CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40674/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 1 dicembre 2012 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Noia aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di: - lesioni aggravate ai sensi degli artt. 583 n. 1) e 585 cod. pen., commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo B); - detenzione e porto in luogo pubblico della pistola cal. 7,65 utilizzata per consumare il precedente delitto (capo A); - minaccia aggravata ai sensi dell'art. 339 cod. pen. sempre dall'uso di un'arma da sparo, commesso ai danni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo C). Secondo la conforme ricostruzione dei giudici del trft r to, onTata, quanto al reato di cui al capo C), sulle dichiarazioni accusatorie rese dalle persone offese, e, quanto agli altri due reati, sulle dichiarazioni rese dal testimone oculare [OSCURATO:PERSONA] in una conversazione intercettata. 2. [OSCURATO:PERSONA], per tramite del difensore di fiducia, sviluppando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, riferito ai capi A) e B), deduce mancanza di Motivazione in ordine agli specifici argomenti svolti nell'atto di appello a sostegno del travisamento del significato delle conversazioni ambientali eseguite presso la sala di aspetto della stazione dei carabinieri. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale ha continuato a valorizzare, ai fini del giudizio di responsabilità, considerandolo decisivo, una porzione di dialogo intercettato avulsa dal contesto discorsivo pronunziata da [OSCURATO:PERSONA] dopo che lo stesso aveva, ripetutamente ed inequivocabilmente, affermato di non essere in grado di identificare le persone che avevano esploso i colpi di arma da fuoco contro [OSCURATO:PERSONA]. Difetta nella sentenza impugnata un lucido percorso argomentativo in grado di superare le discrasie presenti nelle diverse versioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sull'identificazione dello sparatore; quella accusatoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta ingiustificatamente attendibile nonostante l'inaffidabilità ed incostanza del dichiarante e l'assenza di riscontri. La piattaforma probatoria è rimasta altamente inc rta: la persona offesa non r ha fornito indicazioni suliiepsaratore, giustificandosi con posizione in cui si trovava/ tale da impedirgli una osservazione completa sulla scena del delitto; il testimone oculare [OSCURATO:PERSONA], anche nelle conversazioni intercettate, ha affermato di non essere stato in grado di riconoscerlo, ribadendo che non vi era alcun collegamento tra l'agguato a [OSCURATO:PERSONA] e le minacce a [OSCURATO:PERSONA] e Fariello; infine, questi ultimi non erano presenti durante l'esplosione dei colpi di arma da fuoco ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Illogicamente è stato considerato riscontro dell'ipotesi di accusa la circostanza del tutto neutra del rinvenimento di una pistola, compatibile con quella usata per consumare il delitto, nella disponibilità di un soggetto diverso dall'imputato. 2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al reato di cui al capo A), illogicità della motivazione in base alla quale è stata rigettata la richiesta difensiva di assorbimento del delitto di detenzione abusiva dell'arma in quello di porto. La Corte territoriale non ha adeguatamente tenuto conto della circostanza, pur enfatizzata ai fini dell'affermazione di responsabilità, del rinvenimento dell'arma utilizzata per l'agguato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] nella disponibilità di un soggetto diverso dal ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]Amore. Avrebbe dovuto coerentemente ritenere provato che il ricorrente era entrato in possesso della predetta pistola nella disponibilità altrui solo in occasione del porto finalizzato alla consumazione del reato. Ha invece ritenuto, in assenza di prove in tal senso e con argomentazione illogica, che [OSCURATO:PERSONA] si sia liberato della pistola solo dopo averla utilizzata contro [OSCURATO:PERSONA] consegnandola a D'Amore per occultarla. 2.3. Con il terzo motivo deduce in relazione al capo C) difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. La Corte territoriale, dopo avere dato atto che il motivo di appello contesta anche l'affermazione di responsabilità per il reato di minaccia e danneggiamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non ha fornito alcuna risposta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 1. Il primo ed il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, pur formalmente denunciando violazione di legge processuale e vizio di motivazione, nella sostanza sollecitano una diversa valutazione delle prove, prospettata come più plausibile rispetto a quella dei giudici del merito, che, con valutazioni conformi e seguendo percorso giustificativo lineare e completo, hanno approfondito tutte le questioni e i rilievi sollevati dalla difesa. 