CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 47368/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 2/05/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 2/05/2023, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola in data 13/04/2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato del delitto di tentato omicidio commesso ai danni del fratello, [OSCURATO:PERSONA], dapprima colpito ripetutamente al capo e al volto con un oggetto contundente fino a farlo cadere a terra e, indi, raggiunto da un tentativo di soffocamento con una busta in plastica trasparente, senza riuscire a cagionarne la morte per il sopraggiungere di un passante, [OSCURATO:PERSONA]; fatto occorso in Longobardi il 6/04/2023. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancanza dell'elemento oggettivo del reato. Diversamente da quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata l'azione offensiva non sarebbe stata idonea a provocare cagionare la morte della persona offesa, avendo quest'ultima riportato soltanto ferite superficiali lacero-contuse, dovute a escoriazioni del cuoio capelluto ed essendo stata dimessa dall'Ospedale dopo soltanto 2 giorni. E dal momento che la vittima era caduta e non poteva scappare, costituendo perciò un facile bersaglio, il fatto che le ferite siano state modeste dimostrerebbe che mancava l'elemento oggettivo del reato. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato. Infatti, se l'indagato avesse inteso uccidere il fratello, egli vi sarebbe riuscito, tenuto conto delle numerose occasioni che aveva avuto e considerate le sue conoscenze professionali quale medico veterinario, conoscitore della posizione degli organi vitali anche degli esseri umani. Dunque, le modalità esecutive dell'azione, la natura e la entità delle lesioni riportate dalla persona offesa, il comportamento post factum tenuto dall'imputato, il quale non si dava alla fuga, sarebbero elementi rivelatori di una direzione causale della condotta orientata non a uccidere la vittima designata. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle esigenze cautelari e all'incidenza dell'esercizio della facoltà di non rispondere. L'ordinanza del riesame impugnata avrebbe dato credito al racconto della persona offesa nonostante le contraddizioni con la dettagliata ricostruzione dei fatti operata dall'unico teste intervenuto, [OSCURATO:PERSONA] il quale non avrebbe fatto riferimento alla presenza di una busta di plastica nel luogo dei fatti, né avrebbe detto di avere visto l'indagato con un punteruolo in mano o di avere visto un punteruolo nel luogo dell'aggressione o che l'indagato, al sopraggiungere delle forze dell'ordine, si sarebbe dato alla fuga. Né la misura della custodia cautelare in carcere potrebbe essere fondata sulla decisione dell'indagato di avvalersi, all'interrogatorio di garanzia, della facoltà di non rispondere, che secondo la giurisprudenza di legittimità non potrebbe costituire un elemento sfavorevole per il soggetto, non potendosi da tale circostanza desumere alcuna prognosi sfavorevole circa il pericolo di commissione di altri reati o altra conseguenza negativa diversa, nella specie ravvisato a partire da elementi congetturali - non presenti nel fascicolo processuale - quali «indole violenta e incapacità di controllare i propri impulsi da parte dell'indagato, di contenere le proprie reazioni nonché di misurare la propria forza». In realtà, Pinnola sarebbe incensurato, non avrebbe nessun tipo di precedente, sarebbe una persona e un professionista stimato e apprezzato da tutti, che avrebbe lasciato la sua occupazione nel centro Italia per dedicarsi ad accudire la madre negli ultimi anni della sua esistenza. Il pericolo di reiterazione del reato dovrebbe escludersi anche in ragione della distanza tra l'indagato e la persona offesa la quale abiterebbe e lavorerebbe in provincia di Bologna, a oltre 900 km dal luogo in cui vive lo stesso indagato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le censure difensive, articolate con i tre motivi di impugnazione, riguardano, innanzitutto, il profilo della gravità indiziaria, in relazione al quale la difesa dell'indagato deduce violazione di legge e vizio di motivazione assumendo che non sarebbe stato dimostrato, sia pure con il grado di accertamento richiesto dalla natura cautelare del presente giudizio, sia l'intento omicidiario, sia l'idoneità degli atti posti in essere dall'indagato a cagionare la morte del fratello. Tali censure si articolano attraverso varie osservazioni critiche che concernono la inattendibilità della persona offesa, argomentata con la mancanza di riscontri ricavabili sia dalle sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA], che anzi conterrebbero elementi di smentita della versione della vittima (si vedano, al riguardo, le considerazioni svolte con il terzo motivo), sia dai referti medici, i quali attesterebbero modeste escoriazioni non compatibili con le dichiarazioni rese, nell'immediatezza, da [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Orbene, va innanzitutto ribadito che in materia cautelare, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. deve avere ad oggetto la violazione di norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, senza potersi estendere alla ricostruzione dei fatti o all'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori; apprezzamento che, ove non manifestamente illogico, si sottrae a qualunque possibilità di censura nel giudizio di cassazione. Ne consegue che non è consentito dedurre profili di doglianza che, pur investendo, in apparenza, la motivazione, si risolvono, in realtà, nella richiesta di una diversa valutazione di circostanze fattuali esaminate dal giudice di merito, il quale abbia dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione sulla gravità del quadro indiziario attraverso una congrua motivazione degli elementi indizianti, la quale risponda ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). In questa prospettiva, osserva il Collegio che le censure difensive, in ogni caso, hanno un carattere essenzialmente fattuale, fondandosi su elementi attinti dagli atti processuali, non scrutinabili in sede di legittimità in assenza di specifica allegazione, come nel caso delle sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA], che si assume non conterrebbero alcun riferimento al punteruolo e alla busta di plastica utilizzati nel corso dell'aggressione. In ogni caso, va evidenziato come l'incedere argomentativo dell'ordinanza impugnata, laddove ha ritenuto non significativo il mancato rinvenimento del punteruolo, non presenti profili di manifesta illogicità, avendo i Giudici di merito dato ampiamente conto della piena compatibilità tra il racconto della persona offesa, le risultanze dei referti sanitari, le dichiarazioni rese dalla polizia giudiziario e dallo stesso Scilinguo, che aveva assistito soltanto alle fasi conclusive dell'aggressione. Un giudizio del materiale indiziario raccolto che, salve le ulteriori acquisizioni istruttorie che dovessero emergere nel corso delle indagini preliminari e dell'eventuale giudizio, non presenta affatto alcun vizio di tenuta logica, dovendo il ricorso stimarsi, sul punto, inammissibile in ragione del suo carattere eminentemente rivalutativo. Resta, peraltro, inattaccabile, sul piano logico, l'affermazione secondo cui la ricostruzione accolta non sia stata aggredita attraverso la prospettazione di una differente chiave di lettura degli elementi indiziari raccolti, non avendo l'indagato offerto una versione alternativa; profilo che non può essere confuso con la configurabilità di un inammissibile obbligo di rispondere all'interrogatorio di garanzia, certamente incompatibile con lo statuto costituzionale dei diritti difensivi riconosciuti all'indagato. 2.2. Le considerazioni che precedono devono essere ribadite anche con riferimento a quanto dedotto con il primo motivo in ordine al giudizio di idoneità degli atti a cagionare l'evento morte. In proposito, le osservazioni della difesa circa il carattere solo superficiale delle lesioni si rivelano aspecifiche dinnanzi alla traiettoria argonnentativa seguita dal Tribunale del riesame, che ha ricordato come l'assenza di postumi particolarmente gravi non consenta di escludere l'idoneità 4 il offensiva dell'azione, la quale deve essere valutata ex ante, ovvero al momento del suo svolgimento e potendosi essa configurare finanche nel caso in cui l'atto offensivo non abbia fisicamente attinto il bersaglio (Sez. 1, n. 20601 del 17/03/2023, D., Rv. 284722 - 02). 2.3. E coerentemente con quanto sopra osservato devono ritenersi aspecifiche le considerazioni svolte in ricorso con riferimento al profilo soggettivo del delitto contestato, logicamente ritenuto sussistente, allo stato e salvi i futuri approfondimenti, alla stregua della sede corporea attinta dai colpi e dalla loro ripetizione, dovendo per il resto ribadirsi la non necessità, al fini della prova del dolo omicidiario, della reiterazione degli atti lesivi, secondo un consolidato indirizzo interpretativo di legittimità (Sez. 1, n. 45332 del 2/07/2019, Pesce, Rv. 277151 - 01). Va del resto ricordato che il giudizio cautelare consiste in una valutazione prognostica avente ad oggetto l'affermazione di responsabilità dell'indagato che viene formulata allo stato degli atti e che, dunque, è suscettibile un differente apprezzamento, in sede di merito, qualora la piattaforma istruttoria si modifichi attraverso la acquisizione di ulteriori elementi fattuali in grado di inficiare la precedente ricostruzione degli accadimenti. 3. Inammissibili sono, infine, le censure in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari concernenti il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. Il relativo giudizio, infatti, si fonda essenzialmente sulle particolari modalità dell'azione e non ha alcuna relazione, come già osservato, con la decisione dell'indagato di avvalersi, all'interrogatorio di garanzia, della facoltà di non rispondere, come invece ritenuto dal ricorrente. Modalità dell'azione a partire dalle quali il Tribunale del riesame ha fondato, in maniera tutt'altro che illogica e congetturale, l'affermazione dell'indole violenta dell'indagato e della sua «incapacità di controllare i propri impulsi», a partire dalle quali ritenere probabile, in assenza di misure adeguatamente contenitive, la reiterazione di condotte violente. Anche in questo caso, dunque, le censure difensive hanno una valenza eminentemente fattuale e rivalutativa e, come tali, devono ritenersi precluse in sede di legittimità. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.4.1. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli