CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2023
Cassazione n. 34722/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato perché pone una questione giuridica risolta dalla Corte di appello in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di abrogazione del reato presupposto del delitto di calunnia (vedi, fra le tante, Sez. 6, n. 39981 del 17/05/2018, D'Agostino, Rv. 273844); •ritenuto che il secondo motivo è generico perché investe una valutazione di merito afferente l'intensità del dolo senza evidenziare alcun profilo di illogicità della motivazione con cui sono state negate le circostanze attenuanti generiche; ritenuto che anche il terzo motivo è manifestamente infondato atteso che anche le sentenze di patteggiamento, nonostante la intervenuta estinzione dei reati per decorso del termine previsto, possono essere legittimamente considerate ai fini ella prognosi necessaria per concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena (Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Rv. 282377); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il to' gliere estensore [OSCURATO:PERSONA]