CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2023
Cassazione n. 26357/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15629/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende ; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 2244/2015 depositata il16/12/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del la sentenza in epigrafe della [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Toscana che aveva respinto il suo appello contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Siena di rigetto del ricorso avverso n. 6 estratti di ruolo e relative cartelle di pagamento. 2. La CTR aveva disatteso il gravame perché le cartelle, notificate ritualmente, non erano state impugnate nei termini. 3. Il ricorso è affidato ad un motivo. 4.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] spa. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente, premessa la sussistenza dell’interesse ad agire avendo presentato istanza di rateizzo in data 29.11.2012 dopo aver avuto conoscenza, in data 15.11.2012, dell’esistenza delle cartelle di pagamento impugnate , deduce vizi di notificaper ciascuna di esse. 2.Il motivo è inammissibile e ciò comporta il rigetto del ricorso. 3. Esso manca dell’indicazione della rubrica e della specifica indicazione delle norme di legge violate dal Giudice di merito e si risolve nell’esposizione degli asseriti vizi di notifica senza alcun riferimento alla sentenza impugnata. 4.E’ noto che in tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione dellarubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano lacassazione della pronunzia (Cass. n. 172 24 del 2020 ; Cass. n. 18421 del 2009). 5.Il motivo, inoltre, difetta di autosufficienza. 5.1. Va osservato in proposito che l’ esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio diautosufficienza di esso (Cass. n. 24048 n. 2021; Cass.n. 29495 n. 2020; Cass. n. 22880 del 2017). O ve sia contestata la ritualenotifica delle cartelle di pagamento , per il rispetto del principio diautosufficienza è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass. n. 31038 del 2018; Cass. n. 5185 del 2017). Occorre specificare, inoltre, in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, indicare dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata "localizzazione" del documento è sufficiente per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio diautosufficienza dal versante "contenutistico" (Cass. 28184 del 2020; Cass. n. 5478 del 2018). 5.2. Il ricorso, invece, non contiene la trascr izione del le relazioni di notifica o, almeno, della parte di esse in cui si annidano i vizi rilevati né “localizza” tali documenti tra gli atti di causa. 6. Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno re golate secondo soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 . per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di leggee alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rico