CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28453/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Pordenone, in funzione digiudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell’interesse di Robertoindicata nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti in data 27 maggio2025 che assumeva priva della detrazione della pena espiata dal 25 ottobre2023, in esecuzione della condanna con sentenza del Tribunale di Venezia n.225 del 2019, e del presofferto per il periodo intercorrente dal 24 aprile 2023 al24 ottobre 2023.A ragione della decisione il Giudice dell’esecuzione, pur dopo avereconstatato una «disagevole intellegibilità del provvedimento di unificazione dellepene concorrenti», ha reputato che il suo analitico esame consentisse di ritenereche i periodi di pena dei quali l’istante invocava la mancata detrazione eranostati, invece, computati, con la conseguenza della correttezza del fine pena iviindicato.2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione Fontanello, per mezzo deldifensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], e denuncia due motivi.2.1. Con il primo lamenta la violazione degli artt. 657 e 660 cod. proc. pen.e il correlato vizio di motivazione in punto di ritenuta correttezza delprovvedimento di cumulo.Denuncia come contraddittoria e illogica la motivazione del Tribunale che,per un verso, ha ritenuto scarsamente comprensibile il provvedimento diesecuzione di pene concorrenti e, per altro verso, ha affermato che le porzioni dipena di cui si lamentava la mancata detrazione erano state, invece, considerate.Tale motivazione sarebbe del tutto apparente: il Giudice dell’esecuzione, unavolta preso atta della scarsa intellegibilità del provvedimento del Pubblicoministero, avrebbe dovuto esercitare i suoi poteri officiosi e pervenire allacorretta determinazione della pena.2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 442 cod. proc.pen. in relazione all’art. 78 cod. pen.Il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti sarebbe errato anche inconsiderazione della violazione del criterio del cd. “cumulo temperato”, perchésarebbe stata «omessa la considerazione delle pene delle sentenze in essoricomprese come già ridotte, in presenza di una condanna ai sensi dell’art. 438cod. proc. pen., nell’ambito di un giudizio abbreviato».3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta in data 31 marzo 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, che deduce censure inammissibili o, comunque, manifestamenteinfondate, dev'essere dichiarato inammissibile.1. È del tutto aspecifico il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrenteaddebita al Giudice dell’esecuzione una motivazione illogica, contradditoria eaddirittura apparente.Al contrario, Il Tribunale – dopo avere semplicemente svolto unaconsiderazione riguardante una «disagevole intellegibilità» del provvedimento diesecuzione di pene concorrenti – ha dato atto di averlo minuziosamenteanalizzato, riportandone i condivisi passaggi argomentativi e, in tal modo, hasenz’altro fornito adeguata motivazione sulla corretta indicazione della pena e deiperiodi di presofferto in custodia cautelare e di pena espiata sine titulo.Il provvedimento impugnato, infatti, ha chiarito che nella determinazione delresiduo pena da espiare e, quindi, nell’indicazione del fine pena – tenuto conto diquella complessiva per le tre sentenze poste in esecuzione e oggetto delcumulo, pari ad anni cinque e mesi due di reclusione – risultava effettivamentecomputato sia il presofferto cautelare, sia la parte delle pene sofferte in relazionealla sentenza del Tribunale di Venezia n. 2325/19 e che altrettanto corretta eral’assunzione – quale momento iniziale dell’esecuzione della pena detentivacomplessivamente cumulata, proseguita ad oggi senza soluzione di continuità –la data del 24 aprile 2023, con fine pena conseguentemente fissato all’8 maggio2028 (esclusi i periodi di liberazione anticipata).A fronte di tale motivazione, logicamente coerente e rispettosa dellerisultanze in atti, la difesa ha svolto censure aspecifiche e non ha indicato in cosail provvedimento impugnato sia viziato.2. Il secondo motivo è inammissibile perché non devoluto e, comunque,manifestamente infondato.La censura riguardante l’affermata esistenza di un errore inerente allaomessa considerazione delle pene comprensive della decurtazione per il ritopremiale prescelto, infatti, non era stato prospettato al Giudice dell’esecuzione.La sua deducibilità è, pertanto, preclusa dal disposto di cui all'art. 606, comma 3,cod. proc. pen. poiché, in tema di ricorso per cassazione, la regola desumibile dalcombinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. -secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettatenei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ognistato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre ingrado d'appello - trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempreessere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado conriguardo a un punto del ricorso, non investito dal controllo del giudice di appello,perché non segnalato con i motivi di gravame, punto su cui, quindi, il giudice disecondo grado abbia correttamente omesso di pronunziarsi in quanto esso nonera stato devoluto alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017,Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 255577 - 01; Sez. 4, n. 10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv.256631 - 01).In ogni caso, la censura è del tutto aspecifica, non comprendendosi il rilievo,nel caso in esame, del richiamo al “cumulo temperato” e alla denunciataviolazione degli artt. 442 cod. proc. pen e 78 cod. pen., anche in considerazionedell’entità della pena che viene in rilievo.Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547 ha stabilito che«l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altrigiudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questiultimi - siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione piùgrave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a normadell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen.» e il principio si consolidato sicchénell’ipotesi di continuazione tra un reato giudicato con rito abbreviato ed un reatooggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice deve tenere conto, per ladeterminazione del reato più grave, delle pene concretamente inflitte dalle duesentenze, comprensive della riduzione operata per i rispettivi riti premiali.E, tuttavia, la censura del ricorrente sul punto, oltre come detto a esserenon devoluta, è aspecifica e non consentita, poiché ove il principio appenaindicato non fosse stato rispettato, l’impugnazione avrebbe dovuto interessare ilprovvedimento affetto dall’asserito errore e non – come ha fatto il ricorrente –avere a oggetto il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.4. Il ricorso, alla stregua delle svolte considerazioni, deve essere, dichiaratoinammissibile.A detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e – per i profi l i di colpa connessi al l ’ irr itualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore dellaCassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]