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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 gennaio 2022

Cassazione n. 07844/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 del TRIBUNALE di CUNEOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio in relazione all'eliminazione della sanzione amministrativa accessoria e trasmissione all'autorità amministrativa competente.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza in data 11 novembre 2020 il Tribunale di Cuneo, pronunciatà 2 ei nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato l'estinzione del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), 2 bis e 2 sexies C.d.S. per esito positivo della messa alla prova, ex art. 464 septies cod. proc. pen. 2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo con il quale si duole della violazione [7 ! \pitiv~e; 'Mita 224, comma 31, e 2211comma 21 C.d.S., nonché dell'art. 168 ter comma 2 cod. pen., per avere il giudice di merito, nel pronunciare il j}. proscioglimento dell'imputato per estinzione del ~o, applicato la sanzione amministrativa accessoria di competenza del Prefetto.

3. Il ricorso è fondato.

E' sufficiente ricordare che "In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione -ovvero della revoca- della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, C.d.s., in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono bis e 187, comma ottavo bis, C.d.s., la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria. (Sez. 4, Sentenza n. 39107 del 08/07/2016, Rossini, Rv. 267608; nello stesso senso: Sez. 6, Sentenza n. 29796 del 25/05/2017, Feraboli, Rv. 270348).

4. La sentenza deve pertanto essere annullata limitatamente alla disposta sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disponendo trasmettersi gli atti al Prefetto di Cuneo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della revoca della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che elimina.

Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Cuneo per quanto di competenza ex art. 2214 comma 3 Cod.

Strada.

Così deciso il 18/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] sigliere est. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 9ivo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 del TRIBUNALE di CUNEOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio in relazione all'eliminazione della sanzione amministrativa accessoria e trasmissione all'autorità amministrativa competente. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 11 novembre 2020 il Tribunale di Cuneo, pronunciatà 2 ei nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato l'estinzione del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), 2 bis e 2 sexies C.d.S. per esito positivo della messa alla prova, ex art. 464 septies cod. proc. pen. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo con il quale si duole della violazione [7 ! \pitiv~e; 'Mita 224, comma 31, e 2211comma 21 C.d.S., nonché dell'art. 168 ter comma 2 cod. pen., per avere il giudice di merito, nel pronunciare il j}. proscioglimento dell'imputato per estinzione del ~o, applicato la sanzione amministrativa accessoria di competenza del Prefetto. 3. Il ricorso è fondato. E' sufficiente ricordare che "In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione -ovvero della revoca- della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, C.d.s., in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono bis e 187, comma ottavo bis, C.d.s., la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria. (Sez. 4, Sentenza n. 39107 del 08/07/2016, Rossini, Rv. 267608; nello stesso senso: Sez. 6, Sentenza n. 29796 del 25/05/2017, Feraboli, Rv. 270348). 4. La sentenza deve pertanto essere annullata limitatamente alla disposta sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disponendo trasmettersi gli atti al Prefetto di Cuneo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della revoca della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che elimina. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Cuneo per quanto di competenza ex art. 2214 comma 3 Cod. Strada. Così deciso il 18/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] sigliere est. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 9ivo
Sentenza Cassazione n. 07844/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris