflitta a ciascun ammi ni stratore , con specifico riferimento al ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha assunto la carica di amministratore soltanto a partire dal 17/04/2014, il che rende incomprensibile l’affermazione della Corte di Roma che egli avrebbe partecipato alle delibere della banca da cui è scaturita la contestazione; 4.1. il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato; è inammissibile, per carenza di autosufficienza, lì dovei ricorrenti si dolgono della violazione dei princìpi in materia di dosimetria della pena pecuniaria , ma omettono di indicare , nel dettaglio , i punti del provvedimento sanzionatorioassuntivamente lacunosi; è infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, alla quale va data continuità, secondo cui, nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misuradelle stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero e alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l’entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l’esistenza di alcune di esse; egli, inoltre, non è chiamato a controllare la motivazione dell’ordinanza- ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all’effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti (come nel caso in esame) siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall’art. 11, legge n. 689 del 1981 (Cass. n. 11481/2020); 5. il quinto motivo – “ Sul quinto motivo di ricorso. Eccesso di potere per disparità di trattamento in relazione a situazioni in cui versano altre BCC (o altre banche) analoghe o finanche deteriori rispetto alla CRA di Treviso” – si appunta contro l’asserzione della Corte d’appello secondo cui non sarebbe stata fornita la prova della disparità di trattamento tra la CRA di Treviso e la BCC di Sant’Elena; 5.1. il motivo è inammissibile; in disparte la prospettabile inammissibilità del mezzo di impugnazione, che non indica la norma di diritto che si assume violata, si deve sottolineare che la Corte di Roma, con accertamento di fatto ad essa riservato, ha disatteso la specifica doglianza dei ricorrenti evidenziando che essi non hanno provato l’omogeneità della situazione delle due banche da cui deriverebbe la pretesa disparità di trattamento tra le violazioni contestate agli amministratori della CRA Treviso e quelle rivolte all’altro intermediario, e cioè la BCC di Sant’Elena; 6. il sesto motivo – “ Sul sesto motivo di ricorso. Illegittimità per carenza di motivazione o motivazione apparente. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria” – denuncia la motivazione apparente della decisione impugnata che, benché menzion i gli argomenti difensivi addotti dai ricorrenti (in punto di as senza di conflitto di interessi, e relativi alle singole contestazioni), (pag. 35 del ricorso per cassazione) “nonha speso una parola per confutarli”;6.1. il motivo è inammissibile; il decreto impugnato non è viziato da lla prospettata carenza strutturale in ragione del fatto che esso esamina e risponde a tutti i rilievi critici mossi dagli opponenti al provvedimento sanzionatorio. Si aggiunga che la lettura dei fatti di causa offerta dai ricorrenti, divergente da quella della Corte territoriale, trascura il basilare principio per il quale il motivo di ricorso non può consiste re in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, vol ta ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013; Sez. 2, n. 6778 del 2 aprile 2015); 7. in conclusione, dichiarati infondati il primo, il secondo, il terzoe il quarto motivo, dichiarati inammissibili il quinto e il sesto motivo, il ricorso deve essere rigettato; 8. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; 9. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrent i in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.700,00, di cui € 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , d i un