CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09248/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29922/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]H e [OSCURATO:PERSONA] H , in persona de i rispettivi legal i rappresentanti pro tempore , rappresentat e e difes e dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in Roma, via Panama, 52 -ricorrenti, controricorrenti in via incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli a vv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio degli ultimi due, sito in Roma, piazza di Pietra,26 -controricorrenti, ricorrenti in via incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 1036 /20 22 , depositata il 4 ottobre 2022. Oggetto: brevetto -nullità Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 marzo2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] GmbH e Secop GmbH propon gono ricorso per cassazione avverso la sentenza del la Corte di appello di Torino , depositata il 4 ottobre 2022 , di reiezione del loro appello principale, nonché dell’appello incidentale della LG [OSCURATO:PERSONA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]., per la riforma della sentenza del locale Tribunale che : aveva dichiaratola cessazione del contendere in ordine alle domande attinenti la formulazione originaria della frazione italiana del brevetto europeo EP’962;aveva dichiarato la nullità della frazione italiana d i tale brevetto europeo, così come limitato in corso di causa; aveva respinto la domanda della LG [OSCURATO:PERSONA]. edella [OSCURATO:SOCIETA]. di nullità della frazione italiana del brevetto europeo EP’093; aveva respinto la domanda di contraffazione della frazione italiana di tale ultimo brevetto proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH e Secop GmbHnei confronti della LG [OSCURATO:PERSONA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]. ; aveva respinto, infine, le ulteriori domande proposte dalla parti; - la Corte di appello ha riferito che il giudizio traeva origine dalla proposizione da parte di queste ultime società di una domanda di nullità delle frazioni italiane dei brevetti europei EP’962 ed EP’093, registrati a nome della [OSCURATO:PERSONA] GmbH e poi ceduti alla Secop GmbH,e, in subordine, di accertamento della non contraffazione di tali privative, contestata stragiudizialmente in relazione alla commercializzazione sul territorio italiano di compressori refrigeranti denominati «Duke» e che la convenuta [OSCURATO:PERSONA] GmbH aveva chiesto, in via riconvenzionale, l’accertamento della validità delle privative in oggetto e la condanna delle attrici al risarcimento dei danni, oltre che l’inibizione delle stesse dalla prosecuzione della condotta illecita; - ha dato atto che nel corso del giudizio di primo grado, cui aveva partecipato, quale interventore adesivo della convenuta, la Secop GmbH, quest’ultima aveva presentato istanza di limitazione giudiziale del brevettoEP’962, respinta dal giudice, e che la medesima istanza di limitazione amministrativa era stata accolta dall’U.I.B.M.; - ha, quindi, confermato sia la dichiarazione di nullità della frazione italiana di quest’ultimo brevetto in quanto la sua unica forma di attuazione residuante a seguito dalla limitazione non risultava essere compresa nella rivendicazione originaria, sia l’accertamento della non contraffazione, neanche per equivalenti, della frazione italiana del brevetto EP’962, ritenuta valida in ragione del fatto che i prodotti commercializzati dalle società attrici non ne riproducevano alcune caratteristiche essenziali; -il ricorso è affidato a sei motivi; - resist ono con unico controricorso la LG [OSCURATO:PERSONA]. e [OSCURATO:SOCIETA].,le quali, altresì, propongono ricorso incidentale, affidato a quattro motivi; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo l e ricorrent i principali denuncia no la violazione o falsa applicazione degli artt. 116, primo comma, cod. proc. civ., 2727- 2729 cod. civ., 111, sesto comma, Cost., 45, 46, 48, 49, 51, 52, secondo comma, 76, primo comma, lett. b), e secondo comma, 79, commi 1, 3 e 3-bis, 121, 135, 148, secondo comma, lett. a), 160, terzo comma, lett. a) e b), e quarto comma, 170, primo comma, lett. b), 172, secondo e terzo comma, 173, commi 1, 7 e 9, cod. prop. ind., 1, quinto comma, e da 2 a 7, d.m.Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] 27 giugno 2008, n. 745; -con tale doglianza evidenziano che ai provvedimenti resi dall’U.I.B.M. in sede di esame di domande di concessione dei brevetti (e delle relative istanze di limitazione) deve attribuirsi, analogamente a quanto riconosciuto per i provvedimenti da altri organi dello Stato (in primis, l’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato), natura di prova privilegiata e, dunque, valore di presunzione iuris tantum, per cui errata era la decisione del giudice di appello che non aveva tenuto in alcun conto le valutazioni espresse dall’U.I.B.M. in occasione dell’accoglimento dell’istanza di limitazione; -il motivo è inammissibile; -l’evocato concetto di « prova privilegiata » è stato elaborato da questa Corte per indicare la elevata attitudine probatoria de gli accertamenti operati dall’[OSCURATO:PERSONA] per la Concorrenza e il Mercato – siano essi stati vagliati dal giudice amministrativo o meno –,ferma restando la possibilità che leparti offrano prove a sostegno di tale accertamento o ad essocontrarie (cfr. Cass. 13 febbraio 2009, n. 3640 ); - il ricorso a tale concetto è stato giustificat o dalla complementarità della tutela pubblicistica e quella privatistica in tema di concorrenza, nonché dall’operatività del principio di effettività e di unitarietà dell'ordinamento, tale da non consente di ritenere irrilevante il provvedimento dell’[OSCURATO:PERSONA] nel giudizio civile, considerato anche che le due tutele sono previste nell'ambito dello stesso testo normativo e nell'ambito di un'unitaria finalità (cfr. Cass. 28 maggio 2014, n. 11904); - tali caratteri sono estranei al provvedimento dell’U.I.B.M. , il quale, nell’esaminare la registrabilità quale brevetto dell’invenzione realizzata, agisce quale unica autorità a ciò deputata, senza che sia possibile ipotizzare, a differenza di quanto avviene in tema di materia della concorrenza, una complementarità di tutele per il richiedente ovvero per i concorrenti controinteressati alla registrazionetra quelle offerte dell’autorità amministrativa preposta all’esame delle domande e quella giudiziaria dinanzi alla quale è possibile far valere la nullità del titolo rilasciato; -va aggiunto che con riferimento ai titoli di proprietà industriale – e, dunque, anche al brevetto –vige la presunzione (semplice) di validità , ragione per cui i terziinteressati a dedurne l'invalidità sono tenuti alla prova contrariae il giudice adito con una domanda di contraffazione o di usurpazione non può verificar n e ex officio la validità (cfr. Cass. 15 gennaio 2020, n. 735; nonché, sia pure con riferimento al marchio, Cass. 17 ottobre 2022, n. 30455); -a tale principio si è attenuta la Corte di appello la quale è giunta alla dichiarazione di nullità della frazione italiana del brevetto europeo EP’962, nel testo risultante dalla limitazione giudiziale, all’esito di una valutazione imposta dalla prospettazione da parte degli attori dei motividi invalidità e della ritenuta fondatezza degli stessi alla luce degli elementi istruttori acquisiti; - con il secondo motivo le ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione dell’art. 52, secondo e terzo comma, cod. prop. ind., per aver la sentenza impugnata ritenuto non compresa nella rivendicazione 1 di EP’962 la seconda delle due forme di attuazione dell’invenzione raffigurate nei disegni presenti nel documento brevettuale , unica residuante a seguito della limitazione; -osserva no , in proposito che il disegno , al pari della descrizione, può solo fornire un ausilio interpretativo, mentre l’ambito di protezione del brevetto va individuato con riferimento al contenuto delle rivendicazioni; - contesta no , poi, l’interpretazione della rivendicazione in questione fornita dal giudice di appello nella parte in cui ha ritenuto che l’espressione «porzione terminale del tubo di collegamento»si riferisse alla sola estremità di tale tubo (indicata quale «zona terminale») e non anche a un tratto del tubo medesimo «dotato di una certa estensione longitudinale»; - con il terzo motivo si d olgon o della violazione o falsa applicazione della regola n. 43, settimo comma, Regolamento di esecuzione della Convenzione sul [OSCURATO:PERSONA] e 21, quarto comma, Regolamento di attuazione del cod. prop. ind., per aver la sentenza impugnata attribuito al segno di riferimento contenuto nel disegno una funzione limitativa della rivendicazione; - i motivi, esaminabili congiuntamente, sono, nei limiti che seguono, fondati; -l’art. 69, primo comma, Convenzione sul [OSCURATO:PERSONA] stabilisce che «I limiti della protezione conferita dal brevetto europeo o dalla domanda dibrevetto europeo sono determinati dalle rivendicazioni. La descrizione e i disegni vanno tuttavia utilizzati per interpretare le rivendicazioni»; - l’art. 1 del Protocollo relativo all’interpretazione dell’articolo 69 (concluso a Monaco il 29 settembre 2000) chiarisce che tale articolo non va inteso né nel senso che la portata della protezione conferita dal brevetto europeo è determinata dal solo senso stretto e letterale del testo delle rivendicazioni e che la descrizione e i disegni servono esclusivamente a dissipare ambiguitàeventualmente contenute nelle rivendicazioni, né che le rivendicazioni fungono esclusivamente da linea direttiva e che la protezione siestende anche a ciò che, a parere di un esperto che abbia esaminato la descrizione e idisegni, il titolare del brevetto ha inteso proteggere: la norma deve invece essereintesa nel senso che definisce, tra questi estremi, una posizione che offre nel contempo un’equa protezione al titolare del brevetto e una ragionevole certezza deldiritto ai terzi; -l’individuazione dell’ambito di protezione del brevetto deve, dunque, muovere dal testo delle rivendicazioni, le quali vanno interpretate, dal punto di vista dell'esperto del settore, avendo riguardo anche alla descrizione e ai disegni quali strumenti esplicativi (cfr. Corte di appello del Tribunale dei brevetti europei 26 febbraio 2024, UPC_CoA_335/2023); -in coerenza con tale principio è stato affermato che la descrizione ed i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale, pur non potendo in alcun modo determinare l'ambito della tutela concessa dal brevetto laddove questo sia del tutto generico con riferimento all'indicazione dei limiti della protezione, possono essere utilizzati al fine di chiarire e interpretare la rivendicazione, in particolare nei casi in cui tali strumenti, nel circostanziare la struttura di una certa caratteristica del trovato,consentono di puntualizzare, in funzione limitativa, l'oggetto della rivendicazione stessa(cfr. Cass. 1° febbraio 2023, n. 3013; Cass. 4 settembre 2019, n. 22079); - orbene, la Corte di appello ha fatto conseguire la invalidità del brevetto dalla constatazione che il disegno allegato alla domanda di rilascio del titolo nonera ricompreso nel testo della rivendicazione, così come risultante dalla sopravvenuta limitazione; - tale conclusione non appare coerente con i richiamati principi in ordine al ruolo delle rivendicazioni e dei disegnie, in particolare, alla funzione interpretativa delle prime svolta dai secondi; -infatti, la presenza di incoerenze o contraddizioni tra le rivendicazioni e i disegni non conduce di per sé alla dichiarazione di invalidità del brevetto, la quale, invece, richiede un accertamento, da svolgersi secondo il parametrodell'esperto del settore , in ordine alla possibilità di individuare con chiarezza il contenuto dell’oggetto della protezione richiesta; - ciò non toglie , dunque, che la discrasia tra il disegno e la rivendicazione possa assumere rilevanza, ma solo laddove la sostanziale inutilizzabilità, a fini interpretativi, del primofa venir meno un utile elemento per l’individuazione del contenuto dell’invenzione che si intende proteggere e, quindi , determini l’a ssenza di chiarezza dell a rivendicazione; -spetta al giudice del rinvio procedere a una valutazione della validità del brevetto, sotto il profilo della sufficiente chiarezza della rivendicazione controversa, alla luce dei riferiti principi; -all’accoglimento del secondo e del terzo motivo segue l’assorbimento del quarto motivo, con cui si fa valere la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 cod. civ. e 12 disp. prel., nella parte in cui la Corte di appello, nell’interpretare il brevetto, non aveva fatto ricorso al principio di conservazione, in quanto strettamente dipendente; -vanno, quindi, esaminati, per motivi di ordine logico- giuridico, i motivi del ricorso incidentale con i quali è aggredita la statuizione di validità della frazione nazionale delbrevetto europeo EP’093; -con il primo motivo si critica la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli art. 56 Convenzione sul [OSCURATO:PERSONA] e 48 cod. prop. ind., nella parte in cui ha ritenuto valido tale frazione nazionale del brevetto europeo EP’093 sulla base dell’accertamento del solo requisito della novità della privativa avversaria, senza esaminare anche il requisito dell’attività inventiva; -il motivo è fondato; - allegano le ricorrenti incidentali, richiamando i relativi atti depositati nel giudizio di merito, di aver contestato la validità del titolo in esame anche sotto il profilo dell’assenza del requisito dell’altezza inventiva; -la Corte di appello, tuttavia, pur in presenza di un motivo di appello incidentale articolato sul punto, si è limitataad argomentare in ordine alla sussistenza del requisito della