1.1. Le censure relative al capo C) sono generiche e non si confrontano con il reale contenuto della sentenza impugnata. la Corte distrettuale (pagg. 10 e seg.) ha esaustivamente osservato che, nonostante le diverse versioni riferite dalle vittime delle minacce, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cui dà pienamente conto (pagg. 6 e seg.), è enucleabile nel coacervo delle loro dichiarazioni un nucleo comune e convergente dimostrativo della colpevolezza dell'odierno ricorrente nonché elementi indiziari utili a ricostruire l'episodio di cui ai capi A) e B). Trattasi, proseguono i giudici partenopei, di una convergenza di decisiva rilevanza non solo perché riguarda le dichiarazioni rese dopo che l'inziale concitazione e lo stato di paura, di cui vi è ampia traccia nelle conversazioni intercettatei erano cessati, ma anche perché confortata dal riconoscimento fotografico e dalle risultanze investigative sulle frequentazioni di [OSCURATO:PERSONA].1.2. Le cure relative all'episodio cui al capi A) e B) attingono il significato attribuito alle conversazioni intercettate che tuttavia è sindacabile in questa sede solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel case in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (ex plurimis, Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 - 01). Al contrario, nel ricorso non si nega che [OSCURATO:PERSONA] abbia pronunziato le frasi valorizzate ai fini dell'affermazione della colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA], ma si sostiene, con argomentazioni generiche, che dovrebbero essere preferitealtre parti del dialogo in cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] afferma di non avere visto la persona che aveva sar to, senza nemmeno confrontarsi con il percorso argomentativo segugYeorte territoriale che, lungi dall'ignorare l'apparente contrasto, ha ritenuto giustificatamente attendibili le accuse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta delle affermazioni fatte nella medesima conversazione dello stesso testimone oculare, il quale aveva ammesso di non poter rivelare la verità agli inquirenti, ovvero il riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA], per la paura delle gravi ripercussioni e per il forte condizionamento ambientale, e che, pertanto, doveva continuare a negare di avere avuto la possibilità di vedere in volto lo sparatore. Anche gli ulteriori rilevi sono manifestamente infondati. La circostanza che la stessa sera dell'agguato ai danni cli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era stato visto in compagnia del soggetto, [OSCURATO:PERSONA]Amor, al quale era stata sequestrata una pistola dello stesso calibro di quella utilizzata per l'esplosione dei colpi a [OSCURATO:PERSONA], con ancora in canna un colpo inesploso con innesco percosso non è stata valutata come prova autonoma, ma alla stregua di una conferma logica del giudizio di responsabilità, imperniato in termini decisivi sulle dichiarazioni captate. 2. Il secondo motivo è aspecifico, oltre che manifestamente infondato. La Corte di appello, nel rispondere a identico rilievo, ha evidenziato che non sussistevano le condizioni per l'assorbimento/non essendo stato allegato né risultando comunque provato la concomitanza tra l'inizio della detenzione della pistola ed il porto, non militando in questa direzione neanche il rinvenimento della dell'arma nella disponibilità di persona diversa dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Amore. In ragione del breve lasso temporale decorso dall'agguato e della pressante esigenza di [OSCURATO:PERSONA] di allontanare da sé ogni sospetto è plausibile che D'Amore fosse entrato in possesso momentaneamente dell'arma nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] per occultarla o comunque per disperdere le tracce del reato commesso da quest'ultimo. Si tratta di argomentazioni ineccepibili anche sul piano giuridico posto che la giurisprudenza di questa Corte ha condivisibilmente affermato che il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell'arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta. In mancanza di alcuna specificazione da parte dell'imputato circa la contemporaneità delle due condotte, il giudice di merito non è tenuto ad effettuare verifiche, potendo attenersi al criterio logico della normale anteriorità della detenzione rispetto al porto (Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021, Amato, Rv. 281668 - 01). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali