CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26667/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al motivo che mette in dubbio la responsabilità per il delitto di tentata rapina, le censure formulate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità perché declinate in fatto nella parte in cui tentano di accreditare un differente svolgimento dei fatti adeguatamente ricostruiti dai Giudici di merito che hanno posto in evidenza l'azione violenta realizzata dal ricorrente allorché reiteratamente aveva richiesto i soldi minacciando di colpire la parte offesa sollevando una bottiglia di birra, condotta non incompatibile con le dichiarazioni della stessa - atomisticamente estrapolate ed analizzate - ove affermava di non essere stato toccato e di non aver ricevuto un danno; rilevato che, inoltre, le censure su identiche questioni sono state adeguatamente confutate dalla Corte territoriale (secondo periodo pag. 3 sentenza); ritenuto che con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., in disparte la astratta inapplicabilità all'ipotesi di reato contestata di rapina, seppure nella forma tentata, la Corte di merito ha ben evidenziato i profili di gravità connessi al serio pericolo di conseguenze gravissime per la parte offesa tale da escludere la scarsa offensività; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci