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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22672/2024

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onsigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6655/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale conferita con atto separato e in virtù di procura speciale ex art. 380 bis cod. proc. civ., in calce all’istanza per la richiesta di decisione. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Co mmissione tributaria regionale della CAMPANIAn. 6335-24- 21 , depositata in data 10 agosto 2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio2024 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso avente ad oggetto due avvisi di accertamento, con i quali l’Ufficio aveva recuperato Iva e Irap, per gli anni 2009 e 2019, in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti intercorse tra la società [OSCURATO:SOCIETA]. e la società [OSCURATO:SOCIETA]..

2. I giudici di secondo grado, in particolare, hanno ritenuto che le attività di indagine condotte dai militari della Guardia di Finanza avevano accertato che tra i soci e gestori di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. vi era anche [OSCURATO:PERSONA], la quale risultava quale amministratore formale della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]., che erano le altre due società che, insieme alla [OSCURATO:SOCIETA]., avevano sede presso un immobile sito in Orta di Atella, riportante la dicitura [OSCURATO:PERSONA];inoltre, era risultato che [OSCURATO:PERSONA], attraverso la [OSCURATO:SOCIETA]., era formalmente e sostanzialmente responsabile di tutte le operazioni di sdoganamento, trasporto e distribuzione della merce che veniva importata formalmente dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e che aveva come effettivodestinatario la [OSCURATO:SOCIETA]..; non poteva, dunque, essere revocato in dubbio il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività illecite svolte attraverso lo schermo della [OSCURATO:SOCIETA]., non rilevandosul punto l'archiviazione disposta nei suoi confronti dal G.I.P. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per i reati tributari ipotizzati essendo ontologicamente diversi i presupposti di accertamento della responsabilità penale e quelli di natura tributaria che potevano anche fondarsi, come nella specie, su presunzioni precise e concordanti. 3.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. 4.Con proposta ex art. 380 bis , comma 1, cod. proc. civ., de bitamente comunicata, il consigliere delegato ha concluso per la manifesta inammissibilità del ricorso e la ricorrente ha tempestivamente presentato rituale istanza di decisione del ricorso corredata da nuova procura speciale, ex art. 380bis, comma 2, cod. proc. civ.; 5.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo mezzo deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, avendo la sentenza impugnata totalmente omesso di considerare la estraneità della ricorrente ai fatti contestati emergente proprio dai documenti cui aveva fatto riferimento l’Agenzia delle Entrate.La decisione impugnata era illogica, non potendo la sola motivazione dell’avviso di accertamento, in mancanza di prova dei fatti affermati, valere a superare le contestazioni mosse dallacontribuente che afferivano proprio all’esistenza e alla idoneità di quei fatti a giustificare il ragionamento inferenziale che da essi avevano condotto all’accertamento della qualità di gestore di fatto della ricorrente della società controllata. 1.1Il motivo, diversamente da quanto opinato dalla difesa della parte ricorrente e conformemente alla proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ., è inammissibile per violazione dell'art. 348 ter , ultimo comma, cod. proc. civ., stante il rigetto dell'appello principale statuito dalla Corte di merito e non avendo la parte ricorrente specificato in ricorso le ragioni di fatto poste rispettivamente a fondamento della decisione di primo e di secondo grado, così dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., 11 maggio 2018, n. 11439; Cass., 26 gennaio 2021, n. 1562;Cass., 9 marzo 2022, n. 7724). 1.2 Ed invero « la giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata nell'affermare che il novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma» (Cass., Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez.

U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., 23 agosto 2023, n. 25124). 2.Il secondo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992, in quanto agli atti non vi era alcuna prova del coinvolgimento della ricorrente nell’attività gestionale della società [OSCURATO:SOCIETA]., ma solo presunzioni non fondate su documenti o atti certi e che, a norma dell’art. 2697 cod. civ., gravava sull’Ufficio fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. 2.1Anche il secondo motivo è inammissibile. 2.2 Deve, innanzi tutto, rilevarsi che l’art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992 («È sempre data alle commissioni tributarie facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia») è stato abrogato dall’art. 3 bis, comma 5, del decreto legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005 (come ben sa anche la parte ricorrente che richiama la norma abrogatrice alla pag. 37 del ricorso per cassazione), con la conseguenteinammissibilità della censura che lamenta la violazione di legge di una norma abrogata e del precetto normativo in essa contenuto (cfr. Cass., Sez.

U., 28 ottobre 2020, n. 23745). 2.3 Il motivo è , pure, inammissibile, nella parte in cui si duole della non pregnanza degli elementi indiziari valorizzati nella sentenza impugnata, in quanto la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito (Cass., 19 luglio 2021, n. 20553)e il giudizio di merito condotto dai giudici di secondo grado sulla valutazione delle prove, sia pure presuntive, non può essere revisionato in questa sede, tenuto conto del principio di diritto secondo cui: «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass., 26 ottobre 2021, n. 30042).

3. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese di lite, liquidate come da dispositivo; inoltre, per effetto di quanto previsto dal novellato art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ., stante la conformità tra la proposta (opposta) e la presente decisione, la ricorrente va condannat a al pagamento , in favore dell’Agenzia delle Entrate, di un ulteriore importo, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.e in favore della cassa delle ammende, d i un ulteriore importo, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. (cfr. anche Cass., Sez.

U, 27 settembre 2023, n. n. 27433).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente, al pagamento, in favore dell’A genzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 8.000,00 per compenso professionale, oltre le spese prenotate a debito e dell’ulteriore importo di euro 4 .0 00,00, ex art . 96, comma 3, cod. proc. civ..

