CassazionedecretoSezione 4Decisione del 4 settembre 2023
Cassazione n. 48071/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MACERATA che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ANCONA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e che riportandosi ai motivi del ricorso chiede l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA].", proprietaria dei beni sottoposti a sequestro preventivo, nell'ambito del procedimento penale a carico suo e di [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di progettista e direttore dei lavori), ricorre, a mezzo del difensore, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Ancona che, giudicando a seguito di rinvio disposto dalla Terza sezione di questa Suprema Corte, ha respinto l'istanza di riesame, ritenendo sussistenti il fumus commissi delicti e il periculum in mora. 2. Queste le tappe della vicenda che occupa. Con ordinanza del 24/05/2022, il Tribunale di Ancona - adito dal Vincenzoni con istanza di riesame, ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., avverso il decreto del 02/05/2022 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con cui era stato disposto il sequestro preventivo di un'area con annessi edifici, in relazione al reato di lottizzazione ex art. 44, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - annullava il sequestro con restituzione di quanto in vinculis, ritenendo che l'intervento edilizio fosse qualificabile nei termini di una ristrutturazione edilizia, con conseguente esclusione di qualsivoglia abusività. A seguito del ricorso per cassazione presentato dal pubblico ministero di Ancona per violazione di legge, la Corte Suprema ha richiamato i presupposti di diritto degli interventi di ristrutturazione rispetto agli "interventi di nuova costruzione" (art. 3, comma 1, lett. e), strutturalmente connotati dalla mancanza di una preesistenza edilizia; ha osservato come l'intervento oggetto del sequestro, consistente nell'abbattimento, in zona agricola, di edifici rurali accessori ad una casa colonica - composta di due unità immobiliari - non ancora demolita, con aumenti di cubatura previsti per l'intervento finale, fosse volto alla creazione di un complesso residenziale, costituito da 10 villini in linea, di cui 2 su due livelli, e un parcheggio a raso costituito da n. 24 stalli con copertura fotovoltaica. Tanto premesso, a fronte di un nuovo complesso residenziale dal notevole impatto edilizio ed urbanistico, la Corte di cassazione ha escluso che l'intervento in questione possa qualificarsi come "ristrutturazione" e ha richiamato i principi più volte dalla stessa ribaditi in tema di lottizzazione abusiva, laddove vi sia stato il frazionamento e la predisposizione di un terreno agricolo alla realizzazione di più edifici aventi natura e destinazione residenziale.3. Il presente ricorso consta di un unico motivo con cui si lamenta la violazione di legge per avere il Tribunale del riesame omesso di confrontarsi con un elemento decisivo prospettato dalla parte, che, ove valutato, avrebbe potenzialmente condotto il giudizio ad un esito opposto; nonché vizio di motivazione apparente. In particolare, ci si duole che il Giudice del rinvio non si sia confrontato con la consulenza tecnica dell'ing. [OSCURATO:PERSONA], prodotta con i motivi aggiunti, il cui esame avrebbe condotto al dissequestro del bene; nell'elaborato, infatti, si evidenziava che vi era continuità funzionale ed identitaria tra immobile originario e immobile ristrutturato, sicché era preservata la destinazione residenziale dell'immobile, alla stessa stregua in cui rimanevano invariate l'area condominiale e la viabilità. La sentenza rescindente non aveva affatto "cristallizzato" la situazione, rimettendone invece l'apprezzamento al Giudice del rinvio, il quale avrebbe dovuto valutare la situazione così come risultante dal compendio probatorio prodotto dalle parti. La citata consulenza costituiva un quid novi rispetto agli elementi che la sentenza di annullamento aveva potuto valutare; e tale apprezzamento spettava proprio al Tribunale del riesame, il quale ha altresì omesso di confrontarsi con i motivi nuovi depositati dalla difesa del Vincenzoni e della "[OSCURATO:SOCIETA].", essendosi invece limitato ad una mera riproposizione di quanto affermato dalla sentenza rescindente, senza adempiere all'onere imposto dalla stessa di verificare se l'opera possedesse i requisiti richiesti del Giudice di legittimità. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale nella persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 5. In data 04/09/2023, è pervenuta memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, in replica alle conclusioni del Procuratore generale, insiste nelle ragioni per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'ordinanza impugnata rileva esattamente come la sentenza rescindente della Suprema Corte non si sia limitata a denunciare principi di diritto in ordine alla definizione di "ristrutturazione edilizia" e alla distinzione rispetto alla nozione di "nuova costruzione" ma, alla luce dei principi esposti, abbia specificatamente preso in esame l'intervento oggetto di sequestro, escludendone la qualificazione di "ristrutturazione", trattandosi di un nuovo complesso residenziale dal notevole impatto edilizio ed urbanistico ed altresì riconoscendo la configurabilità del reato di lottizzazione abusiva anche nel caso di interventi realizzati in zone già urbanizzate o parzialmente urbanizzate, in difetto di uno strumento pianificatorio di controllo. E dunque, di fronte a una così specifica statuizione, correttamente il Tribunale del riesame ha preso atto che non vi era spazio per giungere, anche sulla base degli argomenti espressi della difesa - tra questi anche la consulenza successivamente depositata, volta ad una rivalutazione della qualificazione giuridica dell'intervento in questione -, ad una conclusione diversa rispetto a quella sancita dalla Suprema Corte ed ha concluso nel senso che l'opera assentita dal Comune di Loreto, in quanto priva di "un connubio materiale o comunque funzionale ed identitario con l'edificio originario", è da ritenere non ristrutturazione bensì nuova costruzione, come tale non consentita in zona agricola. Conseguendone l'illegittimità del permesso di costruire rilasciato ai ricorrenti e la configurabilità non di una semplice violazione edilizia ma di una lottizzazione abusiva. Sulla base di queste premesse in diritto, il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti, presupposto del sequestro preventivo, correttamente osservando come per la valutazione dello stesso sia sufficiente la sommaria indicazione delle ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa (Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Ftv. 261677) e ha ravvisato il periculum in mora osservando come l'intervento, ancora da realizzare, «andrebbe ad incidere in modo rilevante sull'assetto urbanistico dell'area, determinando una irreversibile lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice» e come, in presenza di atti autorizzatori formalmente validi e soggetti a scadenza temporale, il vincolo reale sia indispensabile per evitare il trasferimento a terzi di buona fede delle singole unità abitative e l'esecuzione delle opere assentite. In considerazione di quanto sopra e della congruità del provvedimento impugnato, del tutto irrilevante si appalesa la doglianza difensiva sull'omessa confutazione delle conclusioni peritali. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d