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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13708/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto delle sentenze indicate sub 1) e 2) nel predetto provvedimento; [OSCURATO:PERSONA] che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe valorizzato né compiutamente analizzato nella loro connessione elementi rivelatori dell'unicità del disegno criminoso; che tuttavia la censura non si confronta con le ragioni poste a fondamento della decisione dal giudice di esecuzione, che ha rilevato che la sussistenza del vincolo della continuazione è stata già esclusa in sede di cognizione; che il giudice dell'esecuzione non può rivalutare un accertamento sul punto coperto dal giudicato; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del g ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M• [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] MrivrtiAcu 1//

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto delle sentenze indicate sub 1) e 2) nel predetto provvedimento; [OSCURATO:PERSONA] che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe valorizzato né compiutamente analizzato nella loro connessione elementi rivelatori dell'unicità del disegno criminoso; che tuttavia la censura non si confronta con le ragioni poste a fondamento della decisione dal giudice di esecuzione, che ha rilevato che la sussistenza del vincolo della continuazione è stata già esclusa in sede di cognizione; che il giudice dell'esecuzione non può rivalutare un accertamento sul punto coperto dal giudicato; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del g ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M• [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] MrivrtiAcu 1//
Sentenza Cassazione n. 13708/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris