CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022
Cassazione n. 13123/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2019 del GIP TRIBUNALE di CREMONAaato avviso alle pal udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2> Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 28/6/2019 dal Tribunale di Cremona, con la quale, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 603-bis, comma 1, n. 2 e 4 cod. pen. Ne! ricorso si deduce difetto di correlazione tra richiesta avanzata dai difensori e sentenza; erronea applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen.; errata individuazione del reato più grave; illegalità della pena. 2. L'impugnazione proposta è inammissibile. Deve premettersi come, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017„ in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il primo rilievo difensivi solo apparentemente è riconducibile alla prima ipotesi, essendo palesemente contraddetto dal contenuto della pronuncia, in cui il giudice ha accolto la richiesta proveniente dalle parti. Le questioni riguardanti l'illegalità della pena e la non corretta individuazione del reato più grave ai fini della determinazione della pena non trova riscontro nella lettura della sentenza impugnata. La difesa erroneamente sostiene che il giudice abbia attribuito al suo assistito la responsabilità dell'episodio riguardante il decesso di uno dei lavoratori sottoposti a sfruttamento. La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedinnentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni d'inammissibilità, nella misura di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] •Ila F ranti EJEP.0S [OSCURATO:PERSONA]