novità, senza esaminare anche l’altezza inventiva del trovatoche, come noto, costituisce autonomo e distinto requisito di validità del brevetto, espressivo di un’attività creativa dell'inventore non riconducibile alla semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione dei principi conosciuti (cfr. Cas s. 11 ottobre 2012, n. 17376; Cass. 4 novembre 2009, n. 23414); -all’accoglimento del primo motivo segue, all’evidenza, l’assorbimento del secondo, con cui si denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc, civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’omessa pronuncia sul motivo di appello vertente sull’assenza del requisito dell’altezza inventiva del trovato; -con il terzo motivo le ricorrenti incidentali ded ucono, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod.proc. c iv ., nella parte in cui ha accertato la novità della frazione nazionale del EP ’ 093 rispetto all’anteriorità rappresentata da JP’137 sulla base del rilievo che la «caratteristica d. del brevetto oggetto di causa … non (è) … resa nota né visibile dalle figure del brevetto JP’137», allegando un errore di percezione sul contenuto oggettivo del documento brevettuale relativo a tale ultim a privativa; -il motivo è inammissibile; - giova rammentare che la violazion e de ll’art. 115 cod. proc. civ. presuppone l’allegazione che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio) (cfr. Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867); - nel caso in esame una siffatta allegazion e non risulta essere stata formulate per cui l’evocazione dell’invocatoparadigma normativ o non risulta pertinente; - in realtà, la doglianza si risolve in una critica alla valutazione degli elementi probatorieffettuata dalla Corte di appello che non può essere sindacata in questa sede, investendo un accertamento rimesso al giudice di merito; - all’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale segue l’assorbimento del quinto e del sesto motivo del ricorso principale, con cui sono fatti valere vizi di violazione di legge e nullità della sentenza con riferimento al capo di sentenza con cui è stata esclusa la contraffazione della frazione nazionale del brevetto europeo EP’093, in quanto strettamente dipendenti; - infine, con l’ultimo motivo del ricorso incidentale si censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt.2598, nn. 2 e 3 , e 2600 c od . civ., nella parte in cui ha disatteso la domanda di condanna al risarcimento dei danni per concorrenza sleale in relazione alla diffida inviata dallaSecop anche in relazione al mercato italiano, fondata sulla titolarità di brevetti risultati in causa nulli o comunque non contraffatti, in ragione della mancanza di colpa o dolo della predetta Secop e della mancata divulgazione dell’accusa di contraffazione a terzi; - evidenziano, sul punto, che la responsabilità invocata non richiede l’accertamento né dell’elemento psicologico, né dell’invio della diffida asseritamente denigratoria anche a soggetti ulteriori rispetto al preteso autore dell’illecito; -il motivo è infondato; -è stato condivisibilmente affermato da questa Corte che, i n tema di concorrenza sleale, va esclusa la configurabilità di un illecito per denigrazione nella ipotesi di spedizione, a un concorrente, di una diffida dal proseguire la produzione o commercializzazione di un prodotto in assenza di prova della comunicazione (o della potenziale comunicabilità) al pubblico dell'atto predetto, mentre legittima è la configurazione, quanto alla medesima vicenda, di una fattispecie residuale di illecito per violazione del criterio della correttezza professionale, ex art. 2598, n. 3, cod. civ., qualora sussista la prova della consapevolezza, da parte del diffidante, della assoluta infondatezza dell'atto di diffida, che si appalesi, per l'effetto, come inequivocabilmente idoneo a cagionare danno all'azienda nei confronti della quale esso illegittimamente vien mosso, in forza di una asserita (quanto inesistente) pretesa brevettuale relativa al prodotto oggetto della contestata produzione o commercializzazione (così Cass. 26 novembre 1997, n. 11859); -orbene, la sentenza impugnata, nell’esc ludere la responsabilità della Secop per l’invio della diffida in oggettoper difetto di colpa o dolo del mittente e in assenza della divulgazione a terzi del suo contenuto, ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi; -la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accoltie rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il primo e assorbiti i restanti; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara inammissibile