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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02479/2023

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seguente OR,-)INANZA si' .-icorso proposto da.: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]!..) ALLO "ONIO il 10/08/156 avverso la sentenza del 07/17120',. deU CORTE A2PELLO c CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta c:tIl Cor CENCI:

3. • Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di. fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro (per quanto in questa sede rileva con specifico riferimento alla posizione dell'imputato) il 7 ottobre 2021 ha confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Castrovillari il 25 marzo 2021, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida a due motivi con i quali deduce violazione di legge in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato ed in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla aggravante della recidiva.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto, al di là dell'apparente richiamo al vizio di violazione di legge, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo il ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili.

Esso, inoltre, è articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla conferma della sentenza impugnata, rappresentati dal ruolo determinante svolto dall'imputato nella preparazione della cessione e dai numerosi ed allarmanti precedenti penali dello stesso (pagg. 8 e 10).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che i stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente OR,-)INANZA si' .-icorso proposto da.: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]!..) ALLO "ONIO il 10/08/156 avverso la sentenza del 07/17120',. deU CORTE A2PELLO c CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta c:tIl Cor CENCI: 3. • Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di. fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro (per quanto in questa sede rileva con specifico riferimento alla posizione dell'imputato) il 7 ottobre 2021 ha confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Castrovillari il 25 marzo 2021, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali deduce violazione di legge in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato ed in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla aggravante della recidiva. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto, al di là dell'apparente richiamo al vizio di violazione di legge, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo il ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili. Esso, inoltre, è articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla conferma della sentenza impugnata, rappresentati dal ruolo determinante svolto dall'imputato nella preparazione della cessione e dai numerosi ed allarmanti precedenti penali dello stesso (pagg. 8 e 10). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che i stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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