CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32598/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI SASSARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] c2,1,4.6b7w14. avverso la la sentenza del 25/01/2022 del TRIBUNALE di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; urine il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] th.é-ha concluso chiedendo /t( 0L-e;e-4.t£20 a...,04,4_,AD C-41A ut, udito il d nsore Con la sentenza impugnata il Tribunale di Sassari ha assolto l'imputata [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di direttrice delle scuola di specializzazione di Psichiatria presso l'Università di Sassari da più delitti di falso in atto pubblico e dal delitto di occultamento di atti pubblici veri, con l'aggravante della fidefacenza degli atti, perché il fatto non sussiste. Fatti compiuti tra Luglio ed Ottobre 2014. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, ai sensi dell'art 569 cpp, il Pubblico Ministero presso il Tribunale in relazione al solo delitto di cui agli artt 476-490 cp, articolando quattro motivi di ricorso, incentrati sulle ragioni di seguito esposte. Col primo si deduce la violazione degli artt. 490 e 476 cp per l'esclusione della natura di atto pubblico in relazione alle attestazioni di superamento delle prove in itinere rinvenute presso l'abitazione della ricorrente. Nel secondo motivo ci si duole nuovamente dell'errata applicazione di legge quanto agli artt 476/490 cp, in relazione alla condotta di occultamento e soppressione di atti. I Giudici avevano escluso che gli atti di cui in imputazione fossero stati occultati, sul rilievo che si tratterebbe di atti che talvolta erano affidati e trasportati all'esterno della scuola di specializzazione dagli stessi studenti. Tramite il terzo motivo si lamenta la violazione di legge per le medesime norme incriminatrici, con riferimento alla natura di reato di pericolo, non considerata dal Tribunale, ed alla ritenuta inoffensività della condotta; si sottolinea che nella fattispecie concreta gli atti avrebbero dovuto essere custoditi presso la struttura pubblica, a disposizione degli interessati e non presso il privato domicilio di [OSCURATO:PERSONA]. Col quarto motivo si deduce ancora l'errata applicazione degli artt 476-490 in relazione al coefficiente psicologico, escluso dal Tribunale per l'assenza di interesse o movente. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Hanno depositato memorie i difensori dell'imputata con le quali hanno replicato ai motivi di ricorso del PM ed - avvocato [OSCURATO:PERSONA] - anche alla requisitoria del PG presso questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] rileva che il PM ricorrente ha mosso censure ai sensi dell'art 606 lett e) cpp, e dunque, è necessario convertire il ricorso in appello ex art 570/3 cpp. In tal senso : il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum", e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4 , Sentenza n. 1189 del 10/10/2018 Ud. (dep. 11/01/2019 ) Rv. 274834. Massime precedenti Conformi: N. 48139 del 2008 Rv. 242789 - 01, N. 26350 del 2007 Rv. 236860 - 01, N. 48978 del 2014 Rv. 261208 i v Vainco,,,.ey›, che il PM ha impugnato la sentenza del Tribunale unicamente con riferimento alla pronunzia liberatoria per il capo B) (erroneamente indicato come capo C nel ricorso) nei confronti dell'imputata, in relazione alla condotta di occultamento, nella propria abitazione, di attestazioni datate 30 Aprile 2014; 3 luglio 2014; 15 maggio 2014 concernenti gli esami sostenuti dagli specializzandi Coiana e Branca, con indicazione degli argomenti trattati e delle rispettive votazioni. [OSCURATO:PERSONA] condivide quanto osservato dal PG presso questa Corte nella requisitoria scritta, secondo il quale benché il ricorrente affermi che la ricostruzione del fatto sia sostanzialmente pacifica e che residuino solo divergenze in ordine ad alcuni aspetti di natura squisitamente giuridica (pagina 2 del ricorso), in realtà tutte le su riportate censure presuppongono necessariamente una circostanza di fatto, individuata nell'omissione della presa in carico delle prove d'esame in itinere svolte dai medici specializzandi Coiana e Branca, da parte della commissione incaricata di decidere l'ammissione di questi ultimi all'anno successivo. Tuttavia il dato fattuale appare nient'affatto pacifico, avendo il Tribunale ritenuto che non vi è prova che gli atti rinvenuti a casa dell'imputata non siano stati valutati nel procedimento amministrativo di mancata ammissione, perché il ritrovamento è avvenuto tre mesi dopo il provvedimento di non ammissione, assieme ad altri atti attinenti la procedura ed invece valutati. Pertanto - prosegue la motivazione - "nulla esclude che siano arrivati a casa della [OSCURATO:PERSONA] dopo il fatidico 4 luglio e che quindi non siano stati occultati alla procedura". Il Tribunale ha, quindi, aggiunto che la tesi del pubblico ministero "rimane tale perché l'imputata in sede di esame pur non disconoscendo che quegli atti erano a casa sua, afferma di averli portati il giorno della valutazione. A fronte di ciò non vi sono prove di segno opposto, ovvero che quei verbali non fossero presenti il 4 Luglio" (pagina 19 della sentenza). Tale profilo, riguarda - all'evidenza - il pieno merito della vicenda ed è necessariamente estraneo all'impugnazione per saltum del PM, condizionando, quindi, l'ammissibilità dell'impugnazione. Inverop l'atto di ricorso presuppone e lamenta la mancata disamina delle attestazioni positive emesse nei confronti dei dottori Coiana e Branca nel giudizio di idoneità all'ammissione all'anno successivo del corso di specializzazione, elemento fattuale che il Giudice di merito ha ritenuto non provato. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere convertito in appello e gli atti trasmessi alla corte di appello sez. distaccata di Sassari per il relativo giudizio. PQM Converte il ricorso in appello e ordina trasmettersi gli atti alla corte di appello sez. distaccata di Sassari per il relativo giudizio. Deciso il