CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34810/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 24462-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 85, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]°, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I IA; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; COlittOrkOrtCl2W - avverso la sentenza n. 1068/3/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 18/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 24462 sez. MT - ud. 12-10-2022 -2- Rg 24462/2021 [OSCURATO:SOCIETA] c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio che ha riconosciuto la legittimità della sanzione amministrativa comminata alla società per omesso pagamento dell'accisa sull'energia elettrica, contestando la legittimità della sanzione, in quanto ammessa con sentenza del Tribunale di Roma al pre-concordato fallimentare, per assenza di consapevolezza sull'omesso pagamento del tributo. La CTP ha respinto il ricorso della contribuente; la CTR ha respinto l'appello della società, rilevando che l'apertura di una procedura di concordato preventivo non è ostativa né all'accertamento del credito tributario mediante iscrizione a ruolo né all'irrogazione di sanzioni pecuniarie maturate fino all'apertura della procedura concorsuale. L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso; la ricorrente deposita memoria. Considerato che: 1. Col primo motivo si deduce violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per falsa applicazione degli artt. 161, 167 e 168 della legge fallimentare. 2. Il motivo è infondato alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui "in tema di sanzioni pecuniarie per la violazione di leggi tributarie, qualora il contribuente sia dichiarato fallito, l'avvenuta irrogazione della sanzione per il mancato pagamento di un debito d'imposta sorto in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento esclude la rilevanza di qualsiasi dichiarazione attinente all'elemento soggettivo della violazione, trovando la sanzione il suo presupposto in una violazione commessa quando il debitore era ancora in bonis e fermo restando che la soddisfazione del relativo credito deve aver luogo secondo le regole del concorso. (Cass. 21078/2011; conf. Cass.n. 23322 del 27/09/2018 ). Accanto a queste argomentazioni di ordine sistematico, vi è anche l'esigenza della certezza dell'adempimento del contribuente, non potendo trasformarsi il fallimento in un modo per sfuggire al pagamento delle sanzioni amministrative, in danno all'erario. 3. Col secondo motivo si deduce violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per falsa applicazione degli artt. 5 e 6 d.lgs. 471/1997, anche in combinato disposto con l'errata applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 417/1997, ritenendo sussistere una duplicazione di sanzioni, in relazione alla indennità di mora prevista dall'art. 3 comma 4 del d.lgs. 504/95 in aggiunta alla sanzione per ritardato omesso pagamento dell'accisa, ex art. 13 d.lgs. 471/1997. Il motivo è infondato. La giurisprudenza prevalente, alla quale questo Collegio intende uniformarsi, esclude vi sia duplicazione in relazione alle due somme richieste, la prima a titolo di indennità di mora (art. 3 TUA), l'altra a titolo di sanzione (art. 13 d.lgs. 471/1997). La questione della natura dell'indennità di mora di cui all'art. 3, comma 4, cit., in particolare, è stata esaminata da questa Corte sotto il profilo della cumulabilità della suddetta previsione con quella di cui all'art. 13, d.lgs. n. 471/1997. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che debba trovare conferma l'orientamento giurisprudenziale che attribuisce natura risarcitoria alla indicata indennità e la sua cumulabilità con la sanzione di cui all'art. 13, d.lgs. n. 471/1997, di recente confermato da Cass. n. 19338 del 16/06/2022. A tal proposito, assume rilevanza fondamentale la lettura storico- sistematica della previsione di cui all'art. 3, comma 4, cit., che tiene conto sia del contenuto sostanziale della stessa sia dei successivi interventi normativi di data anche successiva all'introduzione dell'art. 13, d.lgs. n. 471/1997. In sostanza, è il complessivo sistema normative della specifica materia in esame delineato dal legislatore sia con l'introduzione del d.lgs. n. 504/1995 in materia di accise che con i successivi interventi normativi che consente di ricostruire quale sia stato il concreto atteggiarsi della volontà del legislatore circa la configurazione dell'effettiva natura dell'indennità di mora in esame, del suo ambito di applicazione nonché dei rapporti della stessa con la sanzione di cui all'art. 13, cit.: in questa attività ermeneutica rilevano in modo significativo sia la specifica previsione di cui all'art. 3,comma 4, cit. nell'ambito della stessa disciplina delle accise di cui al d.lgs. n. 504/1995, sia i successivi interventi legislativi. Alla luce dei suesposti principi giurisprudenziali, anche il secondo motivo del ricorso va respinto. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese liquidate in C. 2.300,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 12 Ottobre 2