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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22041/2022

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atola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15270/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.) –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Lecce, n. 3236/22/16, depositata in data 19 dicembre 2016.

Oggetto: tributi – rinuncia - estinzione Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 22 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un avviso di accertamento, con il quale si procedeva alla rideterminazione del classamento e alla conseguente attribuzione della rendita catastale a termini dell’art. 1, comma 335, l. 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente alla microzona in cui era stato rilevato un significativo scostamento tra il rapporto del valore medio di mercato e il valore catastale in relazione all’insieme delle microzone comunali; che la CTP di Lecce ha accolto il ricorso; che la CTR della Puglia, Sezione staccata di Lecce, con sentenza in data 19 dicembre 2016 ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo illegittima l’attribuzione della rendita catastale operata dall’Ufficio in quanto effettuata in base al generico riferimento al quadro normativo, nonché sulla base di circostanze di fatto risultate, ad avviso del giudice di appello, indimostrate, anziché essere riferita al reale valore posizionale ed edilizio dell’immobile; che ha proposto per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi e che la contribuente intimata è rimasta contumace; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al presente giudizio, unitamente ad altri giudizi analiticamente indicati nell’istanza medesima, stante il menzionato consolidamento di un orientamento giurisprudenziale sfavorevole all’Ufficio; che la rinuncia non è stata notificata alla parte intimata contumace, atteso che l’art. 390 cod. proc. civ. prevede la notificazione alla sola parte costituita; che il processo va dichiarato estinto a termini dell’art. 391 cod. proc. civ. e che le spese processuali restano a carico della parte che le abbia anticipate; P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15270/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.) –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Lecce, n. 3236/22/16, depositata in data 19 dicembre 2016. Oggetto: tributi – rinuncia - estinzione Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 22 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un avviso di accertamento, con il quale si procedeva alla rideterminazione del classamento e alla conseguente attribuzione della rendita catastale a termini dell’art. 1, comma 335, l. 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente alla microzona in cui era stato rilevato un significativo scostamento tra il rapporto del valore medio di mercato e il valore catastale in relazione all’insieme delle microzone comunali; che la CTP di Lecce ha accolto il ricorso; che la CTR della Puglia, Sezione staccata di Lecce, con sentenza in data 19 dicembre 2016 ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo illegittima l’attribuzione della rendita catastale operata dall’Ufficio in quanto effettuata in base al generico riferimento al quadro normativo, nonché sulla base di circostanze di fatto risultate, ad avviso del giudice di appello, indimostrate, anziché essere riferita al reale valore posizionale ed edilizio dell’immobile; che ha proposto per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi e che la contribuente intimata è rimasta contumace; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al presente giudizio, unitamente ad altri giudizi analiticamente indicati nell’istanza medesima, stante il menzionato consolidamento di un orientamento giurisprudenziale sfavorevole all’Ufficio; che la rinuncia non è stata notificata alla parte intimata contumace, atteso che l’art. 390 cod. proc. civ. prevede la notificazione alla sola parte costituita; che il processo va dichiarato estinto a termini dell’art. 391 cod. proc. civ. e che le spese processuali restano a carico della parte che le abbia anticipate; P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio.
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