CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11100/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale del capoluogo ligure che, in data 10.3.2017, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di appropriazione indebita, e lo aveva condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del Dimasi lamentando violazione di legge in relazione all'art. 124 cod. pen. evidenziando alcune circostanze di fatto da cui sarebbe emersa, a suo avviso, la consapevolezza, da parte della persona offesa, della condotta illecita dell'imputato con conseguente decorrenza del termine per la proposizione della quale abbondantemente spirato al momento della sua effettiva presentazione. 3. La difesa del Dimasi ha trasmesso una memoria in cui, preso atto della fissazione dell'udienza camerale, rileva come il ricorso denunzi violazione di legge piuttosto che vizio di motivazione ed insiste perché il processo venga discusso in pubblica udienza. 4. Il ricorso è inammissibile. La Corte di Appello ha preso in esame la doglianza, qui riproposta, e che era stata già avanzata con l'atto di appello sostenendo che la querela, sporta il giorno 24.3.2014, era tempestiva dovendosi il termine (che è di tre mesi e non già di novanta giorni: Sez. 2 - , Sentenza n. 37353 del 05/11/2020, Gozzini, Rv. 280461; Sez. 5, Sentenza n. 40274 del 19/09/2005, PM in proc. Riggi ed altro, 232542; Sez. 5, Sentenza n. 9572 del 25/01/2008, PG in proc. Verzellino, Rv. 239114, secondo cui - 01 ove la Corte ha evidenziato che la scadenza di un termine stabilito a mesi si verifica nel giorno corrispondente a quello in cui è iniziata la decorrenza, indipendentemente dal numero dei giorni di cui è composto ogni singolo mese) far decorrere dalla scadenza dei cinque giorni entro i quali era stata intimata la restituzione del veicolo e formulata con raccomandata ricevuta dall'imputato il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] solo in quel momento avendo avuto la società querelante la possibilità di maturare la certezza dell'intervenuta interversione del possesso. Per altro verso, e soprattutto, ha fatto presente che "... il Dimasi ha accumulato ritardi nei pagamenti, interrotti dopo il luglio 2013, ed è stato messo in mora dalla società locatrice"; a quel punto il legale dell'imputato "... ha proposto un pagamento a saldo e stralcio le cui condizioni non sono state accettate dalla creditrice che ha intimato la restituzione del mezzo, mai avvenuta, ed ha sporto querela il 24.3.2014" (cfr., pag. 3 della sentenza impugnata). La Corte ha deciso, sul punto, in coerenza con il pacifico e consolidato il principio per cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 2, 5.7.2019 n. 37.584, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 14.660, Carniato che, infatti, aveva correttamente precisato che nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo ovvero della stessa sussistenza del fatto di reato, il termine di cui all'art 124 cod. pen. decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, né da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall'esito di tali indagini che abbiano consentito di acquisire contezza del fatto nella sua dimensione oggettiva e soggettiva così consentendo alla persona offesa di determinarsi liberamente sulle iniziative da assumere; Cass. Pen., 5, 13.12.2000 n. 12.634, Bechis; Cass. Pen.„ 5, 25.6.2001 n. 31.964, Bianchi; Cass. Pen., 5, 9.7.2008 n. 33.466, Ladogana; Cass. Pen., 20.6.2014 n. 46.485, Lezzi). Nel caso di specie, dunque, le intimazioni e le richieste iniziali erano state seguite da una proposta transattiva del Dimasi che è stata correttamente valutata dalla Corte di Appello come sintomatica, nella prospettiva della società creditrice, dell'atteggiamento del ricorrente la consapevolezza della cui definitiva intenzione di appropriarsi del veicolo era stata acquisita quando, rifiutata la proposta ed intimatane formalmente la restituzione, egli aveva a quel punto omesso di provvedervi. D'altra parte, è ricorrente l'affermazione secondo cui, in tema di querela, l'onere della prova della intempestività della stessa è a carico del querelato che la deduce e, nella eventuale situazione di incertezza, va risolta a favore del querelante (cfr., in tal senso, ad esempio, Cass. Pen., 5, 17.1.2013 n. 13.335, PM e p.o. in proc. Moggi ed altri ma, anche, Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 12.213, Zucchi ed altri). Ed in effetti, questa Corte e, in particolare, questa stessa Sezione, ha più volte affermato che nella ipotesi di appropriazione indebita, qualora la detenzione del bene sia qualificata in forzaj di un contratto di leasing, il mero inadempimento dei canoni, cui consegue la risoluzione di diritto del contratto, non integra, di per sé, il reato di cui all'art. 646 cod. pen. che, invece, si perfeziona nel momento in cui il detentore manifesta la sua volontà di detenere il bene "uti dominus", non restituendo, senza alcuna giustificazione, il bene che gli viene richiesto e sul quale non ha più alcun diritto (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 25282 del 31/05/2016, Nunzella, Rv. 267072; Sez. 2, Sentenza n. 38604 del 20/09/2007, Perri, Rv. 238163; Sez. 2, Sentenza n. 13347 del 07/01/2011, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250026). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25.1.2022 [OSCURATO:PERSONA]