Condanna la ricorrente a l pagamento, in favore della c assa delle ammende, dell’importo di euro2.000,00.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6655/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale conferita con atto separato e in virtù di procura speciale ex art. 380 bis cod. proc. civ., in calce all’istanza per la richiesta di decisione. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Co mmissione tributaria regionale della CAMPANIAn. 6335-24- 21 , depositata in data 10 agosto 2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio2024 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso avente ad oggetto due avvisi di accertamento, con i quali l’Ufficio aveva recuperato Iva e Irap, per gli anni 2009 e 2019, in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti intercorse tra la società [OSCURATO:SOCIETA]. e la società [OSCURATO:SOCIETA].. 2. I giudici di secondo grado, in particolare, hanno ritenuto che le attività di indagine condotte dai militari della Guardia di Finanza avevano accertato che tra i soci e gestori di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. vi era anche [OSCURATO:PERSONA], la quale risultava quale amministratore formale della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]., che erano le altre due società che, insieme alla [OSCURATO:SOCIETA]., avevano sede presso un immobile sito in Orta di Atella, riportante la dicitura [OSCURATO:PERSONA];inoltre, era risultato che [OSCURATO:PERSONA], attraverso la [OSCURATO:SOCIETA]., era formalmente e sostanzialmente responsabile di tutte le operazioni di sdoganamento, trasporto e distribuzione della merce che veniva importata formalmente dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e che aveva come effettivodestinatario la [OSCURATO:SOCIETA]..; non poteva, dunque, essere revocato in dubbio il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività illecite svolte attraverso lo schermo della [OSCURATO:SOCIETA]., non rilevandosul punto l'archiviazione disposta nei suoi confronti dal G.I.P. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per i reati tributari ipotizzati essendo ontologicamente diversi i presupposti di accertamento della responsabilità penale e quelli di natura tributaria che potevano anche fondarsi, come nella specie, su presunzioni precise e concordanti. 3.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. 4.Con proposta ex art. 380 bis , comma 1, cod. proc. civ., de bitamente comunicata, il consigliere delegato ha concluso per la manifesta inammissibilità del ricorso e la ricorrente ha tempestivamente presentato rituale istanza di decisione del ricorso corredata da nuova procura speciale, ex art. 380bis, comma 2, cod. proc. civ.; 5.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo mezzo deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, avendo la sentenza impugnata totalmente omesso di considerare la estraneità della ricorrente ai fatti contestati emergente proprio dai documenti cui aveva fatto riferimento l’Agenzia delle Entrate.La decisione impugnata era illogica, non potendo la sola motivazione dell’avviso di accertamento, in mancanza di prova dei fatti affermati, valere a superare le contestazioni mosse dallacontribuente che afferivano proprio all’esistenza e alla idoneità di quei fatti a giustificare il ragionamento inferenziale che da essi avevano condotto all’accertamento della qualità di gestore di fatto della ricorrente della società controllata. 1.1Il motivo, diversamente da quanto opinato dalla difesa della parte ricorrente e conformemente alla proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ., è inammissibile per violazione dell'art. 348 ter , ultimo comma, cod. proc. civ., stante il rigetto dell'appello principale statuito dalla Corte di merito e non avendo la parte ricorrente specificato in ricorso le ragioni di fatto poste rispettivamente a fondamento della decisione di primo e di secondo grado, così dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., 11 maggio 2018, n. 11439; Cass., 26 gennaio 2021, n. 1562;Cass., 9 marzo 2022, n. 7724). 1.2 Ed invero « la giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata nell'affermare che il novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma» (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., 23 agosto 2023, n. 25124). 2.Il secondo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992, in quanto agli atti non vi era alcuna prova del coinvolgimento della ricorrente nell’attività gestionale della società [OSCURATO:SOCIETA]., ma solo presunzioni non fondate su documenti o atti certi e che, a norma dell’art. 2697 cod. civ., gravava sull’Ufficio fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. 2.1Anche il secondo motivo è inammissibile. 2.2 Deve, innanzi tutto, rilevarsi che l’art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992 («È sempre data alle commissioni tributarie facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia») è stato abrogato dall’art. 3 bis, comma 5, del decreto legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005 (come ben sa anche la parte ricorrente che richiama la norma abrogatrice alla pag. 37 del ricorso per cassazione), con la conseguenteinammissibilità della censura che lamenta la violazione di legge di una norma abrogata e del precetto normativo in essa contenuto (cfr. Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23745). 2.3 Il motivo è , pure, inammissibile, nella parte in cui si duole della non pregnanza degli elementi indiziari valorizzati nella sentenza impugnata, in quanto la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito (Cass., 19 luglio 2021, n. 20553)e il giudizio di merito condotto dai giudici di secondo grado sulla valutazione delle prove, sia pure presuntive, non può essere revisionato in questa sede, tenuto conto del principio di diritto secondo cui: «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass., 26 ottobre 2021, n. 30042). 3. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese di lite, liquidate come da dispositivo; inoltre, per effetto di quanto previsto dal novellato art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ., stante la conformità tra la proposta (opposta) e la presente decisione, la ricorrente va condannat a al pagamento , in favore dell’Agenzia delle Entrate, di un ulteriore importo, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.e in favore della cassa delle ammende, d i un ulteriore importo, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. (cfr. anche Cass., Sez. U, 27 settembre 2023, n. n. 27433). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente, al pagamento, in favore dell’A genzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 8.000,00 per compenso professionale, oltre le spese prenotate a debito e dell’ulteriore importo di euro 4 .0 00,00, ex art . 96, comma 3, cod. proc. civ.. Condanna la ricorrente a l pagamento, in favore della c assa delle ammende, dell’importo di euro2.000,00. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi
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