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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 ottobre 2022

Cassazione n. 49446/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il provvedimento impugnato venga annullato limitatamente all'irrogazione delle pene accessorie da eliminarsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 febbraio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata, la pena richiesta dalle parti nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione.

Con la stessa sentenza il Tribunale ha applicato al suddetto imputato le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni.

2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore.Con l'unico motivo di ricorso è denunziata violazione dell'articolo 445 cod. proc. pen., il quale esclude l'applicazione delle pene accessorie qualora la pena detentiva applicata sia inferiore a due anni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Parma ha errato nel ritenere applicabile le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, I.f. sebbene la pena principale fosse stata concordata tra le parti nella misura inferiore ad anni due di reclusione.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non essendo gli articoli 216 e 217 I.f. norme speciali, prevalenti rispetto a quella di cui all'art. 445, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 24068 del 27/04/2016, Mariottini, Rv. 26700501; Sez. 5, n. 15386 del 19/02/2016, Volpini, Rv. 266470; Sez. 5, Sentenza n. 17954 del 13/02/2014, Marzorati, Rv. 262094).

Si è infatti precisato che le disposizioni concernenti l'applicazione della pena su richiesta delle parti escludono, ai sensi dell'art. 445, comma primo, cod. proc. pen., che con la sentenza pronunciata ex art. 444, comma secondo, stesso codice, possa essere irrogata una pena accessoria od una misura di sicurezza, fatta eccezione per la confisca ex art. 240, comma secondo, cod. pen.

Invero, è l'art. 445 cod. proc. pen. ad avere natura di norma speciale, proprio in ragione del carattere di premialità attribuito dal legislatore all'istituto del patteggiamento di cui all'art.444 cod. proc. pen., come contropartita all'economia processuale che la scelta delle parti consente (così in motivazione Sez. 4, n. 9727 del 05/07/1994, 'D.G. e MOR, Rv. 20013701; si vedano pure in tal senso Sez. 6, sentenza n. 5544 del 03/04/1996, Rv, 204881 e Sez. 5, sentenza n. 17954 del 13/02/2014, Rv. 262094, nonché Sez. 5, Sentenza n. 10988 del 28/11/2019 -dep. 01/04/2020- Rv. 278882).

Va quindi ribadito che, non essendovi elementi che consentano di qualificare la norma di cui all'art. 216 r.d. 267/1942 speciale rispetto a quella processuale di cui all'art. 445 cod. proc. pen. in tema di patteggiamento, è quest'ultima a prevalere, sicché nel caso nel quale venga concordata una pena non superiore ai due anni è preclusa l'applicazione delle pene accessorie.

2. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare nel caso in esame ha dunque erroneamente applicato le pene accessorie, che, pertanto, sono da ritenersi illegali, in quanto irrogate al di fuori dei limiti consentiti dal legislatore Le pene accessorie devono essere eliminate, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 620, comma primo, lett.

I, cod. proc. pen..

In proposito, le Sezioni Unite (n. 3464 del 30/11/2017, Matrone, Rv. 271831) hanno chiarito che la Corte di cassazione deve pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fallimentare, che elimina.

Così deciso il 5 ottobre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il provvedimento impugnato venga annullato limitatamente all'irrogazione delle pene accessorie da eliminarsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 febbraio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata, la pena richiesta dalle parti nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione. Con la stessa sentenza il Tribunale ha applicato al suddetto imputato le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni. 2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore.Con l'unico motivo di ricorso è denunziata violazione dell'articolo 445 cod. proc. pen., il quale esclude l'applicazione delle pene accessorie qualora la pena detentiva applicata sia inferiore a due anni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Parma ha errato nel ritenere applicabile le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, I.f. sebbene la pena principale fosse stata concordata tra le parti nella misura inferiore ad anni due di reclusione. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non essendo gli articoli 216 e 217 I.f. norme speciali, prevalenti rispetto a quella di cui all'art. 445, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 24068 del 27/04/2016, Mariottini, Rv. 26700501; Sez. 5, n. 15386 del 19/02/2016, Volpini, Rv. 266470; Sez. 5, Sentenza n. 17954 del 13/02/2014, Marzorati, Rv. 262094). Si è infatti precisato che le disposizioni concernenti l'applicazione della pena su richiesta delle parti escludono, ai sensi dell'art. 445, comma primo, cod. proc. pen., che con la sentenza pronunciata ex art. 444, comma secondo, stesso codice, possa essere irrogata una pena accessoria od una misura di sicurezza, fatta eccezione per la confisca ex art. 240, comma secondo, cod. pen. Invero, è l'art. 445 cod. proc. pen. ad avere natura di norma speciale, proprio in ragione del carattere di premialità attribuito dal legislatore all'istituto del patteggiamento di cui all'art.444 cod. proc. pen., come contropartita all'economia processuale che la scelta delle parti consente (così in motivazione Sez. 4, n. 9727 del 05/07/1994, 'D.G. e MOR, Rv. 20013701; si vedano pure in tal senso Sez. 6, sentenza n. 5544 del 03/04/1996, Rv, 204881 e Sez. 5, sentenza n. 17954 del 13/02/2014, Rv. 262094, nonché Sez. 5, Sentenza n. 10988 del 28/11/2019 -dep. 01/04/2020- Rv. 278882). Va quindi ribadito che, non essendovi elementi che consentano di qualificare la norma di cui all'art. 216 r.d. 267/1942 speciale rispetto a quella processuale di cui all'art. 445 cod. proc. pen. in tema di patteggiamento, è quest'ultima a prevalere, sicché nel caso nel quale venga concordata una pena non superiore ai due anni è preclusa l'applicazione delle pene accessorie. 2. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare nel caso in esame ha dunque erroneamente applicato le pene accessorie, che, pertanto, sono da ritenersi illegali, in quanto irrogate al di fuori dei limiti consentiti dal legislatore Le pene accessorie devono essere eliminate, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 620, comma primo, lett. I, cod. proc. pen.. In proposito, le Sezioni Unite (n. 3464 del 30/11/2017, Matrone, Rv. 271831) hanno chiarito che la Corte di cassazione deve pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fallimentare, che elimina. Così deciso il 5 ottobre 2022
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