CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 marzo 2021
Cassazione n. 31168/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 34983-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], (studio [OSCURATO:PERSONA] - Petracca) che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5356/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA R.G.N. 4929/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. n. 34983/2018 [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 27 novembre 2017, in sede di rinvio, ha confermato la dichiarazione di sussistenza tra [OSCURATO:PERSONA] e la RAI - [OSCURATO:SOCIETA] di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 17 settembre 1997, con condanna della società al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui alla I. n 183 del 2010 pari a sei mensilità e condanna della Mancini alla restituzione del differenziale già percepito in esecuzione della sentenza di primo grado; 2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Mancini, cui ha resistito con controricorso la RAI; 3. è stata depositata presso la cancelleria di questa Corte istanza congiunta dei procuratori delle parti, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Piacente, con richiesta di cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione e compensazione delle spese di lite, come da verbale sottoscritto il 15 luglio 2020 presso la sede di Unindustria di Roma; [OSCURATO:PERSONA] 1. dal verbale redatto in sede sindacale in data 15 luglio 2020, prodotto in giudizio, risulta che le parti hanno conciliato la lite; esso, unitamente all'istanza congiunta dei procuratori delle parti, si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo, senza provvedere sulle spese in quanto già regolate in sede di conciliazione; in ragione della pronuncia di cessazione della materia del contendere non sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, I. n. 228 del 2012; P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 3