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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14045/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 1/09/2022, il Tribunale del riesame di Catania ha confermato il provvedimento adottato, in data 15/08/2022, dal Giudice monocratico nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui veniva disposta la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai delitti di cui agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen. 2.

Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure in un unico motivo, col quale deduce vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), del codice di rito.

La motivazione sarebbe illogica e apodittica, perché la custodia in carcere è stata adottata "per l'assenza di una fissa dimora che possa consentire l'applicazione della misura degli arresti donniciliari con il cd braccialetto elettronico".

Inoltre, il Tribunale non avrebbe tenuto in alcun conto lo status di incensuratezza del Gregoriu e il valore modesto dei beni oggetto del tentato furto, peraltro restituiti al proprietario.

In definitiva, l'impugnata ordinanza sarebbe stata adottata in violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza che devono guidare il giudice nel parametrare le misure cautelari alle specifiche esigenze cautelari del caso concreto.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. ssa M. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché la censura, pur investendo formalmente la motivazione (e, segnatamente, la parte motiva relativa all'assenza di fissa dimora del Gregoriu), si risolve nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito e da questi disattese con argomentazioni conformi ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Rv, 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc.

Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012).

Nel caso di specie, le circostanze in parola, valorizzate dal Giudice del riesame, attengono all'arresto in flagranza del Gregoriu -fermato mentre tentava, nottetempo, di forzare le serrature delle stanze degli ospiti di un hotel - ai numerosi e recenti precedenti giudiziari specifici risultanti dal [OSCURATO:PERSONA], alla particolare determinazione ad agire e all'elevata capacità criminale.

Le esigenze cautelari sono state valutate dal Tribunale del riesame non certo in astratto, bensì sulla base di tali circostanze, nel pieno rispetto dei parametri di proporzionalità e adeguatezza.

Con motivazione del tutto congrua ed immune da vizi logici, il Tribunale ha ritenuto la misura cautelaltisposta non sproporzionata rispetto alla pena inflittagli in primo grado (quattro anni di ( reclusione).

Infine, alcun profilo di illogicità incrina la motivazione nel punto in cui si è ritenuta inadeguata a garantire le esigenze di cautela qualsiasi misura diversa da quella applicatagli, anche per l'assenza di una fissa dimora che possa consentire l'applicazione della misura degli arresti domiciliari con il cd. braccialetto elettronico.

Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di misure cautelari personali l'indagato che chiede la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari ha, infatti, l'onere di indicare «un indirizzo del luogo di detenzione che consenta l'individuazione del soggetto - proprietario, conduttore, comodatario - che può esprimere il consenso alla fruizione della misura presso l'abitazione offerta, e la valutazione dell'adeguatezza della misura» (Sez. 4, n. 6908 del 02/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280930 - 01).

2. [OSCURATO:PERSONA] dichiara pertanto inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 1/09/2022, il Tribunale del riesame di Catania ha confermato il provvedimento adottato, in data 15/08/2022, dal Giudice monocratico nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui veniva disposta la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai delitti di cui agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure in un unico motivo, col quale deduce vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), del codice di rito. La motivazione sarebbe illogica e apodittica, perché la custodia in carcere è stata adottata "per l'assenza di una fissa dimora che possa consentire l'applicazione della misura degli arresti donniciliari con il cd braccialetto elettronico". Inoltre, il Tribunale non avrebbe tenuto in alcun conto lo status di incensuratezza del Gregoriu e il valore modesto dei beni oggetto del tentato furto, peraltro restituiti al proprietario. In definitiva, l'impugnata ordinanza sarebbe stata adottata in violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza che devono guidare il giudice nel parametrare le misure cautelari alle specifiche esigenze cautelari del caso concreto. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. ssa M. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché la censura, pur investendo formalmente la motivazione (e, segnatamente, la parte motiva relativa all'assenza di fissa dimora del Gregoriu), si risolve nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito e da questi disattese con argomentazioni conformi ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Rv, 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012). Nel caso di specie, le circostanze in parola, valorizzate dal Giudice del riesame, attengono all'arresto in flagranza del Gregoriu -fermato mentre tentava, nottetempo, di forzare le serrature delle stanze degli ospiti di un hotel - ai numerosi e recenti precedenti giudiziari specifici risultanti dal [OSCURATO:PERSONA], alla particolare determinazione ad agire e all'elevata capacità criminale. Le esigenze cautelari sono state valutate dal Tribunale del riesame non certo in astratto, bensì sulla base di tali circostanze, nel pieno rispetto dei parametri di proporzionalità e adeguatezza. Con motivazione del tutto congrua ed immune da vizi logici, il Tribunale ha ritenuto la misura cautelaltisposta non sproporzionata rispetto alla pena inflittagli in primo grado (quattro anni di ( reclusione). Infine, alcun profilo di illogicità incrina la motivazione nel punto in cui si è ritenuta inadeguata a garantire le esigenze di cautela qualsiasi misura diversa da quella applicatagli, anche per l'assenza di una fissa dimora che possa consentire l'applicazione della misura degli arresti domiciliari con il cd. braccialetto elettronico. Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di misure cautelari personali l'indagato che chiede la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari ha, infatti, l'onere di indicare «un indirizzo del luogo di detenzione che consenta l'individuazione del soggetto - proprietario, conduttore, comodatario - che può esprimere il consenso alla fruizione della misura presso l'abitazione offerta, e la valutazione dell'adeguatezza della misura» (Sez. 4, n. 6908 del 02/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280930 - 01). 2. [OSCURATO:PERSONA] dichiara pertanto inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così decis
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