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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37814/2022

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unciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7203/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 755/6/15depositata in data 9 febbraio 2015 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 6 dicembre 2022.

Oggetto: tributi – inammissibilità N.7203/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente ha impugnato una comunicazione di irregolarità, relativo a imposte dichiarate e non versate oggetto di dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 2006; la CTP diRoma ha accolto il ricorso e la CTR del Lazio, con sentenza in data 6 ottobre 2014, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo; il contribuente intimato non si è costituito in giudizio; [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., deducendo che in epoca successiva alla pronuncia impugnata, è passata in giudicato altra sentenza della CTR n. 5917/14/14, depositata in data 6 ottobre 2014, con la quale è stato rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento relativa alle obbligazioni tributarie oggetto della comunicazione di irregolarità qui impugnata, per cui l’Ufficio ricorrente invoca la formazione del giudicato esterno in relazione al medesimo rapporto tributario; che preliminare all’esame del ricorso si rivela l’esame della mancata prova della notificazione del ricorso, spedito a mezzo postain data 11 marzo 2016, in relazione alla quale il ricorrente non ha prodotto la cartolina di ritorno dell’avvenuta notificazione; che per l’effetto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancata prova della notificazione dello stesso, senza provvedersi sulle spese,attesa la mancata costituzione dell’intimato; P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7203/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 755/6/15depositata in data 9 febbraio 2015 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 6 dicembre 2022. Oggetto: tributi – inammissibilità N.7203/16 R.G. Est. F. D’Aquino [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente ha impugnato una comunicazione di irregolarità, relativo a imposte dichiarate e non versate oggetto di dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 2006; la CTP diRoma ha accolto il ricorso e la CTR del Lazio, con sentenza in data 6 ottobre 2014, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo; il contribuente intimato non si è costituito in giudizio; [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., deducendo che in epoca successiva alla pronuncia impugnata, è passata in giudicato altra sentenza della CTR n. 5917/14/14, depositata in data 6 ottobre 2014, con la quale è stato rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento relativa alle obbligazioni tributarie oggetto della comunicazione di irregolarità qui impugnata, per cui l’Ufficio ricorrente invoca la formazione del giudicato esterno in relazione al medesimo rapporto tributario; che preliminare all’esame del ricorso si rivela l’esame della mancata prova della notificazione del ricorso, spedito a mezzo postain data 11 marzo 2016, in relazione alla quale il ricorrente non ha prodotto la cartolina di ritorno dell’avvenuta notificazione; che per l’effetto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancata prova della notificazione dello stesso, senza provvedersi sulle spese,attesa la mancata costituzione dell’intimato; P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricors
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