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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01755/2023

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30951-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 187, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 294/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 10/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 30951 sez.

ML - ud. 15-11-2022 -2- RILEVATO che, con sentenza del 10 giugno 2020, la Corte d'Appello di Catania, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Catania, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Adrano avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese sostenute per la difesa legale prestata dal difensore scelto dal Seminara nell'ambito del procedimento penale subito per fatti connessi all'espletamento del servizio, conclusosi con sentenza definitiva di assoluzione del Tribunale penale di Catania; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto idonee a sostenere la pretesa azionata dal Seminara l'art. 24 della legge regionale n. 30/2000, che assicura al dipendente, a conclusione del processo penale, il diritto al rimborso delle spese legali sostenute per il legale prescelto sul solo presupposto dell'affermazione giudiziale di esenzione dalla responsabilità, fonte da riguardarsi come sovraordinata al CCNL del comparto Enti locali del 14.9.2000 che, all'art. 282 aveva regolato in via generale e così in deroga alla predetta legge regionale il sistema dell'assistenza legale preventiva ossia dell'individuazione di un legale di comune gradimento finalizzato al controllo specifico delle singole erogazioni di spesa ed alla preventiva valutazione da parte dell'amministrazione dell'assenza di un conflitto di interessi; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Comune di Adrano, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Seminara; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO che, con il primo motivo, il Comune ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 legge regionale n. 145/1980 e 28 CCNL 14.9.2000, imputa alla Corte territoriale la considerazione parziale, perché limitata all'art. 24 L.R. n. 30/2000, della disciplina dell'istituto da integrarsi con le previsioni delle norme qui invocate che ai fìni in questione, al di là del definirsi del giudizio penale con sentenza di assoluzione con formula piena del dipendente, richiedono debba il giudizio medesimo riferirsi a fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio nonché la scelta di comune gradimento del legale preventivamente operata e l'assenza di contateli interesse; che nel secondo motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione alla mancata considerazione della costituzione di parte civile nel giudizio penale del Comune di Adrano contro il Seminara, circostanza concepita dal Comune ricorrente come indicativa di un conflitto di interessi tra il Seminara e l'Ente datoreí ostativo, ai sensi della disciplina contrattuale invocata, dell'insorgenza dell'azionato diritto al rimborso; che la controversia pone una pluralità di questioni sulle quali non si rinvengono precedenti specifici nella giurisprudenza di questa Corte, questioni attinenti j da un lato al concorso/conflitto tra le norme invocate e, più precisamente, non con l'art. 39 L.R. n. 145/1980) atteso che anche l'art. 24 L.R. n. 30/2000 richiede che il diritto al rimborso debba comunque riferirsi a giudizi aventi ad oggetto fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di ufficio, quanto con l'art. 28 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia sotto il profilo della valenza derogatoria della disciplina legale anche di ambito regionale) riconosciuta alla contrattazione collettiva a seguito della privatizzazione del pubblico impiego ( senza trascurare che nella specie la norma è coeva alla contrattazione e suscettibile di intervenire sulla competenza a questa riservata) ove anche si trattasse di materia retributiva (questione anche questa da valutare), ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 165/2001, sia sotto il profilo dei contenuti, dato che l'ammissibilità presupposta dalla norma contrattuale della ricorrenza di un conflitto di interessi tra il dipendente e l'ente datore stride con il requisito che, ai sensi di legge, fonda il diritto al rimborso, dato dal riferirsi il giudizio penale a fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di ufficio; che, pertanto, la controversia è tale da assumere valenza nomofilattica, rendendo così opportuna la rimessione alla sezione semplice; P.Q.M.

La Corte, in difetto dei presupposti per la decisione della causa in sede camerale, ne rimette la trattazione alla sezione semplice.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30951-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 187, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 294/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 10/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 30951 sez. ML - ud. 15-11-2022 -2- RILEVATO che, con sentenza del 10 giugno 2020, la Corte d'Appello di Catania, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Catania, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Adrano avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese sostenute per la difesa legale prestata dal difensore scelto dal Seminara nell'ambito del procedimento penale subito per fatti connessi all'espletamento del servizio, conclusosi con sentenza definitiva di assoluzione del Tribunale penale di Catania; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto idonee a sostenere la pretesa azionata dal Seminara l'art. 24 della legge regionale n. 30/2000, che assicura al dipendente, a conclusione del processo penale, il diritto al rimborso delle spese legali sostenute per il legale prescelto sul solo presupposto dell'affermazione giudiziale di esenzione dalla responsabilità, fonte da riguardarsi come sovraordinata al CCNL del comparto Enti locali del 14.9.2000 che, all'art. 282 aveva regolato in via generale e così in deroga alla predetta legge regionale il sistema dell'assistenza legale preventiva ossia dell'individuazione di un legale di comune gradimento finalizzato al controllo specifico delle singole erogazioni di spesa ed alla preventiva valutazione da parte dell'amministrazione dell'assenza di un conflitto di interessi; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Comune di Adrano, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Seminara; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO che, con il primo motivo, il Comune ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 legge regionale n. 145/1980 e 28 CCNL 14.9.2000, imputa alla Corte territoriale la considerazione parziale, perché limitata all'art. 24 L.R. n. 30/2000, della disciplina dell'istituto da integrarsi con le previsioni delle norme qui invocate che ai fìni in questione, al di là del definirsi del giudizio penale con sentenza di assoluzione con formula piena del dipendente, richiedono debba il giudizio medesimo riferirsi a fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio nonché la scelta di comune gradimento del legale preventivamente operata e l'assenza di contateli interesse; che nel secondo motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione alla mancata considerazione della costituzione di parte civile nel giudizio penale del Comune di Adrano contro il Seminara, circostanza concepita dal Comune ricorrente come indicativa di un conflitto di interessi tra il Seminara e l'Ente datoreí ostativo, ai sensi della disciplina contrattuale invocata, dell'insorgenza dell'azionato diritto al rimborso; che la controversia pone una pluralità di questioni sulle quali non si rinvengono precedenti specifici nella giurisprudenza di questa Corte, questioni attinenti j da un lato al concorso/conflitto tra le norme invocate e, più precisamente, non con l'art. 39 L.R. n. 145/1980) atteso che anche l'art. 24 L.R. n. 30/2000 richiede che il diritto al rimborso debba comunque riferirsi a giudizi aventi ad oggetto fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di ufficio, quanto con l'art. 28 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia sotto il profilo della valenza derogatoria della disciplina legale anche di ambito regionale) riconosciuta alla contrattazione collettiva a seguito della privatizzazione del pubblico impiego ( senza trascurare che nella specie la norma è coeva alla contrattazione e suscettibile di intervenire sulla competenza a questa riservata) ove anche si trattasse di materia retributiva (questione anche questa da valutare), ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 165/2001, sia sotto il profilo dei contenuti, dato che l'ammissibilità presupposta dalla norma contrattuale della ricorrenza di un conflitto di interessi tra il dipendente e l'ente datore stride con il requisito che, ai sensi di legge, fonda il diritto al rimborso, dato dal riferirsi il giudizio penale a fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di ufficio; che, pertanto, la controversia è tale da assumere valenza nomofilattica, rendendo così opportuna la rimessione alla sezione semplice; P.Q.M. La Corte, in difetto dei presupposti per la decisione della causa in sede camerale, ne rimette la trattazione alla sezione semplice. Cos
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